Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP

Disegni e paesaggi evocativi di un territorio sono riservati ai suoi vini DOP e IGP (Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP)


Un disegno oppure un paesaggio, quando particolarmente evocativi nel sentire collettivo (disegni e paesaggi evocativi DOP IGP), possono efficacemente richiamare alle mente dei consumatori un certo territorio.

Disegni e paesaggi evocativi DOP IGP

Qualora il nome di tale territorio sia protetto come denominazione di origine, è allora legittimo utilizzare disegni o immagini di paesaggio – aventi siffatta forte capacità evocativa – su etichette di prodotti agricoli, alimentari o vini che non rispondono alle specifiche fissate dal disciplinare di produzione di tale territorio?

Diversamente detto: l’uso in etichetta di disegni o immagini di paesaggio, fortemente evocativi di un territorio il cui nome è protetto, è  riservato solo ai suoi prodotti DOP, così escludendosi che essi siano apponibili sulle etichette di qualsiasi altro prodotto, che provenga o meno dal medesimo territorio?

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (resa il 2 maggio 2019 in causa C-614/2017) ha sancito che siffatta riserva sussiste, così rafforzando la tutela di tutte le denominazioni di origine.

Esaminare il caso deciso dalla Corte aiuta non solo a comprendere la situazione, ma anche a capire meglio quando si applica il principio così stabilito.

Una società spagnola commercializzava tre dei suoi formaggi – nessuno dei quali DOP – utilizzando etichette che non solo contenevano il disegno di un cavaliere che assomigliava alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, ma anche i termini «Quesos Rocinante» («Formaggi Ronzinante»).

Tali immagini e il termine «Ronzinante» fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove «Ronzinante» è il nome del cavallo montato da Don Chisciotte. I formaggi in questione non rientravano nella denominazione di origine protetta (DOP) «queso manchego», che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP.

Insomma: usando in etichetta tali immagini (il disegno del cavaliere che ricordava Don Chisciotte ed il suo magro destriero, ambientati in un paesaggio di mulini a vento), il fabbricante del formaggio non a denominazione di origine riusciva ad evocare nei consumatori il territorio spagnolo La Mancia, nome protetto come DOP, così approfittando della sua notorietà e reputazione per vendere i propri prodotti.

Sebbene i giudici spagnoli di primo e secondo grado avessero escluso in tale condotta la presenza di una violazione della normativa comunitaria a tutela delle denominazioni di origine, il sospetto si è invece insinuato nella Suprema Corte di tale paese, che ha finalmente rinviato il caso alla Corte di Giustizia dell’Unione, così consentendole di pronunciarsi nel modo che abbiamo riferito.

Il punto chiave è allora il seguente: il diritto dell’Unione non vieta di riprodurre in etichetta qualunque disegno o paesaggio di un territorio, il cui nome è protetto come denominazione di origine o indicazione geografica, ma solo quelli aventi la capacità e la forza di suscitare nel pubblico dei consumatori (la Corte fa riferimento al concetto di “consumatore europeo medio”) il ricordo dello stesso territorio, così evocandolo nella loro mente.

Tuttavia, affinché il divieto si concretizzi (e sia applicabile in tutta l’Unione), per la Corte è sufficiente che l’evocazione avvenga anche solo nei consumatori dello Stato cui appartiene il territorio in questione, i quali potrebbero essere più sensibili per ragioni culturali a determinate immagini e, magari, essere i soli ad identificarne la valenza territoriale.

Il criterio determinante per ravvisare la sussistenza dell’evocazione di una denominazione (e, quindi, la sua violazione, quando ad approfittarne è un prodotto che non può legittimamente fregiarsi della relativa DOP o IGP) è dunque quello di stabilire se il termine ovvero il disegno o il paesaggio evocativo “possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione”.

Anche in questo caso, l’azione a tutela della denominazione violata è stata intentata dal relativo consorzio di tutela.

Vigneti storici eroici

Il regolamento ministeriale sui vigneti “eroici”  “storici”


La tutela dei vigneti storici eroici ha origine nel Testo Unico Vino (art.7).

