Piano strategico Italia PAC 2023-2027

Secondo la Commissione UE, è inadeguato il Piano strategico Italia PAC 2023-2027


Piano strategico Italia  PAC 2023-2027: ecco il giudizio critico espresso dalla Commissione UE  – Ares(2022)2416762 – 31/03/2022

“Il piano, nella sua forma attuale, non è sufficiente.

La Commissione osserva che numerosi elementi del piano, descritti nelle sezioni successive, sono mancanti, incompleti o incoerenti; non è pertanto possibile effettuare una valutazione approfondita della coerenza tra l’analisi SWOT, le esigenze individuate e la strategia, né dell’ambizione e dell’accettabilità del piano. In particolare, in assenza di target finali quantificati per gli indicatori di risultato, non è possibile valutare l’adeguatezza e il livello di ambizione della logica di intervento proposta per ciascun obiettivo specifico.

La Commissione sottolinea l’importanza dei target finali fissati per gli indicatori di risultato quale strumento chiave per valutare l’ambizione del piano e monitorarne i progressi.

Tali target finali devono essere precisi, tenere conto di tutti gli interventi pertinenti e definire un livello di ambizione adeguato in linea con le esigenze individuate.

Analogamente, le incoerenze nelle informazioni finanziarie (descrizione degli interventi e tabelle finanziarie) rendono particolarmente difficile valutare il rispetto dei massimali e delle dotazioni. L’Italia è invitata a compilare adeguatamente tutte le sezioni e gli elementi del piano vuoti o incompleti.

Le osservazioni che seguono si basano esclusivamente sul contenuto parziale disponibile”

Più nello specifico.

“La Commissione prende atto della decisione dell’Italia di trasferire il 2,8 % dei fondi per i pagamenti diretti allo sviluppo rurale e accoglie con favore gli sforzi tesi ad armonizzare gli interventi in tale ambito proponendo solo interventi nazionali, la maggior parte dei quali sarà attuata dalle regioni italiane tenendo conto delle specificità territoriali.

In diversi casi, tuttavia, il piano indica che gli elementi regionali relativi a tali interventi (comprese le condizioni di ammissibilità e gli impegni) saranno definiti dalle regioni, senza descrivere tali elementi. L’Italia è invitata a fornire tali informazioni, come specificato nelle sezioni successive del presente allegato.

Tenuto conto della diversità dell’agricoltura e delle zone rurali in Italia, del numero di potenziali beneficiari e delle limitate risorse finanziarie disponibili, l’Italia è invitata a migliorare la strategia proposta e la descrizione degli interventi garantendo una concentrazione e un targeting chiari e decisi del sostegno verso i territori, i beneficiari e i settori più bisognosi, sulla base dell’analisi SWOT e delle specifiche esigenze territoriali

Ecco il testo integrale del parere espresso dalla Commissione

Giudizio Commissione UE su piano strategico Italia per PAC 2023-2027

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Parimenti critico il giudizio espresso in proposito da numerose associazioni ambientaliste.

usucapione fondo agricolo coltivazione

Usucapione del fondo agricolo: per maturarla non basta che il possessore si limiti alla mera coltivazione (usucapione fondo agricolo coltivazione)


Con l’ordinanza n.1796 del 20 gennaio 2022, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’usucapione del fondo rustico (usucapione fondo agricolo coltivazione).

Più precisamente, con la predetta pronuncia la Suprema Corte ha rimarcato il principio secondo cui non è sufficiente, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo.

L’istituto dell’usucapione fonda le sue origini nel diritto romano e costituisce uno dei modi di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento (ad esempio della servitù di passaggio) su beni mobili o immobili. L’acquisizione del diritto si perfeziona con il decorso del tempo.

In tema di proprietà immobiliare, l’art.1158 c.c. sancisce che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Il successivo art.1159 c.c. riduce il tempo del possesso c.d. “ad usucapionem” a dieci anni in favore di colui che abbia acquistato in buona fede, da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà che sia stato debitamente trascritto.

