Vendemmia verde

La Vendemmia verde  è una misura di sostegno al settore vitivinicolo.


Regime ordinario: misura di aiuto prevista dall’Unione Europea nell’ambito delle norme sull’OCM Unica (Organizzazione Comune di Mercato).

La Vendemmia verde  comprta la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie viticola.

L’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013  concede ai viticoltori la facoltà di accedere al beneficio  del sostegno economico ricollegato alla Vendemmia Verde, costituito da un pagamento forfettario per ettaro a fronte della distruzione del raccolto:

1.   Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro. L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   Lo Stato membro interessato istituisce un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3.

La domanda deve essere presentata tramite gli applicativi dell’ente pagatore entro i termini previsti dalla deliberazione regionale competente.

I lavori di eliminazione dei grappoli devono essere effettuati entro il 30 giugno.

I controlli da parte dell’ente pagatore vengono svolti nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio.

I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 ottobre.



Misura straordinaria varata dal Governo Italiano per fronteggiare conseguenze pandemia Covid-19.

Il Governo Conte ha istituito la vendemmia verde parziale.

L’art. 223 del decreto rilancio (Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020) ha infatti fissato uno stanziamento di 100 milioni di euro per le aziende che – per la campagna 2019/2020 – decidono di contenere in maniera volontaria la produzione di uva attraverso una sorta di diradamento dei grappoli:

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e’ stanziato l’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non puo’ essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantita’ prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorita’ di intervento e i criteri per l’erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265

 

Quindi la misura italiana differisce da quella comunitaria ordianria, siccome quest’ultima prevede invece la distruzione totale del raccolto.

La vendemmia verde parziale:

    • concerne solo le uve per la produzione di vini DOP (DOCG e DOC) e IGP (IGT);
    • implica, per le aziende che aderiscono:
      • una riduzione della loro produzione non inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune;
      • limiti alla resa delle loro superfici destinate alla produzione di vini comuni

In attuazione a detta norma italiana, portata dal “Decreto Rilancio”, il MIPAAF ha quindo adottato il relativo decreto attuativo (in attesa di pubblicazione ufficiale):

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

    1. Ai sensi dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020 richiamato in premessa è stanziato l’importo di euro 100 milioni da erogare a titolo di aiuto a favore dei produttori di cui all’articolo 3 che aderiscono alla misura consistente nella riduzione volontaria della produzione di uve destinate alla produzione di vini di qualità a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

Articolo 2 (Definizioni)

    1. Ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e sigle:
      1. Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
      2. Regioni: Regioni e Province autonome;
      3. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Area di Coordinamento;
      4. OP: Organismo pagatore competente per territorio
      5. SIGC: Sistema integrato di gestione e controllo;
      6. Superficie vitata: è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
      7. Fascicolo: Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.
      8. DOP: Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
      9. IGP: Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
      10. DOCG e DOC: Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente “Denominazione di origine controllata e garantita” e “denominazione di origine controllata”, utilizzate dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
      11. IGT: Menzione specifica tradizionale “Indicazione geografica tipica” utilizzata dall’Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP
      12. Dichiarazione di raccolta uva: la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701;

Articolo 3 (Beneficiari)

    1. Beneficiari della misura come definita all’articolo 4 sono i produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, come individuate al successivo articolo 4 comma 2 e che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne.

Articolo 4 (Descrizione della misura e requisiti oggettivi)

    1. La misura consiste nella riduzione della produzione di uve destinate alla produzione di vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all’obiettivo del miglioramento della qualità. La riduzione della produzione non è inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita alle tipologie di vino a DOCG, DOC, IGT e comune.
    2. La media aziendale di cui al comma 1 è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
    3. La misura si applica sull’intera superficie vitata aziendale destinata alla produzione di vini a DOP e IGP individuata in base al fascicolo aziendale e riguarda le superfici vitate che:
      • a) sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario;
      • b) sono in buone condizioni vegetative e produttive;
      • c) hanno formato oggetto di dichiarazione di uva nelle cinque campagne precedenti, ovvero, nelle campagne disponibili successive all’impianto del vigneto.

