Brexit negoziato futuro accordo

Brexit: attenzione al futuro accordo, se ci sarà!

(Brexit negoziato futuro accordo)


Il 31 gennaio di quest’anno il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea: la “Brexit” si è infine compiuta, ma pochi se ne sono ancora resi conto.  Ciò poiché sino al 31 dicembre 2020 vigerà un periodo transitorio, in cui Unione Europea e Regno Unito cercheranno di trovare un accordo – essenzialmente di natura commerciale – sulle loro future relazioni (Brexit negoziato futuro accordo).

Come da copione, il Regno Unito ha immediatamente compiuto le prime mosse, fissando pressoché unilateralmente il termine massimo per la durata dei negoziati e dichiarando di non essere così interessato al loro risultato, mostrandosi cioè disposto ad accettare anche una soluzione alquanto riduttiva (tipo l’accordo sul commercio attualmente vigente con tra UE e Canada, il cosiddetto “CETA”) ovvero minimale (come l’accordo tra UE ed Australia).

Al di là delle classiche quanto distinguibili mosse di strategia negoziale (mostrare i muscoli e dichiarare di non essere così interessato alla trattativa, tanto da non volervi dedicare oltre un certo tempo prefissato), in concreto il Regno Unito non può verosimilmente permettersi di agire coerentemente, a meno di non voler sacrificare il proprio settore finanziario, che rappresenta una delle voci più significative della propria economia.

Le citate soluzioni riduttive, infatti, significherebbero sostanzialmente l’esclusione di banche ed assicurazioni britanniche dal mercato unico europeo, il che causerebbe forse pesanti effetti negativi “a cascata”: ad esempio, la perdita di valore del settore immobiliare, che sopratutto a Londra si sta sviluppando in modo impressionante principalmente attorno alla city finanziaria e in buona parte proprio grazie ad essa.

I primi a percepire gli effetti della Brexit sono stati i pescatori (… ci avviciniamo così a chi legge questo giornale) francesi e quelli degli altri paesi che si affacciano sul Canale della Manica: Brexit ha significato l’immediato abbandono delle regole comunitarie da tutti “odiate”, che sì limitavano per tutti i diritti di pesca su tale zona, ma che nel contempo garantivano a tutti l’accesso a tali acque (cosa che si tendeva a dimentica, dandola per scontata).

Come reazione, il Ministro delle Finanze francese (Bruno Le Maire, come riferisce l’Agenzia di stampa Reuters, 6/2/2020) ha immediatamente dichiarato che la contropartita negoziale per la riapertura della pesca nel Canale della Manica non sarà il consentire alle istituzioni finanziare del Regno Unito l’accesso indiscriminato al mercato unico europeo. Tale posizione è stata poi confermata dal Presidente francese Macron.

Ciò basta ad intuire la posta in gioco.

Se poi pensiamo al citato accordo CETA, e cioè a quel modello che – a parole – sembrerebbe accattivante per il Primo Ministro britannico (Boris Johnson), è bene ricordarsi le vicissitudini che tale trattato ha passato al momento della sua ratifica da parte degli Stati membri della UE, sino ad arrivare ad un blocco temporaneo della procedura da parte del parlamento regionale della Vallonia.

In effetti, se da un canto l’accordo CETA produce sicuramente effetti positivi (ad esempio rafforza la tutela delle denominazioni di origine europee sul territorio canadese, cosa per noi preziosa), dall’altro sollevava il timore che ciò significasse aprire il mercato agro-alimentare europeo all’ingresso di prodotti non conformi ai nostri standard, sopratutto qualora si tratti di alimenti o derrate agricole prodotte negli USA , trasportate in Canada (dove possono entrare grazie agli accordi tra USA e Canada) e da lì introdotte nella UE (per effetto del trattato CETA).

Ancor più balza allora alla luce la delicatezza delle trattative appena iniziate ed il riflesso che esse potrebbero avere sul nostro settore agricolo.

Insomma, se da un lato vi è da augurarsi che tali trattative consentano l’accesso dei nostri prodotti agricoli ed alimentari al mercato britannico ed assicurino la protezione delle nostre denominazioni su tale territorio, dall’altro lato vi è il rischio di aprire pericolose porte di accesso al mercato interno europeo a vantaggio di prodotti di scarsa qualità e che non rispettano i nostri alti standard, patrimonio per noi inalienabile, sia sul piano economico, sia su quello ancora più importante della tutela della salute e dell’ambiente.