Il cosiddetto “Testo Unico del Vino” (e cioè la legge 238/2016, da ora T.U) impegna infatti lo Stato a promuovere “interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia” in favore dei vigneti posti in “aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico” oppure in favore di quelli “aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale”.

Ciò a condizione che detti vigneti siano “situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d’origine

vigneti eroici storici
Antica vite ad “alberata”

Il T.U. ha poi demandato al Governo il compito di individuare meglio i vigneti in questione nonché stabilire quali sono gli interventi finanziabili.

Questi ultimi devono però essere caratterizzati dall’impiego di tecniche sostenibili (legate cioè all’agricoltura tradizionale ovvero essere di produzione integrata o biologica), rispettare gli elementi strutturali del paesaggio ed utilizzare tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali.

Il relativo regolamento ministeriale è il n.6899 del 30 giugno 2020.

Esso risulta pressocché simile alla bozza in precedenza sottoposta all’eame della Conferenza Stato-Regioni (di cui infra),  salvo l’aver eliminato – per quanto concerne l’individuazione dei requisiti per qualificare come “storico” un vigneto – l’individuazione specifica delle relative “forme di allevamento tradizionali” (che nella citata bozza erano le seguenti: “alberello, alberata, pergola trentina, pergola romagnola“).

Nella sua versione finale, infatti, il regolamento si limita a richiedere che le “forme di allevamento tradizionale” siano “legate al luogo di produzione” e “debitamente documentate“.

Alla luce di ciò, per un commento al regolamento si può rinviare a quello elaborato in relazione alla sua bozza.

Successivamente, mediante una successiva circolare esplicativa (329363 del 2022), il MIPAAF ha meglio chiarito quali siano i criteri per individuare distinguere i vigneti storici e quelli eroici nonché ha fornito istruzioni operative sul loro riconoscimento ed i relativi controlli.



Quanto ai lavori preparatori del regolamento ministeriale, la relativa bozza (che non brillava per chiarezza,  è stata discussa in occasione di un convegno organizzato da UGIVI a Pantelleria, ove si è esaminata quella pervenuta all’esame della Conferenza Stato – Regioni).

La bozza di regolamento individua due tipologie di vitigni meritevoli di salvaguardia: quelli “eroici” e quelli “storici”.

I vigneti vengono considerati eroici in tre casi: quando insistono in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico; quando situati in aree ove le condizioni orografiche o particolari forme di allevamento creano impedimenti alla meccanizzazione e presentano particolare pregio paesaggistico e ambientale; quando collocati sulle piccole isole (Pantelleria, Lipari, etcc).

La bozza di regolamento individua però in modo più specifico sia le condizioni orografiche, sia le forme di allevamento in questione.

Quanto alle prime, deve trattarsi di terreni con pendenza superiore al 30% oppure posti ad altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare (ad esclusione dei vigneti situati su altopiano) oppure di impianti viticoli sistemati su terrazze e gradoni.

Quanto alle seconde, deve trattarsi di una delle seguenti forme di allevamento: alberello; alberata (verosimilmente anche la “vite maritata” oltre la “alberata aversana / casertana”); pergola trentina e romagnola (con esclusione della “pergola veronese”?).

Vengono classificati comestorici”, invece, i vigneti cui presenza è “segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960”.

Tale requisito pare troppo lasso, specie per un paese ove la tradizione viticola è millenaria. Inoltre, nell’epoca di riferimento la produzione di uva (spesso per vini da taglio) era decisamente alta: secondo l’Istat, circa 1.100.000 ettari erano coltivati a vigneto, mentre la produzione di vino superava 50.000.000 ettolitri.

A restringere l’enorme numero di vigneti candidati a potersi definire “storici” non sembra bastino gli altri requisiti fissati dal Ministero: utilizzo di forme di allevamento storiche legate al luogo di produzione (nella bozza esse erano identiche a quelle per i vigneti “eroici”, requisito eliminato nella versione finale, come già illustrato) oppure il presentare sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, che devono rientrare in una delle seguenti tipologie: terrazzamento, ciglionamento, ritocchino, cavalcapoggio, girapoggio, spina.

vigneti storici eroici
Vigneto di “Villa della Regina”, Torino

Così definiti, i vigneti “storici” sembrano piuttosto impianti un po’ vecchi e non troppo “eroici”, seppure in pendenza.  Per contro, diviene abbastanza facile che un vigneto si qualifichi come “storico ed eroico”.

