Soccida

Soccida: contratto  associativo per allevamento del bestiame.


IL CONTRATTO DI SOCCIDA

La soccida è un contratto di tipo associativo relativo all’allevamento del bestiame. Si sostanza, appunto, nell’accordo associativo tra due soggetti: il soccidante, ovvero il soggetto che conferisce il bestiame e ne è proprietario, e il soccidario, ossia il soggetto che si occupa fattivamente dell’attività di allevamento.

La soccida è disciplinata dall’art.2170 c.c. il quale così recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.

Esistono tre tipi di soccida:

      • semplice (art.2171 c.c.),
      • parziaria (art.2182 c.c.)
      • di conferimento di pascolo (art.2186 c.c.).

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.


Soccida semplice

Disciplinata dall’artt.2171 cc. e seguenti, si sostanza nel conferimento di bestiame esclusivamente da parte del soccidante (che ai sensi dell’art.2173 c.c. ha anche la direzione dell’impresa e deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento), mentre il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore.

Il soccidario esercita l’attività con il lavoro proprio e della propria famiglia. Il carattere famigliare del lavoro assume rilevanza all’interno della fattispecie poiché la scelta dei prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Al momento del conferimento dei capi di bestiame, le parti contrattuali (soccidante e soccidario) dovranno effettuare una stima degli animali redigendo apposito verbale in cui vengono riportate la qualità, il numero, il peso e le altre caratteristiche degli animali oggetto id conferimento.

A differenza del contratto di affitto di fondi rustici, il contratto di soccida semplice non ha una durata predeterminata (minima o massima) prevista per legge. Le parti, pertanto, possono liberamente determinarla secondo il loro libero apprezzamento e necessità. Tuttavia, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida si considererà avere la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta il contratto si intende rinnovato di anno in anno.


Soccida parziaria

La soccida parziaria ha come sua base la soccida semplice, con la differenza che nella soccida semplice l’unico soggetto che conferisce il bestiame è il soccidante, nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono il bestiame, e ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento. In merito all’apporto del lavoro, la soccida parziaria (del pari di quella semplice) attribuisce al solo soccidario l’obbligo di conferire il lavoro necessario per l’allevamento.


Soccida con conferimento di pascolo

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. Tale rapporto contrattuale viene definito come “soccida con conferimento di pascolo” e trova la sua definizione all’art.2186 c.c.. In tale fattispecie contrattuale la direzione dell’impresa spetta al soccidario e non già al soccidante al quale spetta invece il controllo della gestione. Al soccidario compete anche l’onere di apporto del lavoro necessario.

Due, quindi, sono gli elementi caratterizzanti: il primo è che il bestiame viene conferito dal soccidario; il secondo, che il terreno per il pascolo viene conferito dal soccidante.

Da ciò discende che al soccidario viene riservato il potere direttivo dell’impresa, mentre al soccidante un potere di mero controllo della gestione.

Da un punto di vista applicativo, la legge n.756/1964, che ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di contratti atipici, non si applica ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

La Legge n.11/1971 ha invece stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, a semplice richiesta del soccidario.

L’art.25 della Legge 3 maggio 1982 n.203, (introducendo i criteri fondamentali della conversione) ha esteso l’onere di conversione in contratti di affitto anche dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e a quelli di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

Le uniche deroghe possibili sono quelle previste in via generale dall’art. 29: “La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti: a) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all’attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo”.

In ogni caso, il successivo articolo 45 della legge in commento, nel suo secondo comma, ha specificato il divieto di stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida. Per cui la soccida risulta un tipo di contratto agrario oggi ammesso e applicato, perlomeno nella sua forma di soccida semplice.


Modello contratto soccida