Distillazione crisi vino 2023

Attivata dal MASAF  la distillazione crisi del vino mediante il DM 0400039 del 28 luglio 2023 (distillazione crisi vino 2023).


Il citato Decreto Ministeriale MASAF del 28 luglio 2023 porta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione, per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.

Secondo la Commissione Europea, ciò si giustifica poiché:

L’attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.

Quali vini concerne la distillazione di crisi?

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Sono ammessi alla misura i vini rossi o rosati (esclusi quindi i vini bianch),

      • aventi denominazione di origine
      • aventi indicazione geografica
      • senza denominazione di origine o indicazione geografica.

Requisiti per accedere alla distillazione di crisi

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Beneficiari i produttori di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.

L’alcool, derivante dalla distillazione, è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici: una triste fine per un vino DOC e per tutta la poesia che esso comporta!

Modalità operative

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Operazioni di distillazione: da eseguirsi entro il 15 ottobre 2023.

Importo dell’aiuto:

      • stabilito dalla Regione interessata, in base a criteri oggettivi e non discriminatori
      • non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
      • richiesta dell’aiuto:  entro il 10 agosto 2023 va presentata ad Agea OP, con modalità telematica, allegando il Contratto di distillazione non trasferibile.

Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.

In base al contratto di distillazione, il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.

A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione, il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.

Che senso ha la distillazione crisi vino 2023?

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Forse va fatta una riflessione sincera e profonda, sopratutto se si considera che il problema delle eccedenze è ben più datato dell’aggressione russa all’Ucraina.

La distillazione di crisi del vino era la regola nella seconda metà del secolo scorso, che si sperava di non vedere più per effetto delle profonde trasformazioni apportate alla PAC (Politica Agricola Comune) nell’anno 2008, quando si passò da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori agli quello degli aiuti alla commercializzazione dei prodotti.

Distillare vino (ancor più se DOC) è assurdo per molteplici ragioni.

Sul piano morale, è orrendo vedere distruggere il cibo.

Sul piano politico ed economico, ė inaccettabile usare il denaro dei contribuenti per operazioni la cui finalità è mantenere alto il prezzo dei prodotti che i contribuenti stessi, in qualità consumatori, cercano poi di acquistare (cosa preclusa si poveri, cui resta l’aceto).

Sinceramente, ciò pare ancora più incomprensibile, in un momento storico in cui si lotta contro l’inflazione (alzando i tassi di interesse, con tutto ciò che consegue di negativo), in Europa e nel mondo:  il prezzo del vino rientra nel calcolo dell’inflazione!!!.

 

Distillazione di crisi: un assurdo nell’ottica della sostenibilità.

 

Passiamo ad una critica in ottica “più moderna”.

E’ sostenibile sul piano sociale un vino, il cui prezzo viene artificialmente mantenuto alto?

Sul piano della sostenibilità ambientale, è ridicolo promuovere il vino sostenibile, se il sistema accetta (ed anzi richiede) che venga distrutto quanto in precedenza prodotto, esercitando un impatto sull’ambiente!

Infatti, quanta C02 é stata riversata nell’aria per coltivare l’uva e poi trasformarla nel vino che, per essendo buono, verrà distrutto?

Quanti fitofarmaci sono stati dispersi nelle vigne?

Nel frattempo, la superficie agricola destinata a produrre vino aumenta (seguendo le regole sull’autorizzazione a nuovo impienti vitati – ai sensi degli art. 62 e seguenti del Regolamento UE/1308/2013 – che erano state decise nel momento in cui si pensò fosse teminato il periodo della distillazione di crisi).

Tutto ciò, per cosa?

Ad ogni modo, l’Italia non è sola, poiché anche la Francia affronta la stessa situazione: 200 milioni di euro sono appena stati stanziati per la distillazione di crisi di vino francese.

Però, in questo caso, non vale il detto “mal comune mezzo gaudio”, ma il contrario: il problema ha purtroppo dimensione ancora maggiore.

Nel frattempo, il nostro pieneta non attende più un rinsavimento …

 

distillazione crisi vino 2023

 

Insomma: vogliamo favorire il riscaldamento globale, producendo vino che poi getteremo nella spazzatura (producendo altra CO2 per farlo)?

 

 

 

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Una panoramica sulle principali questioni legali in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo


Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità  Vitivinicolo Alimentare): ecco il  nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.

Analizziamo, fra l’altro, i disciplinari volontari e quello ministeriale per la sostenibilità della filiera vitivinicola.


Aspetti generali in tema di circolarità e sostenibilità

 


Analisi della sostenibilità in campo alimentare e vitivinicolo

 


Greenwashing ” e suo contrasto.