Peraltro il Primo ministro inglese non ha assolutamente nascosto di prediligere –   anche perché non ha forse altra scelta – un accordo commerciale con gli Stati Uniti d’America, che a loro volta adottano standard qualitativi più bassi dei nostri, come insegna il caso della “carne agli ormoni”.

Il tema è particolarmente complesso, poiché si intreccia anche con la questione del confine tra Irlanda del Nord e Repubblica Irlandese, la prima facente parte del Regno Unito (ma che continuerà a seguire, sino a che lo vorrà, le regole del mercato unico), la seconda aderente all’Unione Europea. Tra questi due territori l’Unione Europea e la stessa Repubblica Irlandese rifiutano che venga nuovamente innalzata una frontiera fisica. A sua volta, il governo di Londra rigetta qualsiasi controllo doganale tra l’Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. Per cercare di “quadrare il cerchio” è stato sì trovato un accordo di massima, ma non solo appaiono oscure le relative modalità operative, ma è addirittura dubbio se ciò possa concretamente funzionare.

Perché ciò a noi interessa?

Perché da tale confine aperto, ma tra territori ormai non più soggetti ad una legislazione omogenea (le regole europee), potrebbero in futuro entrare all’interno del nostro mercato unico alimenti o derrate agricole prodotti in Gran Bretagna o negli Stati Uniti (cui la prima sembra intenda aprire le proprie porte, anche per crearsi un’alternativa allo sbocco commerciale appena perso), rispettando una legislazione “al ribasso” rispetto ai nostri standard. Si deve quindi anche evitare di creare un “cavallo di Troia” per le merci americane, in un momento in cui il Presidente di tale paese (oltre ad indebolire i controlli sul settore finanziario, in precedenza introdotti dopo la crisi dei “sub-prime”, che circa dieci anni fa ha travolto l’economia mondiale) sta peraltro togliendo ogni vincolo a tutela dell’ambiente e sta conducendo una politica fortemente protezionistica, in particolar modo in favore dei prodotti agricoli statunitensi.

Valga ricordarsi che la malattia della “mucca pazza”, che mise a repentaglio la salute di milioni di consumatori e devastò il mercato europeo delle carni, si originò proprio nel Regno Unito.

Da tale evento, l’Unione Europea elaborò le proprie misure per la sicurezza alimentare, caraterizzate da un notevole rigore a tutela della salute umana.

Regole da cui in Regno Unito si è adesso liberato: se non si controlleranno alle frontiere le carni prodotte ivi prodotte, potranno giungere sulle nostre tavole prodotti meno sicuri di quelli europei, soggetti a standard qualitativi più severi.

Minaccia seria, sia per la salute umana che per la leale concorrenza tra imprese.

Insomma, si palesa il rischio che veniva paventato per l’accordo CETA, verosimilmente scongiurato con l’introduzione di alcuni controlli doganali … controlli che dovrebbero allora sussistere anche tra Irlanda del Nord e Gran Bretagna, così impedendo la citata “quadratura del cerchio”.

Pare altresì che il Primo ministro inglese abbia dato indicazioni alla propria squadra di negoziatori (Brexit negoziato futuro accordo) di “fare melina” sul problema di futuri controlli alle frontiere tra Unione Europea e Regno Unito (così l’agenzia Reuters, 23/2/2020).

Si evince dunque che il settore agro-alimentare è in prima linea in questa complessa trattativa. Vi sono altresì sentori che esso possa costituire una merce di scambio, per trovare a suo discapito equilibri in altri campi (il famoso quanto antico “do ut des”).

Veniamo allora al punto.

Gli eventuali futuri accordi tra Regno Unito ed Unione Europea (Brexit negoziato futuro accordo) vengono sì negoziati dalla Commissione Europea, ma – una volta raggiunti – vanno poi ratificati sia dal Parlamento Europeo e Consiglio Europeo, sia da tutti gli Stati membri.

L’Italia ha dunque piena possibilità di far valere la propria voce nonché di tutelare gli interessi nazionali in un contesto europeo, ma deve farlo sin dagli inizi. In altre parole, l’Italia deve avere ben chiaro quali sono i propri interessi, per influenzare – seguendo correttamente i canali istituzionali – l’andamento delle trattative, sì da partecipare al “gioco” negoziale come una consapevole protagonista e non subirlo passivamente.

In tal modo, se si troverà un accordo, esso sarà anche frutto della nostra volontà e delle nostre scelte.