Articolo 5  (Definizione e entità del sostegno)

    1. L’aiuto di cui all’articolo 1 è determinato in ragione della riduzione della produzione conseguente all’adozione delle pratiche agricole di cui all’articolo 4 comma 1, volte al miglioramento della qualità delle uve destinate alla vinificazione.
    2. Per beneficiare dell’aiuto devono essere rispettate le seguenti condizioni:
      • a) la riduzione della produzione delle uve destinate a vini DOP e IGP non può essere inferiore al 15% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, individuata per le tipologie di cui al successivo comma 5;
      • b) nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare più del 5% rispetto alla resa media aziendale delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni;
    3. Le rese medie di cui al comma 2 sono calcolate, a livello aziendale per le tipologie DOCG, DOC e IGT, sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva degli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con la resa più alta e quella con la resa più bassa.
    4. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è verificato dalle dichiarazioni di raccolta uve presentate dal beneficiario per la campagna vitivinicola 2020/2021, confrontate con l’impegno assunto dallo stesso beneficiario in fase di presentazione della domanda di accesso alla misura di cui al comma 2, dell’articolo 6.
    5. L’aiuto di cui al comma 1 è fissato con i seguenti importi massimi:
Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT):
  –       fascia unica 400 euro per ettaro

Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC):
  – di cui DOC con resa ≤ 130 ql/ha 700 euro per ettaro
  – di cui DOC con resa ≥ 130 ql/ha 600 euro per ettaro

 

Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG):
  – di cui DOC con resa ≤ 100 ql/ha 900 euro per ettaro
  – di cui DOC con resa ≥ 100 ql/ha 800 euro per ettaro

Articolo 6  (Domanda e attuazione della misura)

    1. Per beneficiare dell’aiuto, il produttore presenta la domanda, in modalità telematica, all’OP entro il [31 luglio 2020], sulla base di un modello precompilato che riporta le informazioni desunte dal fascicolo aziendale del beneficiario e dalle dichiarazioni di raccolta uve di cui all’articolo 5, comma 3.
    2. Nella domanda di cui al comma 1, al fine della determinazione del contributo, è riportata la tipologia di produzione, di cui al comma 5 dell’articolo 5, che il produttore si impegna a rivendicare nella dichiarazione raccolta uva della campagna vitivinicola 2020/2021.
    3. Qualora le informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, non siano disponibili, si prendono a riferimento le produzioni benchmark calcolate da Ismea.
    4. Qualora il produttore conduca superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, presenta una domanda per ciascuna Regione, in modo da sottoporre ad impegno l’intera superficie vitata aziendale condotta a DOP e IGP. La riduzione del 15% della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda.
    5. Gli Organismi pagatori regionali forniscono ad Agea Coordinamento, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa Agea, le informazioni necessarie a determinare giornalmente l’andamento delle domande presentate e l’importo di spesa previsto.
    6. Nel caso in cui le richieste di aiuto superino le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, Agea Coordinamento comunica agli OP la chiusura della fase di acquisizione delle domande al fine di consentire a ciascun OP di procedere alla determinazione dell’aiuto spettante a ciascuna azienda.
    7. I produttori di cui al comma 4, a cui non vengono ammesse a contributo una o più domande a causa dell’applicazione del criterio di cui al comma 6, mantengono, per le domande non ammesse a contributo, le produzioni nell’ambito delle rese medie aziendali individuate a livello regionale, salvo la tolleranza del 5%.
    8. Ciascun OP procede all’istruttoria delle domande e ne determina l’ammissibilità, comunicandone l’esito, entro 5 giorni dal termine di presentazione di cui al comma 1, ad Agea coordinamento, che provvede a pubblicare sul portale SIAN l’esito dell’istruttoria.
    9. L’OP procede con il pagamento dell’aiuto ai beneficiari al termine della verifica di cui al comma 4, dell’articolo 5.
    10. Qualora le disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1 non dovessero essere sufficienti ad assicurare la corresponsione degli aiuti massimi di cui al comma 5, dell’articolo 5, gli importi indicati sono proporzionalmente ridotti.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

    1. Agea definisce con propria Circolare le modalità procedurali ed i termini necessari per l’attuazione del presente decreto.
    2. L’aiuto di cui all’articolo 1 è concesso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
    3. Il presente decreto è stato notificato alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, che ha adottato la decisione, citata in premessa, di autorizzazione dell’aiuto di Stato cui all’articolo 1 del presente decreto.
    4. Il presente decreto entra in vigore il ___ 2020.

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

I contributi ricollegati alla vendemmia verde parziale potranno quindi essere destinati a quei produttori che siano in regola con la presentazione della dichiarazione di raccolta uve delle ultime cinque campagne vendemmiali.