In entrambi i casi si parla di possesso, ma non ogni tipo di possesso può definirsi come utile a perfezionare l’usucapione. Invero, ai fini dell’usucapione, il possesso deve avere determinate caratteristiche: deve essere stato assunto in modo pacifico (e cioè non attraverso uno spoglio violento o clandestino) e deve mantenersi nella sfera del possessore in modo ininterrotto e non equivoco. Si parla di possesso “uti dominus”, che sta sostanzialmente ad indicare l’elemento soggettivo del possesso, ossia che il soggetto che lo esercita si comporta come se fosse il proprietario.

Precisati tali elementi identificativi della fattispecie, ritorniamo ad esaminare la suddetta Ordinanza, la quale ha affrontato il tema degli effetti della coltivazione del fondo nell’ambito del riconoscimento del diritto di usucapione. Secondo detta pronuncia, la coltivazione

«…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301). La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi , i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso».

Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. “ius excludendi alios”), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il possessore abbia dimostrato non soltanto di avere utilizzato il bene immobile su cui egli reclama l’usucapione, ma di averne anche precluso ai terzi la fruizione.

Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che – per loro stessa natura – sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo “ius excludendi alios” possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello “ius excludendi alios” Ciò non implica che venga impedito di dare in altro modo la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene.

Tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisce una univoca e chiara manifestazione della volontà del possessore di escludere i terzi da qualsiasi relazione con il fondo stesso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento.

Si può quindi concludere che, poiché l’attività di coltivazione è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale (un accordo, un contratto o anche sulla mera tolleranza del proprietario), non esprime un’attività di per sé idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, poiché solo l’escludere i terzi costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà.

Dovrà quindi il soggetto coltivatore (ad esempio chi originariamente era affittuario del terreno e, scaduto il contratto, ha continuato a coltivare il fondo senza più corrispondere il canone e senza che il proprietario intervenisse per ottenere la riconsegna del terreno) deve attuare ulteriori comportamenti che – in modo inequivoco – evidenzino il possesso “uti dominus”.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso 6682/2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO CORNACCHIA;

– ricorrente –

contro

M.T., G.M., e GR.MO., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO MARELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato nel giugno 2003 M.T., G.M. e Gr.Mo. evocavano in giudizio S.C. innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, invocando l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, della piena proprietà di un fondo sito nel territorio del Comune di (OMISSIS). Nella resistenza della convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 455/2016, rigettava la domanda, ritenendo insufficiente, ai fini della prova del possesso ad usucapionem, la mera coltivazione del fondo.

Interponevano appello avverso detta decisione le originarie attrici e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 384/2017, resa nella resistenza della S., riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di usucapione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.C., affidandosi ad un unico motivo, articolato in diversi profili.

Resistono con controricorso M.T., G.M. e Gr.Mo..

La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Motivi della decisione

 

Con il l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 114, 1158, 1159, 1165 c.c., artt. 184, 346, 115, 116, 246 e 346 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo. La censura, in realtà, si articola in sei distinti profili.

In primo luogo, la S. contesta l’affermazione secondo cui il teste D., che aveva curato i suoi interessi in passato, aveva un potenziale interesse alla causa e fosse dunque inattendibile. In secondo luogo, la ricorrente si duole della mancata considerazione, da parte della Corte distrettuale, che l’occupazione del terreno da parte degli odierni controricorrenti, e prima di essi del loro dante causa, era dovuta a mera tolleranza della S., come – tra l’altro – confermato proprio dalla testimonianza D.. In terzo luogo, la S. lamenta l’erronea valorizzazione, da parte del giudice di seconda istanza, della semplice coltivazione del fondo, che di per sè non costituirebbe elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. In quarto luogo, la ricorrente si duole dell’erronea valutazione delle dichiarazioni da lei rese in sede di interrogatorio. In quinto luogo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente configurato l’usucapione del terreno ai sensi dell’art. 1159 c.c., senza considerare che la coltivazione del fondo non rileva ai fini della prova del possesso utile ad usucapire. Infine, la S. contesta la ricostruzione operata dal Giudice di merito, poichè gli odierni controricorrenti potevano al massimo essere ritenuti meri detentori dell’immobile, ma non possessori.

