Controlli ufficiali

Il Regolamento controlli ufficiali (Regolamento UE 2017/625) disciplina i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.


Il Regolamento controlli ufficiali mira a stabilire un quadro armonizzato ed unitario a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (diverse dai controlli stessi) nell’intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle previgenti norme sui controlli ufficiali (di cui al regolamento CE n. 882/2004) e alla pertinente legislazione settoriale, da un canto, e dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tali norme, dall’altro.

Gli Stati membri devono designare autorità competenti in tutti i settori che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento in questione.  Dette autorità devono agire nel pubblico interesse, essere adeguatamente finanziate e attrezzate nonché offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Ciò al fine di consentire loro di garantire la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali.

Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione.

La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere stabilita dalle autorità competenti tenendo conto della necessità che l’impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni, comprese le eventuali violazioni della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente. Di conseguenza, nel rendere proporzionato l’impegno nei controlli, si dovrebbe tener conto della probabilità di una mancata conformità a tutti i settori della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento. In alcuni casi, tuttavia, e ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale che costituisce un requisito preliminare per l’immissione in commercio o per gli spostamenti di animali o merci, la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare impone di effettuare i controlli ufficiali indipendentemente dal livello di rischio o dalla probabilità di non conformità. In tali casi, la frequenza dei controlli ufficiali è dettata dalla necessità di certificazione o attestazione.

Al fine di salvaguardare l’efficacia dei controlli ufficiali in sede di verifica della conformità, non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario ai fini dell’esecuzione dei controlli stessi (ad esempio nel caso in cui tali controlli ufficiali siano eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione e necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore) o la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda (come è il caso in particolare relativamente alle attività di audit)


Sul piano testuale, il nuovo Regolamento 625/2017 esclude la propria applicabilità alle verifiche sul rispetto dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (OCM Unica prodotti agricoli), salvo però quanto previsto all’art.1, comma 4, che così dispone:

4. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:

a) al regolamento (UE) n. 1308/2013; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Per quantro concerne il richiamo alle “eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91” del regolamento 1308/2013, ciò implica allora che per i vini il regolamento sui controlli ufficiali può concernere verifiche su:

      • vini importati
      • pratiche enologiche
      • impiego di “uve da vino”

 

Tuttavia, per quanto concerne i controlli propri del settore vitivinicolo,  bisogna tenere conto di quanto dispone l’art. 36 del Regolamento UE 273/2018, il quale ne fissa i principi generali:

1.   Gli Stati membri prevedono controlli nella misura in cui questi sono necessari a garantire la corretta applicazione delle norme concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, le importazioni di vino, il registro delle entrate e delle uscite e le dichiarazioni obbligatorie previste per tale settore di cui all’articolo 90 e alla parte II, titolo I, capo III, e titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e al presente regolamento. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli ufficiali efficaci e basati sul rischio.

2.   I controlli ufficiali sono svolti dalla o dalle autorità competenti conformemente ai principi generali stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), fatte salve le disposizioni del presente regolamento e del capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

L’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica mutatis mutandis al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, ai controlli dei prodotti vitivinicoli con una DOP o un’IGP di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la conformità ai requisiti dei disciplinari di produzione di tali prodotti.

Di conseguenza, il Regolamento UE 625/2017 diviene la fonte dalla quale derivano i principi generali per tutti i controlli nel settore vitivinicolo, quando essi esulano dai casi di “pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013” (poiché in tali ipotesi il Regolamento sui controlli ufficiali trova diretta applicazione, come precedentemente esposto).



Per quanto concerne il sistema specifico per i controlli relativi al settore vitivinicolo, esso è attualmente costituito da quanto emerge dai seguenti regolamenti della Commissione:


Già il regolamento (CEE) n. 2348/91 della Commissione aveva istituito una banca di dati destinata a raccogliere i risultati delle analisi isotopiche nei prodotti del settore vitivinicolo, istituita presso il “Centro Comune di Ricerca” (JRC).

Tale Banca dati trova adesso la sua base giuridica nell’art.89, comma 5, del regolamento base 1306/2013, di cui infra.

In effetti, lo studio degli isotopi stabili si è recentemente affermato nel campo dei controlli di qualità alimentare di alcuni prodotti agroalimentari (quali ad esempio vino, olio, miele, succhi di frutta) e per monitorare l’eventuale sofisticazione delle acque minerali e degli zuccheri. Questa tecnica analitica, basandosi sui differenti rapporti isotopici, permette di riconoscere atomi o molecole, presenti in alimenti, aventi la stessa struttura chimica ma provenienti da materie prime diverse o elaborate con processi diversi, come ad esempio per sintesi biologica o industriale

Food fraude EU databases

L’accesso a tale database è riservato ai laboratori designati dagli Stati membri (art.28 del regolamento 274/2018).

ISPRA - Isotopi

Di recente, è stata anche creata una banca dati privata, nata dalla sinergia tra Fondazione Edmund Mach e Unione Italiana Vini.

Per i vini DOP e IGP, si aggiungono i controlli sul rispetto dei disciplinare di produzione, demandati all’organismo di controllo individuato dal disciplinare stesso.

Per i vini senza DOP e IGP, i controlli sono disciplinati da apposito regolamento ministeriale, attuativo del Testo Unico Vino.



In attuazione del Regolamento sui controlli ufficiali, sino ad ora sono stati adottati in Italia:

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(all’art.18 quest’ultimo aveva fra l’altro previsto l’abrogazione dell’art.5 della legge 283/1962, il quale costituisce uno dei “contrafforti” (insieme agli art.515 e 516 del codice penale) per la disciplina sanzionatoria in sede penale contro i comportamenti illeciti lesivi della sicurezza alimentare: a fronte di ciò, è successivamente intervenuto il decreto legge 22 marzo 2021, n.42 (poi convertito dalla Legge 21 maggio 2021, n. 71) a ristabilire l’efficacia precettiva di dette disposizioni della legge 283/1962.

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A livello regolamentare,  in ulteriore attuazione, è stato adottato per i prodotti biologici importati da Stati terzi:


Per quanto concerne le aziende agricole, gli esiti di tali controlli dovrebbero confluire nel RUCI, Registro Unico Controlli Ispettivi.