Per contro, a “giochi fatti”, sarebbe veramente una politica di basso profilo mettersi poi di traverso e cercare di bloccare la ratifica dell’accordo stesso, assumendo atteggiamenti vittimistici (in piccolo, si è già di recente sperimentato tale approccio, quando è entrato in vigore il nuovo regolamento di Parlamento Europeo e Consiglio sui prodotti biologici, che i nostri rappresentanti governativi hanno votato a Bruxelles senza riserva alcuna ed hanno poi contestato parlando dal nostro paese …), magari solo utili al fine di una campagna elettorale nazionale.

Approccio peraltro pericoloso, poiché così malamente reagendo, si rischierebbe di provocare più danni che altro.

Negoziare con chiarezza di vedute e poi concludere un buon accordo (cosa completamente antitetica dal trovare un accordo a tutti i costi) avrebbe sicuramente un effetto positivo per l’economia nostra e quella di tutti gli altri Stati coinvolti: questo dunque l’obiettivo che – con la partecipazione delle associazioni di categoria – politici e funzionari italiani hanno da perseguire (Brexit negoziato futuro accordo).

Da subito!

Ma se ne parla?

Brexit tutela denominazioni Regno Unito

La tutela di DOP e IGP nel Regno Unito in seguito alla Brexit : una disciplina vaga e debole (Brexit tutela denominazioni Regno Unito)



BREXIT - Accordo di cooperazione economica tra UE e Regno Unito

BREXIT - Accordo di recesso



Mediante un accordo concluso la vigilia di Natale, è stata scongiurato che il Regno Unito uscisse dall’Unione Europea senza alcun accordo per regolare i successivi rapporti tra i due ordinamenti giuridici (la cosiddetta “Hard Brexit”).

Tuttavia, in materia di tutela delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, l’accordo tra UE e Regno Unito è decisamente scarno.

Stabilisce infatti l’Accordo tra UE e Regno Unito (art. IP.57):

Noting the relevant provisions of any earlier bilateral agreement between the United Kingdom of the one part and the European Union and European Atomic Energy Community of the other part, the Parties may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection and effective domestic enforcement of their geographical indications.

Quindi nessun concreto impegno viene assunto dal Regno Unito per tutelare le DOP e IGP europee (e viceversa): le Parti si sono solo impegnate ad impegnarsi per concordare in futuro eventuali regole in materia (” … may jointly use reasonable endeavours to agree rules for the protection …”).

La portata della tutela è allora quella discendente dall’accordo TRIPS (art.22, 23 e 24), cui aderiscono sia il Regno Unito che l’Unione Europea.

Inoltre, nel Regno Unito le DOP e IGP europee troveranno tutela sulla base dei mezzi previsti dalla legge locale.

In altre parole, il Regno Unito regolerà autonomamente la tutela delle denominazioni di origine sul proprio territorio, secondo la propria disciplina nazionale.

Il problema di fondo è che gli Accordi TRIPS sono poco efficaci, sopratutto poiché non vengono individuate quali sono le indicazioni geografiche che devono ricevere protezione.

Di conseguenza, negli ultimi venti anni l’Unione Europea ha concluso una rete di appositi accordi internazionali con molti altri Stati – fra cui: U.S.A, Canada, Sud Africa, Cile, Australia, Giappone, Cina) – per vedere protette sul loro territorio le nostre DOP e IGP.

In tali accordi vengono specificamente individuate quali sono le indicazioni geografiche di ciascuna parte che l’altra deve proteggere.

Esattamente ciò che manca nell’accordo commerciale appena concluso tra UE e Regno Unito!

Nell’accordo commerciale post-Brexit, un’apposita sezione (Parte 2, Titolo V) è dedicata alla proprietà intellettuale, disciplinata mediante 57 articoli: di essi, solo l’ultimo tratta le indicazioni geografiche, nello scarno e vago modo che si è sopra trascritto.

Il problema – costituito dalla mancata individuazione delle indicazioni geografiche da proteggere – nemmeno è superabile per effetto dell’Accordo di Lisbona concluso in sede WIPO (World Intellectual Property Organization), poiché ad esso attualmente non aderisce il Regno Unito, ma la sola Unione Europea.

L’accordo commerciale post-Brexit si applicherà in via provvisoria, sino al momento in cui interverrà la ratifica da parte dei competenti organi nazionali.

Il Parlamento del Regno Unito e quello dell’Unione Europea si sono espressi in senso favorevole, il primo il 30/12/2020 ed il secondo il 28/4/2021.


BREXIT - Circolari Agenzia delle Dogane


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Brexit tutela denominazioni Regno Unito

Brexit tutela denominazioni Regno Unito