Diritto agrario

Diritto agrario: di cosa si occupa?


Il diritto agrario è identificato come il complesso delle norme che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici inerenti all’agricoltura.

Il concetto di agricoltura è inteso in senso estensivo, non limitandosi ad abbracciare la coltivazione dei campi, ma altresì l’allevamento del bestiame, sia per la produzione di carni e altri derivati animali, sia per finalità strettamente legate all’agricoltura. Anche la silvicoltura, attività che consiste nella coltivazione del bosco al fine di garantirne la durata nel tempo e incrementarne il rendimento, rientra nella materia agricoltura.

Diritto agrario: come si è sviluppato?

Le norme di diritto agrario nella sfera del diritto pubblico videro una considerevole crescita nel nostro Paese in seguito alla salita al potere del fascismo, il quale conferì estrema enfasi all’agricoltura in chiave autarchica.

D’altro canto, con l’avvento della Repubblica, la gestione diretta da parte dello Stato e degli altri enti pubblici ha assunto un carattere residuale, restringendosi di molto la loro azione, la quale ora si concretizza esclusivamente nel controllo e nell’incoraggiamento dell’iniziativa privata, mediante interventi di carattere temporaneo oppure duraturo.

Per diritto agrario in senso stretto si riferisce alle sole norme di diritto privato. Le sue fonti sono rinvenibili nella legge (codice civile e leggi speciali) e nelle c.d. consuetudini.

È legge agraria propriamente quella che regola direttamente persone, cose, atti e rapporti giuridici pertinenti all’agricoltura.

La consuetudine si è naturalmente affermata nell’ambito dei rapporti agrari per almeno due ragioni: gli agricoltori prediligono la tradizione e la pratica di ciò che negli anni è andato consolidandosi; la molteplicità delle condizioni locali, le quali si distinguono da zona a zona, trova nella consuetudine, anziché nella legge, una più agevole disciplina.

Concetti fondamentali di diritto agrario

Caliamoci ora nel vivo del mondo agricolo, partendo dalla figura dell’agricoltore; si tratta di colui che esercita l’agricoltura. L’attività agricola tuttavia può essere esercitata, non solo da singoli, bensì anche in forma associata.

Ma quando si parla di azienda agricola?

Tale espressione trae fondamento innanzitutto dalla definizione di azienda che il nostro Codice Civile fornisce all’art. 2555 c.c.: “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda si contraddistingue per la destinazione dei beni all’esercizio dell’impresa.

Tra i beni sono inclusi quelli mobili, immobili e immateriali (ad esempio, i brevetti) e ricadono altresì i contratti che l’imprenditore stipula per esercitare la sua attività d’impresa, nonché le posizioni giuridiche che da questi scaturiscono, quali debiti e crediti.

Per quanto nello specifico concerne l’azienda agricola, è possibile individuarne gli elementi principali nella proprietà o nell’uso d’un fondo e nell’esercizio sul medesimo dell’agricoltura.

Il fondo, tradizionalmente riconosciuto come il fulcro dell’azienda, non è da intendersi in senso stretto soltanto come la terra, ma in esso si ritrova anche tutto ciò che vi inerisce, sia questo per produzione diretta che per incorporazione: i frutti, le piantagioni, le fabbriche, le sorgenti, i corsi d’acqua.

Anche il complesso delle cose mobili che il proprietario colloca sul fondo ai fini della coltivazione rientra nel concetto di fondo. Tra queste, menzioniamo a titolo d’esempio le scorte vive e quelle morte.

Le prime sono costituite dal bestiame da allevamento e da lavoro; gli attrezzi, le macchine, le sementi, i foraggi, i concimi fanno, invece, parte delle scorte morte. Si tratta di beni accessori del fondo, connessi in chiave strumentale al tipo di attività che su di esso si svolge.

I diritti reali nel mondo agricolo

Un altro tassello che va a comporre la normativa agraria riguarda i diritti reali, considerati nei loro rapporti con l’agricoltura.

La proprietà, come istituto generale, è normata dall’art. 832 del Codice Civile, il quale la definisce come il “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Nell’ambito agrario essa dà luogo a problemi particolari proprio in relazione alle limitazioni che le possono venire imposte, con effetti più o meno vasti.

Esemplificando, possiamo ricordare il vincolo forestale, un vincolo speciale posto a tutela dell’ambiente. Esso esercita un potere conformativo della proprietà, agendo direttamente sullo ius utendi et abutendi (godere e disporre delle proprie cose in modo esclusivo) e pertanto anche sullo ius aedificandi, quale diritto di costruire.

Un diritto reale di godimento di stretta connessione col mondo agrario è senz’altro l’enfiteusi.

Infatti, essa ha avuto origine nonché ampia applicazione proprio nel campo agricolo, essendo attribuiti all’enfiteuta “gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi” (art.959 c.c.), oltre all’”obbligo di migliorare il fondo” pagando “al concedente un canone periodico” (art. 960 c.c.).

È d’uopo, inoltre, prendere in considerazione l’usufrutto.

Esso, definito dall’art. 981 c.c. come “il diritto reale che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare – compresi i frutti -, con l’obbligo di non mutare la destinazione economica”, vede una sua specifica declinazione nell’usufrutto dei boschi.

Infatti, quando questo ha ad oggetto “boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di alto fusto destinati alla produzione di legna, l’usufruttuario può procedere ai tagli ordinari, curando il mantenimento dell’originaria consistenza dei boschi o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione” (art. 989 c.c.).