Il terzo, quinto e sesto profilo dell’unica articolata doglianza in esame, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Va, sul punto, ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perchè essa “…non esprime in modo inequivocabile l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l’intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l’attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).

La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; l’interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018, Rv.649349; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006, Rv. 587753, secondo cui “L’accertamento, in concreto, degli estremi dell’interversione del possesso integra un’indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicchè nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di Cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, per trarne elementi di convincimento, ma si può solo censurare, per omissione o difetto di motivazione, la decisione di merito che abbia del tutto trascurato o insufficientemente esaminato la questione di fatto della interversione”).

Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha condotto alcuna valutazione ulteriore rispetto alla verifica del mero fatto che i controricorrenti avessero coltivato il terreno, ed ha erroneamente ritenuto questo elemento sufficiente ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem. Merita di essere precisato, in proposito, che il possesso utile ai fini della configurazione dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poichè la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione.

Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che – per loro stessa natura – sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c.. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde; tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento; esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo.

In conclusione, può essere affermato il seguente principio di diritto: “In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poichè tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto”.

L’accoglimento, nei termini indicati, del terzo, quinto e sesto profilo dell’unico motivo di ricorso, implica l’assorbimento dei restanti profili. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio si conformerà al principio di diritto espresso in motivazione.

P.Q.M.

 

la Corte accoglie il terzo, quinto e sesto profilo dell’unico motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

Avv. Andrea Ferrari


Avv. Andrea Ferrari

Avvocato, iscritto presso l’Ordine di Asti.


Dopo una breve esperienza presso l’Ufficio del Personale di Ferrero S.p.A., Direzione Operations, compresi che la vita aziendale non mi apparteneva e la mia vera vocazione era la professione forense.

Sin dal periodo di pratica professionale, incentrai i miei studi nell’ambito del diritto civile. Successivamente, appassionato per il comparto agroalimentare e fortemente presente nel territorio, decisi di focalizzare maggiormente la mia attenzione allo studio del diritto agrario.

Non pago della formazione, decisi di implementare le mie conoscenze in materia agraria, per cui frequentai due Master: il primo in diritto agroalimentare ed il secondo in diritto vitivinicolo.

Oggi esercito – con dedizione ed a tempo pieno – la professione forense.

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Coordinatore per la Regione Piemonte dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo

Membro della Commissione scientifica in materia di diritto agrario alimentare e vitivinicolo, costituita presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Asti (di cui sono promotore e referente).

Consulente della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria (dal 2013).

Mediatore e responsabile della sede di Alba dell’Organismo di Mediazione INMEDIAR (dal 2019).


Materie ed ambiti di attività

Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo
Modelli organizzativi ex D.lgs 231/01
Proprietà e diritti reali in genere
Successioni e Divisioni
Contrattualistica
Recupero del credito ed Esecuzioni Civili
Responsabilità Civile in genere e Azioni Risarcitorie
Separazioni e Divorzi
Diritto del Consumatore


FORMAZIONE

Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare –UNIUPO – CAFLA 2018
Master breve in Diritto Vitivinicolo (Euroconference) – Torino
Corso di Diritto Alimentare Comparato – Dipartimento di ESOMAS presso Università di Torino
Master breve in Diritto Agroalimentare (Altalex) – Parma
Istituto di Studi Giuridici di Cuneo – Corso di formazione forense post-universitaria
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza (votazione 110/110)

 


DOCENZE AVV. ANDREA FERRARI

Relatore al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare tenutosi presso Università del Piemonte Orientale (UniUPO) coordinato dal Prof. Avv. Vito Rubino – Intervento sul tema della cambiale agraria e pegno rotativo (anno 2020).