Sono comunque considerati “storici” i seguenti vigneti: quelli appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico; quelli afferenti a territori che hanno ottenuto dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale (è il caso delle Langhe-Roero-Monferrato e di Pantelleria); infine, quelli ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici, volti alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Vigneti storici eroici
Vigneto nel Roero

Contrariamente a quanto richiede il T.U., secondo la bozza di regolamento al vino derivante da viticultura “eroica” ovvero “storica” non viene richiesto di presentare le cennate “caratteristiche uniche”. Il criterio legislativo si integrerebbe comunque, qualora le uve prodotte in siffatti vigneti venissero rivendicate come atte ad essere trasformate in vino DOP.

Tra le misure di sostegno, viene prevista la creazione di un apposito marchio per identificare i prodotti derivanti dai vigneti in questione: tuttavia, se quelli “storici” abbonderanno, l’uso inflazionato di tale marchio ne svilirà il valore evocativo e commerciale!

In ogni caso sarà necessario coordinare l’uso di tale marchio con quello delle menzioni “classico” e “storico”, già previste dal T.U. (art.31).


vigneti eroici storici
Vite “maritata”

Registro nazionale paesaggi rurali storici

 

Il Registro nazionale paesaggi rurali storici cataloga quelli più significativi del nostro paese sul piano storico o tradizionale.


 

Creato grazie aI decreto MIPAAF n. 17070 del 19 novembre 2012 (relativo all’istituzione dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali: ONPR), che ha previsto il “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali”.

Il Registro nazionale paesaggi rurali storici identifica e cataloga “i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate”, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate.

I paesaggi catalogatidevono soddisfare i requisiti approvati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

L’iscrizione di un paesaggio nel registro prende l’avvio dalla sua candatura, presentata al Ministero dagli Enti interessati su tutto il territorio nazionale

A seguito dell’iter di verifica dei requisiti di ammissibilità espletato dall’ONPR, i paesaggi che superano l’esame vengono iscritti nel registro, mediante un decreto a firma del Ministro, contenente la menzione che esplicita i motivi del riconoscimento.


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Alberi monumentali


Piemonte - Enoteche, fiere, paesaggi ed ecomusei


Paesaggi rurali di interesse storico

 

La Corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni

Paesaggio collinare policolturale di Pienza e Montepulciano

Paesaggio rurale storico delle praterie e dei canali irrigui della Val d’Enza

Il paesaggio del grano: L’area cerealicola di Melanico in Molise

Le colline terrazzate della Valpolicella

Paesaggio della bonifica romana e dei campi allagati della piana di Rieti

Paesaggio Policolturale di Fibbianello – Comune di Semproniano

Il paesaggio rurale dei “Vigneti terrazzati della Valle di Cembra”

Il paesaggio agro-silvo-pastorale del territorio di Tolfa

Il sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta

Alti pascoli della Lessinia

Paesaggio storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana

Paesaggio agrario di olivastri storici del Feudo di Belvedere

Gli uliveti a terrazze e lunette dei monti Lucretili

Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina

Limoneti, vigneti e boschi nel territorio del Comune di Amalfi

Vigneti del Mandrolisai

Il paesaggio rurale storico di Lamole – Greve in Chianti

Paesaggio della Pietra a Secco dell’Isola di Pantelleria

Fascia pedemontana olivata Assisi – Spoleto

Parco regionale Storico agricolo dell’olivo di Venafro

Colline vitate del Soave

I Paesaggi silvo-pastorali di Moscheta

Le Colline di Conegliano Valdobbiadene – Paesaggio del Prosecco Superiore

Oliveti terrazzati di Vallecorsa

Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia

Il Paesaggio Policolturale di Trequanda

 

Il 10 marzo 2023 ad Arezzo si è costituita  l’Associazione dei Paesaggi rurali di interesse  storico