Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola: approvato dal MIFAAF mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022.
La disciplina italiana in materia di sostenibilità.
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Il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola si fonda sul decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in particolare, il suo art. 224 ter, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77), il quale prevede l’istituzione di un sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola.
“1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita’
alimentare e di sostenibilita’ economica, sociale e ambientale dei
processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni
di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni
nell’ambiente, e’ istituito il “Sistema di qualita’ nazionale per il
benessere animale”, costituito dall’insieme dei requisiti di salute e
di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme
europee e nazionali, in conformita’ a regole tecniche relative
all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli
animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento
produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema e’
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad
applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo
le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina
produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei
sistemi di certificazione e di qualita’ autorizzati alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza
e controllo, le modalita’ di utilizzo dei dati disponibili nelle
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore
agricolo e sanitario, nonche’ di tutte le ulteriori informazioni
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le
modalita’ di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i
campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate
dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati
dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro della salute, e’ istituito e regolamentato
un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il
regime e le modalita’ di gestione del Sistema, incluso il ricorso a
certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita’ al
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell’Ente
unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto
organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche
interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente”.
In attuazione di detti precetti, il MIPAAF ha quindi adottato il DM 124900 del 16 marzo 2022, con cui è stato appunto definito il Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, “costituito dall’insieme delle regole produttive adottate nell’ambito dell’intera filiera, a partire dalle pratiche in campo fino a quelle per l’immissione del prodotto sul mercato“, che gli operatori possono liberamente decidere di rispettare, al fine di ottenere la relativa certificazione e così usare il marchio identificativo (“SQNPI“) dei prodotti sostenibili.
Sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola.
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Difatti la volontaria adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola avviene – da parte di aziende singole o associate – attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), che trova il suo fondamento nella legge n.4 del 3 febbraio 2011 (art.2, comma 3 e 4).
Quest’ultimo si applica a tutte le aziende del territorio nazionale italiano che utilizzano tecniche di produzione agricola integrata, in forma singola o associata. Esso si pone l’obiettivo di valorizzare ed identificare le produzioni vegetali, ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione agricola integrata – quali QC, QV, Agriqualità – così aggiungendo valore al prodotto nei confronti della GDO e del consumatore per quanto riguarda sicurezza, qualità e processi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo: in una parola, viene valorizzata la Qualità Sostenibile.
Tormando al Disciplinare sistema certificazione sostenibilità filiera vitivinicola, esso costituisce dunque lo standard specifico della filiera vitivinicola nell’ambito del Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), le cui generali prescrizioni vengono integrate da taluni impegni aggiuntivi per il settore del vino.
Quanto alla parte agricola, per la filiera vitivinicola si aggiungono requisiti specifici relativi a :
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- protezione delle superficie naturali/semi naturali e delle specie protette che caratterizzano il territorio;
- salvaguardia dei diritti dei lavoratori e agli adempimenti di natura contrattualistica;
- monitoraggio del consumo dell’acqua.
Quanto alla fase di post-raccolta e trasformazione, sempre per la filiera vitivinicola viene anche richisto:
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- monitoraggio e la gestione dei reflui;
- monitoraggio e la successiva riduzione del peso degli imballaggi impiegati;
- monitoraggio e la successiva riduzione dei consumi energetici della cantina per litro di vino prodotto;
- contributo economico allo sviluppo della comunità locale attraverso la promozione di attività e investimenti in servizi di pubblica utilità e/o in infrastrutture non riconducibili alla sua proprietà/gestione.
Per concludere, il DM 124900/2022 riconosce per validi anche gli attuali sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.
Sono poi seguiti nel maggio 2022 alcuni chiarimenti da parte del Ministero.
Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027
Inconsistenza del sistema ministeriale di certificazione della sostenibilità vitivinicola con riferimento agli aspetti sociali.
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Per essere certiticata come “sostenibile” sul piano sociale, è sufficiente che un impresa vitivinicola rispetti le norme sul lavoro e registri i nomi dei lavoratori.
Il che apparare assolutamente inconsistente.
Rispettare le leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale non è un requisito di sostenibilità, ma – semplicemente – di mera legalità.
Nessun sindacato è coinvolto nelle verifiche e nei controlli.
Considerata la diffusione del “caporalato” nel settore agricolo (60 mila lavoratori “in nero”, in base ad un rapporto della Guardia di Finanza rilasciato nel 2024) – ivi compreso quello viticolo, anche in zone famose ed economicamente ricche – appare assolutamente verosimile che riescano a certificarsi come “socialmente sostenibili” aziende che ricorrono al “caporalato”.
Il che va anche a tutto discapito dei produttori onesti.
La sostenibilità nella normativa dell’Unione Europea sui prodotti DOP – IGP
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Viste le riforme portate dalla PAC 2023-2027, la Commissione UE ha poi presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di concernere:
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- il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
- i profili di sostenibilità
Proposta revisione disciplina UE su IGP
Tale proposta si è poi tradotta nell’adozione del regolamento UE/1143/2024.
Con riferimento alla sostenibilità, è centrale l’art.7 di detto regolamento:
“Sostenibilità
1. Un gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un’indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell’Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «pratica sostenibile» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:
a) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;
c) benessere degli animali;
d) reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;
e) mantenimento dell’occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta;
f) miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.
3. Qualora il gruppo di produttori, o il gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, decida che le pratiche sostenibili di cui al paragrafo 1 sono obbligatorie per tutti i produttori del prodotto interessato, tali pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica”.
Quanto alla sostenibilità, dunque, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027, giacché permane a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
In realtà, quest’ultima si propone di promuovere la sostenibilità puntando piuttosto sull’azione delle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, cui viene attribuita la competenza (ma non comportante un corrispondente dovere!) a promuovere accordi, al fine di favore l’adozione di idonee pratiche al riguardo, da introdurre poi nei disciplinari di produzione (art. 6/a) e rendere pubbliche mediante un apposito rapporto (art. 6/b).