Relatore al Seminario Jean Monnet di Diritto Comparato dei Consumi Alimentari, tenutosi dal 04/04/2018 al 16/06/2018 presso l’Università degli Studi di Torino, Dip. di ESOMAS (Coordinatore del Seminario Prof. Avv. Oreste Calliano)

APRO Formazione Professionale ALBA-BAROLO
(docente a contratto di diritto civile e pubblico, educazione civica, legislazione turistica)


CONFERENZE AVV. ANDREA FERRARI

Webinar sul vino naturale, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.

Profili civilistici nel passaggio generazionale delle strutture agricole, relazione al convegno organizzato da UGIVI e tenutosi presso l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour del Castello di Grinzane Cavour su: “Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole: strumenti, rischi e opportunità tra gestione delle struttura agricola, pianificazione successoria e tutela degli assetti proprietari“, 2019.

Testo unico della Vite e del Vino, convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Alba, 2017.


Partnership con Ascheri Academy


RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi

Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI Registro Unico  Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.


Scopo del RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.

Il RUCI è un archivio informatico, operante a due livelli (regionale e nazionale) che dialogano tra loro.

Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.

Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:

      • data;
      • anno di riferimento;
      • ente competente;
      • ente esecutore;
      • nominativo del controllore;
      • impresa agricola controllata;
      • settore;
      • tipologia;
      • documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
      • esiti;
      • estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:

      • organi di polizia,
      • organi di vigilanza,
      • organismi pagatori,
      • organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.

Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.

Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.


Nonostante le previsioni normative, però, sembra che sul piano operativo il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi stenti a decollare.

Ciò si ripercuote negativamente:

      • sulle imprese vitivinicole, poiché non riescono a liberarsi di tanta inutile burocrazia, costituita dalla conseguente ripetitività di controlli;
      • sulla Pubblica Amministrazione, poiché si moltiplicano i costi per controlli in realtà inutili.

Purtroppo, in senso negativo e sempre con riferimento ai controlli (in questo caso per i vini a denominazione geografica), va altresì notato che nemmeno è stato ancora attuato il cosidetto “controllore unico”, il quale rappresentava uno degli elementi di forte novità del Testo Unico Vino.


Strumento funzionale ai controlli è ovviamente il registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

A decorrere dal 1 genneaio 2017, salve alcune eccezioni, è obbligatorio tenere in forma elettronica i registri nel settore vitivinicolo.

Menzioni geografiche aggiuntive

Menzioni geografiche aggiuntive vs. sotto-zone: quale differenza?


Le unità geografiche aggiuntive (che, indicate in etichetta, costituiscono le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive) corrispondono a porzioni più delimitate del territorio di una denominazione di origine.

Lo stesso vale per le sue sotto-zone.

Sancisce al riguardo il Testo Unico Vino (art.29):

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu’ rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita’ della normativa nazionale e dell’Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e’ consentito il riferimento a unita’ geografiche aggiuntive, piu’ piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unita’ geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita’ geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 23395/2016 nel caso “Barolo – Cannubi”), la principale differenza tra unità geografiche aggiuntive e sotto-zone consiste nella circostanza che l’introduzione di ulteriori restrizioni al disciplinare di produzione è richiesto solo per i vini realizzati all’interno delle seconde (e cioè per i vini portanti in etichetta anche il nome di una sotto-zona, oltre quello della denominazione).

Inoltre, al contrario delle unità geografiche aggiuntive, le sotto-zone di una DOP possono divenire DOP o DOCG autonome, in base a quanto dispone sempre il Testo Unico Vino (art.29):

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.


Per quanto concerne l’indicazione della “vigna”, così dispone il Testo Unico Vino (art.34):

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo’ essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco puo’ essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.

Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte

Atlante parentele vitigni italiani

L’atlante parentele vitigni italiani costuituisce  il risultato di un’estesa indagine genetica sul germoplasma viticolo italiano.


Frutto di uno studio che ha coinvolto vari istituiti universitari, l’atlante parentele vitigni italiani è stato pubblicato nel 2021 su sito “Frontiers in plant science.

Il lavoro rappresenta il risultato di uno studio che ha esplorato i profili genetici di centinaia di varietà delle specie Vitis vinifera subsp. sativa and Vitis hybrids.

Come si legge nella presentazione di detto studio, la rete di parentela risultante ha suggerito che il germoplasma della vite italiano tradizionale proviene in gran parte da poche varietà centrali geograficamente distribuite in diverse aree di influenza genetica: “Strinto porcino” e la sua prole “Sangiovese”, “Mantonico bianco” e “Aglianico” principalmente come varietà fondatrici dell’Italia sudoccidentale (IT-SW); Riviera Adriatica Italiana (IT-AC); e Centro Italia con la maggior parte delle varietà discendenti di “Visparola”, “Garganega” e “Bombino bianco”; “Termarina (Sciaccarello)” “Orsolina” e “Uva Tosca” come le principali varietà dell’Italia nord-occidentale (IT-NW) e dell’Italia centrale.

La ricostruzione genealogica attraverso rapporti tra fratello e sorella di secondo grado ha evidenziato il ruolo chiave di alcune cultivar e, in particolare, è apparsa chiara la centralità della “Visparola” nell’origine del germoplasma italiano. Si potrebbe ipotizzare un’ipotetica migrazione di questa varietà all’interno della Penisola Italiana da Sud a Nord lungo il versante orientale, così come del “Sangiovese” dal Sud al Centro Italia lungo il versante occidentale. Inoltre, è stato anche evidenziato che, tra i principali fondatori di varietà di moscato, il “Moscato bianco” e lo “Zibibbo (Moscato d’Alessandria)” si sono diffusi in tutta Italia, con un alto contributo da parte dei primi al germoplasma del Nord-Ovest della penisola.


Parentage Atlas of Italian Grapevine Varieties


Uno studio sul genoma di 204 specie di Vitis vinifera rivela invece l’origine dei vitigni europei.


 

Materiali moltiplicazione vite

Materiali moltiplicazione vite: adottato il nuovo D. lgs. 2 febbraio 2021, n.16.


Due apposite direttive dell’Unione Europea avevano rispettivamente fissato i requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Materiali moltiplicazione vite):

 

Esse fra l’altro avevano disposto che:

    • ogni Stato membro istituisca un apposito Registro nazionale delle varietà di viti, nel quale elencare le varietà i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi al commercio)
    • i caratteri e le condizioni minime per l’esame delle varietà di viti.

In ottemperanza, in Italia un apposito regolamento ministeriale in Italia aveva istituito il Registro nazionale delle varietà di vite, che raccoglie quanto deciso al riguardo dalle singole Regioni.

In merito è stato successivamente adottato:

Per dare attuazione a quanto previsto da questi due ultimi provvedimento, è stato dunque ora adottatro il d. lgs. 2 febbraio 2021, n.16, che riforma la materia e raccoglie tutte le norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali moltiplicazione vite in un testo unico, così prevedendo:

    • alcuni principi di carattere generale
    • nuove disposizioni sul Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
    • norme su controlli e certificazioni
    • le sanzioni.

Successivamente, il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato i modelli per iscrizione di una varietà e/o di un clone al Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV), come previsto dal DM 30 settembre 2021, n. 489243 (recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16).


Analogamente:


Esistono però significativi limiti all’uso di ibridi / incroci nella vinificazione, riconducibili essenzialmente alle norma in materia di OGM, che si applicano anche alle varietà ottenute mediante tecniche non implicanti trasgenesi.

Consorzi tutela attivita erga omnes

Consorzi tutela attivita erga omnes: condizioni, competenze, contributi, controlli.


