Menzioni geografiche aggiuntive

Menzioni geografiche aggiuntive vs. sotto-zone: quale differenza?


Le unità geografiche aggiuntive (che, indicate in etichetta, costituiscono le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive) corrispondono a porzioni più delimitate del territorio di una denominazione di origine.

Lo stesso vale per le sue sotto-zone.

Sancisce al riguardo il Testo Unico Vino (art.29):

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu’ rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita’ della normativa nazionale e dell’Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e’ consentito il riferimento a unita’ geografiche aggiuntive, piu’ piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unita’ geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita’ geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 23395/2016 nel caso “Barolo – Cannubi”), la principale differenza tra unità geografiche aggiuntive e sotto-zone consiste nella circostanza che l’introduzione di ulteriori restrizioni al disciplinare di produzione è richiesto solo per i vini realizzati all’interno delle seconde (e cioè per i vini portanti in etichetta anche il nome di una sotto-zona, oltre quello della denominazione).

Inoltre, al contrario delle unità geografiche aggiuntive, le sotto-zone di una DOP possono divenire DOP o DOCG autonome, in base a quanto dispone sempre il Testo Unico Vino (art.29):

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.


Per quanto concerne l’indicazione della “vigna”, così dispone il Testo Unico Vino (art.34):

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo’ essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco puo’ essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.

Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte