Modifica disciplinari vini DOP IGP: il Consiglio di Stato individua i soggetti cui compete decidere.
In relazione alla modifica disciplinari vini DOP IGP, dispongono il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e quello di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, entrambe del 17 ottobre 2018.
Essi distinguono due fasi nella procedura: quella nazionale (la cui disciplina è lasciata ai singoli Stati) e quella unionale (regolata invece da detti Regolamenti).
Per quanto concerne la fase nazionale della procedura, in Italia dispone il D.M. 6 dicembre 2021, che ha sostituito il DM 7 novembre 2012.
Interpretando tali previgenti previsioni, il Consiglio di Stato si è pronunciato in due sentenze, nelle quali viene essenzialmente rilevato che il potere decisionale compete ai produttori di ogni singola DOP o IGP.
Trattasi delle sentenze, rispettivamente sul caso delle modifiche al disciplinare di produzione
Sopratutto nella prima di esse (caso Asti DOCG), il Consiglio di Stato ha stabilito che è l’assemblea dei produttori – associati o meno nel relativo Consorzio di tutela – cui compete la decisione.
Nella seconda sentenza (caso Terre Siciliane), il Consiglio di Stato ha sì ribadito il principio, ma ha anche esaminato in quali circostanze un Consorzio ovvero un’Associazione che riunisce i produttori può promuovere la modificazione del disciplinare, senza nemmeno dover allegare la documentazione attestante i voti espressi dalla competente assemblea dei produttori: basta infatti che lo statuto dell’associazione ovvero del consorzio legittimi l’organismo a presentare “tutte le domande” per la modifica del disciplinare.
Come tuttavia dimostra il precedente caso dell’ASTI DOCG, risiede proprio lì il punto delicato.
In caso di modificazioni controverse, può infatti mancare trasparenza tra quanto avviene in sede di assemblea e quanto invece emerge dagli atti posti in essere dagli organi dirigenziali associativi o consortili, sulla cui base prende però avvio la procedura di modificazione del disciplinare.
Nel caso dell’ASTI DOCG, il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato:
“8.4. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, non era vero quanto dichiarato che “..il succitato disciplinare di produzione che recepisce le risultanze della già citata Assemblea consortile del 28 aprile ultimo scorso, con l’integrazione all’articolo 3 della puntuale precisazione delle zone inserite, corredato della relativa cartografia..” fosse stato approvato dalla Assemblea.
Infatti, e qui si torna alla domanda-proposta di modifica del disciplinare l’Assemblea non aveva approvato la estensione della zona di produzione ad una area definita, ma aveva rimesso invero con non poca ambiguità “agli organi della filiera” la individuazione dell’area di cui chiedere la estensione approvando ora per allora l’area che gli stessi avrebbero individuato. Né la perizia Corino del 2007 individuava alcuna area definita.
Infatti dall’estratto del verbale del 28 aprile 2010 in cui si era riunita l’Assemblea generale ordinaria dei consorziati per deliberare, tra l’altro, sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti DOCG risulta che era stata approvata la seguente proposta: “..il consorzio rinuncia ai ricorsi pendenti e nell’ambito del parere che l’Assessore Regionale dovrà richiedere il Consorzio dichiara l’adesione a quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti nell’ambito della filiera e cioè già esprime fin d’ora il proprio assenso’, su questo deve esprimersi l’assemblea qui riunita”.
Ne consegue che la proposta relativa alla delimitazione del territorio del Comune di Asti da inserire tra le zone di produzione dell’Asti DOCG era stata delegata agli organi competenti nell’ambito della filiera, ma il Presidente del Consorzio nella lettera di cui sopra del 22 ottobre 2010, omettendo il richiamo agli organi della filiera, ha trasmesso un testo dell’art. 3 recante un elenco di frazioni comunali, tra cui quelle di proprietà dell’Azienda appellante, che alterava il senso della delibera assembleare: il lungo elenco di frazioni comunali indicate nella nota del Presidente del Consorzio del 22 ottobre 2010 era stato prodotto dal dott. Corino solo nell’ottobre 2010 e comunque sulla base di una istruttoria successiva alla delibera assembleare e non poteva quindi essere stato esaminato e approvato dalla Assemblea tenutasi sei mesi prima, il 28 aprile 2010, né trasmesso alla Regione e al Ministero il 29 aprile 2010″.
Nel caso Terre Siciliane IGP e Sicilia DOC il Consiglio di Stato ha invece sancito:
“Sotto il primo profilo, non era necessaria la produzione della delibera assembleare da parte dell’Associazione dei viticoltori richiedente la modifica del disciplinare.
L’art. 10 del citato DM 7.11.2012, ai fini della documentazione da produrre, rinvia all’art. 4, comma 2, che concerne la domanda di protezione, precisando che la documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte (art. 10, comma 3).
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 7 novembre 2012, che in tal senso dispone espressamente, non occorre la produzione di una delibera assembleare se viene prodotto l’atto costitutivo o lo statuto che legittima la presentazione di modifiche al vigente disciplinare.
Non è contestato che l’Associazione abbia allegato alla proposta di modifica copia del proprio atto costitutivo e statuto, che all’art. 3, lett. a) prevede la presentazione di tutte le modifiche che saranno ritenute utili e necessarie al vigente disciplinare di produzione (doc. allegato 2 depositato dall’appellata il 24.2.2020).
A fronte del chiaro disposto normativo che attribuisce alla norma statutaria la scelta e a fronte del chiaro disposto dello Statuto che legittima “tutte le modifiche” al disciplinare, non occorre altra specificazione della volontà da parte dell’Assemblea caso per caso.
6.4. – Inoltre, sotto il profilo della rappresentatività, l’Associazione ha presentato un elenco numerosissimo di produttori che hanno espressamente aderito, sottoscrivendole, alle visionate modifiche del disciplinare (la percentuale sia dei produttori che delle superfici nel prospetto allegato in I grado dall’odierna Associazione appellante superava il 40%).
L’elenco verificato dalla Regione e trasmesso al Ministero con nota del 28 giugno 2016 prot. 33622 (doc. 19 – produzione ricorrente in I grado del 13.7.2017) e il prospetto riepilogativo allegato (doc. 19 bis) evidenziano una percentuale di rappresentatività (sebbene inferiore a quella indicata dal predetto prospetto dell’Associazione proponente) più che sufficiente e ben superiore a quella (20 %) prescritta dalle vigenti norme: il 22,439% dei viticoltori per il 2013 e il 28,268% per il 2014, il 24% delle superfici rivendicate nel 2013 e il 28% delle superfici nel 2014, biennio di riferimento, in quanto “ultimo” biennio per cui si dispone di dati produttivi definitivi, inviati tramite SIAN ed elaborati da AGEA.
Tale elenco verificato dalla Regione è sufficiente a comprovare la richiesta rappresentatività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 4, lett. c) del D.M. 7.11.2012.
6.5. – Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” che avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività, la sentenza ha ritenuto fondato il motivo per il fatto che l’Amministrazione regionale non ha presentato difese né chiarimenti in ordine al motivo di contestazione.
Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze degli allegati alla nota di trasmissione dalla Regione al Ministero del 28 giungo 2016, prot. 33622, contenenti le firme dei soggetti che hanno avallato la richiesta di modifica del disciplinare IGT e, in particolare, del prospetto riepilogativo di “fonte IRVO” (organismo di controllo), non è sufficiente a contestarne l’attendibilità il mero riferimento alla richiesta rivolta dal Dirigente Area 7 dell’Assessorato Agricoltura della Regione al Servizio competente ai fini della “cancellazione di soggetti iscritti allo schedario che non abbiano fatto richiesta di cancellazione” (riferimento alla nota prot. 29708 del 10 giugno 2016, contenuta nella nota n. 30495 del 14.6.2016 con cui la Regione ha trasmesso l’istanza di modifica del disciplinare IGT al Ministero).
La contestazione così formulata è generica.
La ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., per assolvere all’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare che l’elenco trasmesso dalla Regione al Ministero non era conforme alle risultanze dello schedario viticolo alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare, il 18 marzo 2016.
In ogni caso, la rappresentatività va calcolata in riferimento ai soggetti e alle superfici che hanno formato oggetto di rivendicazione e in questi termini è l’attestazione della Regione”.
Mediante quest’ultima decisione, il Consiglio di Stato pone a carico dei ricorrenti onoreri probatori non indifferenti.
Merita evidenziare che i disciplinari sono tutt’altro che una cosa statica, come mostra il registro delle richieste di loro modifica (che, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono in modo non conflittuale ) tenuto dal MIPAAF.
Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP
Disciplinari
Nel marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento di Consiglio e Parlamento UE, il quale dovrebbe riunire in un unico testo la procedura per la registrazione di tutte le DOP e IGP (dunque non solo quelle dei vini, ma anche quelle per le bevande spititose e gli alimenti) nonché per le modifiche dei relativi disciplinari, che resterebbe comunque sempre distinta tra fase nazionale e fase unionale.