I controlli sui vini non DOC, DOCG o IGT (decreto controlli vini senza denominazione o indicazione geografica) sono disciplinati dall’apposito decreto ministeriale 6778 del 18/7/2018, attuativo del Testo Unico Vino.
I vini non DOP o IGP, etichettatti con l’indicazione del vigneto (vini varietali) e/o con l’indicazione dell’annata, sono soggetti ai controlli previsito dal Decreto controlli vini senza DOC DOCG IGT.
Per quanto concerne i vini varietali, però, non è possibile indicare sull’etichetta qualsiasi vitigno, ma solo quelli consentiti (come individuati dal DM 13 agosto 2012 sull’etichettatura, attualmente in fase di revisione).
DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2018.
Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell’articolo 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
-
- pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 2018, n. 220.
- emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l’art. 120;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 marzo 2010, n. 381 recante approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’art. 63 del regolamento (CE) n. 607 del 2009;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2012 recante il sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 agosto 2012 recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo l-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
Visto il decreto dipartimentale 12 marzo 2015, n. 271, che, in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, ha stabilito le modalità di funzionamento della banca dati vigilanza;
Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, con l’emanazione di norme sul sistema dei controlli e vigilanza sui vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta designati con l’annata e il nome delle varietà di vite;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome in data 19 aprile 2018;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Decreta:
Art. 1. Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente decreto ministeriale, di seguito decreto, disciplina, in attuazione dell’art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, di seguito legge, il sistema di controllo e vigilanza per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e/o il nome delle varietà di vite.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano agli operatori che commercializzano vini designati con l’indicazione dell’annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino ottenuti esclusivamente dalla riclassificazione o dal declassamento di prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta effettuate dai medesimi operatori.
Art. 2. Definizioni e termini
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero» e «Ministro»: il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
c) «ufficio territoriale» l’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell’operatore obbligato o interessato;
d) «Regioni e PP.AA.»: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) «operatori»: viticoltori, vinificatori, imbottigliatori, confezionatori, intermediari e altri operatori;
f) «SIAN»: il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all’art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 e i sistemi informativi regionali ove presenti;
g) «organismo di controllo/organismi di controllo»: persona giuridica pubblica o privata a cui l’autorità competente ha delegato compiti di controllo, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 e che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 di detto regolamento;
h) «fascicolo aziendale/di controllo»: insieme delle informazioni e dei documenti funzionali all’attività di controllo di cui dispongono gli organismi di controllo, relativi a ogni operatore immesso nel sistema di controllo e alle attività di tale operatore;
i) «vigilanza»: complesso delle attività svolte dall’autorità competente, attraverso l’organizzazione di audit o ispezioni, finalizzate a verificare che non sussistano carenze di requisiti e carenze dell’Organismo di controllo nell’espletamento dei compiti delegati e che per la risoluzione di tali carenze, ove rilevate, lo stesso abbia adottato correttivi appropriati e tempestivi.
j) «BdV »: la Banca dati vigilanza istituita ai sensi decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;
k) «schedario viticolo»: lo strumento previsto dall’art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
l) «registro telematico»: il registro tenuto con modalità telematiche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293 nel quale, per ogni stabilimento e deposito dell’impresa, sono indicate le operazioni relative ai prodotti vitivinicoli.
Art. 3. Sistema di controllo e vigilanza
1. Il Ministero è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dei vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l’annata e il nome delle varietà di vite.
2. La verifica del rispetto della veridicità delle indicazioni facoltative è affidata agli organismi di controllo iscritti nell’elenco, di cui all’art. 64, comma 4, della legge e agli organismi di controllo, di cui all’art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
3. Il Ministero esercita l’attività di vigilanza attraverso l’ICQRF.
4. Gli organismi di controllo di cui al comma 2 sono inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
5. Gli operatori che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli, confezionati e sfusi, che riportano le indicazioni facoltative relative all’annata e/o al nome di una o più varietà di uve da vino sono tenuti a sottoporsi al controllo da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2.
6. Gli operatori comunicano l’organismo di controllo scelto all’ICQRF, alle regioni ed all’ufficio territoriale, in cui ha sede lo stabilimento.
Art. 4. Procedura per il controllo
1. Gli organismi di controllo garantiscono la veridicità delle indicazioni facoltative indicate nel sistema di etichettatura dei vini di cui all’articolo l attraverso la verifica delle informazioni acquisite nel rispetto delle modalità indicate nei commi successivi.
2. L’acquisizione delle informazioni necessarie per consentire agli organismi di controllo la verifica del carico e delle operazioni di imbottigliamento avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell’ambito del SIAN.
3. Per i soggetti esonerati, ai sensi dell’art. 58, comma 2, della legge, l’acquisizione delle informazioni avviene attraverso la consultazione della dichiarazione di produzione, della dichiarazione di giacenza e della documentazione di accompagnamento e commerciale, che deve essere trasmessa a cura degli stessi agli organismi di controllo. Tali soggetti sono tenuti, altresì, a comunicare preventivamente all’organismo di controllo l’inizio delle operazioni di imbottigliamento e il numero di lotto attribuito alla partita e, nel caso di vini sfusi commercializzati verso gli stati membri o paesi terzi, anche la data di inizio delle spedizioni.
4. Fino alla realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN, in caso di cessione o trasferimento di prodotto con indicazioni facoltative indicate nel sistema di etichettatura dei vini di cui all’articolo 1, l’operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento.
5. Fino alla realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN, l’operatore è tenuto a comunicare preventivamente all’organismo di controllo l’inizio delle operazioni di imbottigliamento e il numero di lotto attribuito alla partita.
6. Gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4, possono essere assolti dall’operatore con la trasmissione all’organismo di controllo, nei tempi ivi previsti, delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento del prodotto e della comunicazione di avvenuto imbottigliamento. Restano, comunque, fermi gli obblighi aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015 n. 293.
7. L’organismo di controllo comunica all’operatore e all’ICQRF le non conformità rilevate nel corso delle verifiche, entro tre giorni dall’accertamento.
8. Gli Organismi di controllo trasmettono all’ICQRF ed alle regioni e PP.AA. competenti, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sull’attività di controllo svolta.
9. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso il caricamento delle relative informazioni nella BdV.
10. Gli organi di controllo ufficiali tengono conto, ai fini della programmazione delle attività di controllo, delle verifiche eseguite dagli organismi di controllo e dei relativi esiti, attraverso la consultazione del registro unico controlli ispettivi di cui articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 5. Tariffe e modalità di pagamento
1. Il costo del servizio di controllo è calcolato in funzione dei quantitativi di prodotto di cui all’art. 1 commercializzati.
2. Gli organismi di controllo, nella determinazione delle tariffe, tengono conto dei minori costi derivanti dall’utilizzo delle funzionalità realizzate nell’ambito dei servizi del SIAN e rendono pubblici sui propri siti internet i tariffari applicati.
Art. 6. Disposizioni finali
1. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.
2. Il decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 381, è abrogato.