Circa il tema dell’uso di nuove varietà vegetali e, in particolare, nuovi incroci ibridi, rimandiamo invece alla relativa pagina del nostro sito.


Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra

 

Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).

Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:

“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.

 

 

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola

Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola: approvato dal MIFAAF mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022.


La disciplina italiana in materia di sostenibilità.

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Il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola si fonda sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in particolare, il suo art. 224 ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), il quale prevede l’istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.

“1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita’
alimentare e di sostenibilita’ economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell’ambiente, e’ istituito il “Sistema di qualita’ nazionale per il
benessere animale”, costituito dall’insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita’ a regole tecniche relative
all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema e’
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita’ autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita’ di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche’ di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita’ di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e’ istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita’ di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita’ al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente
unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente”.

In attuazione di detti precetti, il MIPAAF ha quindi adottato il DM 124900 del 16 marzo 2022, con cui è stato appunto definito il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, “costituito dall’insieme delle regole produttive adottate nell’ambito dell’intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l’immissione del prodotto sul mercato“, che gli operatori possono liberamente decidere di rispettare, al fine di ottenere la relativa certificazione e così usare il marchio identificativo (“SQNPI“) dei prodotti sostenibili.

 

Sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola.

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Difatti la volontaria adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola avviene – da parte di aziende singole o associate – attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), che trova il suo fondamento nella legge n.4 del 3 febbraio 2011 (art.2, comma 3 e 4).

Quest’ultimo si applica a tutte le aziende del territorio nazionale italiano che utilizzano tecniche di produzione agricola integrata, in forma singola o associata. Esso si pone l’obiettivo di valorizzare ed identificare le produzioni vegetali, ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione agricola integrata – quali QC, QV, Agriqualità – così aggiungendo valore al prodotto nei confronti della GDO e del consumatore per quanto riguarda sicurezza, qualità e processi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo: in una parola, viene valorizzata la Qualità Sostenibile.

Tormando al Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, esso costituisce dunque lo standard specifico della filiera vitivinicola nell’ambito del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), le cui generali prescrizioni vengono integrate da taluni impegni aggiuntivi per il settore del vino.

Quanto alla parte agricola,  per la filiera vitivinicola si aggiungono requisiti specifici relativi a :

      • protezione delle superficie naturali/semi naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;
      • salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;
      • monitoraggio del consumo dell’acqua.

Quanto alla fase di post-raccolta e trasformazione, sempre per la filiera vitivinicola viene anche richisto:

      • monitoraggio e la gestione dei reflui;
      • monitoraggio e la successiva riduzione del peso degli imballaggi impiegati;
      • monitoraggio e la successiva riduzione dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto;
      • contributo economico allo sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di attività e investimenti in servizi di pubblica utilità e/o in infrastrutture non riconducibili alla sua proprietà/gestione.

Per concludere, il DM 124900/2022 riconosce per validi anche  gli attuali  sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Sono poi seguiti nel maggio 2022 alcuni chiarimenti da parte del Ministero.


Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027


Inconsistenza del sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola con riferimento agli aspetti sociali.

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Per essere certiticata come “sostenibile” sul piano sociale, è sufficiente che un impresa vitivinicola rispetti le norme sul lavoro e registri i nomi dei lavoratori.

Il che apparare assolutamente inconsistente.

Rispettare le leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale non è un requisito di sostenibilità, ma – semplicemente – di mera legalità.

Nessun sindacato è coinvolto nelle verifiche e nei controlli.

Considerata la diffusione del “caporalato” nel settore agricolo (60 mila lavoratori “in nero”, in base ad un rapporto della Guardia di Finanza rilasciato nel 2024) – ivi compreso quello viticolo, anche in zone famose ed economicamente riccheappare assolutamente verosimile che riescano a certificarsi come “socialmente sostenibili” aziende che ricorrono al “caporalato”.

Il che va anche a tutto discapito dei produttori onesti.

 


La sostenibilità nella normativa dell’Unione Europea sui prodotti DOP – IGP

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Viste le riforme portate dalla PAC 2023-2027, la Commissione UE ha poi presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di  concernere:

      • il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
      • i profili di sostenibilità

Proposta revisione disciplina UE su IGP

 

Tale proposta si è poi tradotta nell’adozione del regolamento UE/1143/2024.

Con riferimento alla sostenibilità, è centrale l’art.7 di detto regolamento:

“Sostenibilità

1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

c) benessere degli animali;

d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

e) mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;

f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

3. Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica”.

 

Quanto alla sostenibilità, dunque, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027, giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

In realtà, quest’ultima si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione delle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, cui viene attribuita la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo, da introdurre poi nei disciplinari di produzione (art. 6/a) e rendere pubbliche mediante un apposito rapporto (art. 6/b).