I contratti agrari

Da ultimo, grande rilevanza assumono i contratti agrari, distinti tra i “contratti costitutivi dell’impresa agricola” ed i “contratti per l’esercizio dell’impresa agricola”.

Quest’ultimi, a loro volta, si dividono in contratti di scambio (affitto) e contratti di natura associativa (colonia parziaria, compartecipazione agraria, mezzadria, soccida).

Occorre comunque ricordare che in tema di contratti di natura associativa la legge 3 maggio 1982, n.203 (art.25), ha vietato la stipulazione di nuovi contratti associativi, prevedendo la conversione di quelli esistenti in contratti di affitto, e ciò entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge predetta (salvo quanto stabilito dagli articoli 28-29-36-42).

Ulteriori approfondimenti:

Il giudice competente per le liti in materia di contratti agrari

Terminata questa analisi per sommi capi della materia agraria dal punto di vista sostanziale, facciamo ora un cenno all’aspetto processuale: quale giudice adire in caso di controversie afferenti i contratti agrari?

È la legge 2 marzo 1963, n. 320 la normativa di riferimento. Ai sensi di questa, la competenza è devoluta a sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti.

La Sezione è composta da tre magistrati ad essa destinati ogni anno in base alle norme sull’ordinamento giudiziario, nonché da due esperti nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d’Appello.

Essi sono individuati tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le Sezioni d’appello la scelta cade tra i dottori in scienze agrarie.

Va, nondimeno, tenuto presente che, prima di rivolgersi a un giudice, in materia di contratti agrari è indispensabile esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell’azione giudiziale, avanti all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.

Soccida

Soccida: contratto  associativo per allevamento del bestiame.


IL CONTRATTO DI SOCCIDA

La soccida è un contratto di tipo associativo relativo all’allevamento del bestiame. Si sostanza, appunto, nell’accordo associativo tra due soggetti: il soccidante, ovvero il soggetto che conferisce il bestiame e ne è proprietario, e il soccidario, ossia il soggetto che si occupa fattivamente dell’attività di allevamento.

La soccida è disciplinata dall’art.2170 c.c. il quale così recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.

Esistono tre tipi di soccida:

      • semplice (art.2171 c.c.),
      • parziaria (art.2182 c.c.)
      • di conferimento di pascolo (art.2186 c.c.).

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.


Soccida semplice

Disciplinata dall’artt.2171 cc. e seguenti, si sostanza nel conferimento di bestiame esclusivamente da parte del soccidante (che ai sensi dell’art.2173 c.c. ha anche la direzione dell’impresa e deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento), mentre il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore.

Il soccidario esercita l’attività con il lavoro proprio e della propria famiglia. Il carattere famigliare del lavoro assume rilevanza all’interno della fattispecie poiché la scelta dei prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Al momento del conferimento dei capi di bestiame, le parti contrattuali (soccidante e soccidario) dovranno effettuare una stima degli animali redigendo apposito verbale in cui vengono riportate la qualità, il numero, il peso e le altre caratteristiche degli animali oggetto id conferimento.

A differenza del contratto di affitto di fondi rustici, il contratto di soccida semplice non ha una durata predeterminata (minima o massima) prevista per legge. Le parti, pertanto, possono liberamente determinarla secondo il loro libero apprezzamento e necessità. Tuttavia, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida si considererà avere la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta il contratto si intende rinnovato di anno in anno.


Soccida parziaria

La soccida parziaria ha come sua base la soccida semplice, con la differenza che nella soccida semplice l’unico soggetto che conferisce il bestiame è il soccidante, nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono il bestiame, e ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento. In merito all’apporto del lavoro, la soccida parziaria (del pari di quella semplice) attribuisce al solo soccidario l’obbligo di conferire il lavoro necessario per l’allevamento.


Soccida con conferimento di pascolo

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. Tale rapporto contrattuale viene definito come “soccida con conferimento di pascolo” e trova la sua definizione all’art.2186 c.c.. In tale fattispecie contrattuale la direzione dell’impresa spetta al soccidario e non già al soccidante al quale spetta invece il controllo della gestione. Al soccidario compete anche l’onere di apporto del lavoro necessario.

Due, quindi, sono gli elementi caratterizzanti: il primo è che il bestiame viene conferito dal soccidario; il secondo, che il terreno per il pascolo viene conferito dal soccidante.

Da ciò discende che al soccidario viene riservato il potere direttivo dell’impresa, mentre al soccidante un potere di mero controllo della gestione.

Da un punto di vista applicativo, la legge n.756/1964, che ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di contratti atipici, non si applica ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

La Legge n.11/1971 ha invece stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, a semplice richiesta del soccidario.

L’art.25 della Legge 3 maggio 1982 n.203, (introducendo i criteri fondamentali della conversione) ha esteso l’onere di conversione in contratti di affitto anche dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e a quelli di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

Le uniche deroghe possibili sono quelle previste in via generale dall’art. 29: “La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti: a) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all’attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo”.

In ogni caso, il successivo articolo 45 della legge in commento, nel suo secondo comma, ha specificato il divieto di stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida. Per cui la soccida risulta un tipo di contratto agrario oggi ammesso e applicato, perlomeno nella sua forma di soccida semplice.


Modello contratto soccida


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