Non avendo natura obbligatoria, i consorzi di tutela svolgono – in via di principio – un’attività che coinvolge i soli produttori aderenti per libera scelta.

Tuttavia, quando i consorzi raggiungono un significativo livello di partecipazione (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66%, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni), il Testo Unico Vino li autorizza a svolgere pure la cosiddetta attività “erga omnes” (art.41, comma 4, della legge 238/2016), che si esplica cioè a vantaggio anche dei produttori non aderenti (Consorzi tutela attivita erga omnes).

La materia è poi specificamente disciplinata nel relativo regolamento attuativo.

Rientra in tale attività (Consorzi tutela attivita erga omnes):

    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni;
    • organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
    • agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
    • esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
    • svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le Regioni.

Bisogna peraltro aggiungere che il regolamento ministeriale sulle procedure nazionali per l’esame delle domande di protezione in favore di DOP e IGP nonché per le modifiche dei relativi disciplinari (attualmente ancora il DM 12 novembre 2012) attribuisce ai Consorzi di tutela particolari funzioni in materia.

A fronte di ciò, anche i produttori non aderenti sono tenuti a versare un contributo economico al consorzio, ritenuto conforme ai principi fissati dal diritto UE in materia di organizzazioni professionali tra imprenditori agricoli (sentenza Corte UE del 30/5/2013 nel caso Doux Elevage).

Per garantire trasparenza, i contributi in questione devono essere riportati in appositi conti separati nel bilancio del consorzio. Inoltre il consorzio deve consentire anche ai produttori non soci di visionare la seguente documentazione:

    • bilanci (preventivi e consuntivi) e relative delibere assembleari di approvazione;
    • delibere del Consiglio di amministrazione sull’attività “erga omnes” e relativa relazione annuale;
    • programmi e rendicontazione sulle azioni di promozione;
    • programma di vigilanza concordato con l’ICQRF per i controlli nelle fasi successive all’avvenuta certificazione dei vini tutelati.

Disciplinari produzione DOP IGP

I disciplinari rappresentano l’elemento centrale e caratterizzante degli alimenti e dei vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica (Disciplinari produzione DOP IGP).


I disciplinari produzione DOP IGP rappresentano il cardine delle regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne sia i vini, sia gli alimenti.

Quanto ai vini, il rispetto dei disciplinari produzione DOP IGP implica:

    • l’individuazione della zona di produzione dell’uva e della zona di relativa vinificazione;
    • la definizione della base ampelografica e delle rese per ettaro massime ammissibili;
    • limiti alle tecniche di cantina ammesse in via generale nonché alle rese di trasformazione da uva a mosto;
    • il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico;
    • regole sulla presentazione del prodotto (tipologia delle bottiglie, sistemi di chiusura);
    • la presizione di eventuali menzioni tradizionali, di cui ne viene specificato il significato;
    • il controllo di ogni fase della produzione (dalla vigna al prodotto finito) da parte di organismi indipendenti (che non possono essere i consorzi di tutela), che devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

L’esistenza dei disciplinari di produzione costituisce il presupposto per la protezione a livello comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art.93 e 94 del regolamento UE 1308/2013).

Il contenuto dei disciplinari di produzione è però definito unicamente dai produttori di ciascun vino o alimento a denominazione di origine o indicazione geografica, che devono provvedere a redigerlo sulla base di uno schema previsto dall’Unione Europea (attenzione: si tratta di un mero schema, vuoto  cioè di contenuto: allegato I al regolamento UE 34/2019).

Di conseguenza, per capire quali sono le caratteristiche di un vino DOP o IGP, bisogna far riferimento al rispettivo disciplinare di produzione.

Quest’ultimo, comunque, rappresenta una sorta di “macro-modello”: esso infatti definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, infatti, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Una volta adottati, i disciplinari possono essere modificati seguendo le apposite procedure.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP


Disciplinari produzione DOP IGP