Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti

Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti:  obbligatoria dal 1 aprile 2020


Indicazione origine provenienza ingrediente principale alimenti:  il regolamento della Commissione UE/775/2018 impone che dal 1 aprile 2020 l’etichetta degli alimenti contenga l’indicazione del paese di provenienza dell’ingrediente principale, se tale paese è diverso da quello indicato come origine del prodotto alimentare che contiene detto ingrediente.

Si aggiunge così un tassello al quadro giuridico sull’etichettatura dei prodotti alimentari, costituito dal regolamento UE/1169/2011.

Il regolamento prevede diverse espressioni che, in tali circostanze,  potranno essere usate per indicare il paese di origine dell’ingrediente principale, e cioè:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

 

Tali espressioni – che non si appicano  ai prodotti DOP e IGP, siano essi alimenti o vini, ivi compresi quelli aromatizzati (vedasi l’art.1, comma 2, del regolamento in questione) – dovranno comparire nello stesso campo visivo dove è indicato il paese di provenienza del prodotto alimentare finale.

Esse dovranno inoltre venire scritte con caratteri aventi una dimensione specifica, che varia a seconda se il paese –  indicato come origine dell’alimento  finale – risulti da testo letterale ovvero in altro modo (quali immagini, …)

Trattasi dunque di un primo passo, mediante il quale si dovrà specificare – ad esempio –  se la pasta (alimento finale) italiana venga prodotta con grano (ingrediente principale) parimenti italiano oppure proveniente da altro luogo (nel qual caso, quest’ultimo dovrà dunque essere indicato).

Per quanto concerne i vini (ovviamente non DOP e IGP)  prodotti in Italia, usando però uve provenienti da altri Stati, dispone (in ultimo, ma così era anche nella legislazione previgente ad esso) già l’art.45 del regolamento della Commissione UE/33/2019.

Esso così prevede:

L’indicazione della provenienza di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è realizzata come segue:

a) per i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti (1), da (3) a (9), (15) e (16), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzando i termini «vino di […]», oppure «prodotto in […]», oppure «prodotto di […]» oppure «sekt di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate;

b) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi paesi dell’Unione europea», o termini equivalenti;

c) per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato membro, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri di cui trattasi;

d) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi terzi di cui trattasi;

e) per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi”.

 


Si veda anche il comunicato MIPAAF  in materia.


 

Esaminiamo adesso più nel dettaglio il regolamento in questione.

 

L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce che, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure il paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.  La definizione di ingrediente primario la troviamo all’interno del medesimo Regolamento 1169/2011 «l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa». Mentre il primo viene definito come “criterio quantitativo” il secondo viene definito come “criterio qualitativo”.

Il suddetto articolo 26 ha lasciato spazio alla possibilità, per la Commissione Europea, di introdurre nuove regole per la composizione delle etichette che riportano il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento quanto non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario. Ciò con il fine di prevenire da un lato condotte scorrette ed ingannevoli ai danni dei consumatori (con ovvie ripercussioni anche in ambito di concorrenza tra imprese) e dall’altro di garantire ai consumatori di fare scelte più consapevoli nell’acquisto di prodotti alimentari.

In considerazione di ciò, la Commissione Europea ha approvato il Regolamento n.775/2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento). Regolamento che introduce le regole per indicare il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

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In termini pratici, l’obbligo informativo insorge se sussistono due condizioni essenziali:

  • la prima, è che sia indicato (non necessariamente in etichetta) il paese d’origine o il luogo di provenienza del prodotto/alimento (si veda l’art.1 del Reg.775/2018), il che avviene “quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.” (ad esempio l’utilizzo nel packaging del prodotto la bandiera italiana o una adesivo separato dall’etichetta che riporta la dicitura “sapori italiani” – “specialità italiane” – “gusto italiano”);
  • la seconda, è che l’ingrediente primario dell’alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso da quello dichiarato e risultante  sull’alimento;

Il Regolamento di esecuzione in esame, che troverà applicazione a partire dal 1° aprile 2020, è stato tuttavia destinatario di molte critiche da parte non solo delle associazioni di categoria, rappresentative del comparto agricolo, bensì da parte di tutti gli operatori del settore alimentare.

Una prima critica è stata posta in relazione all’assenza di trasparenza ed indeterminatezza con riferimento alle espressioni utilizzabili (UE, non UE, Regione, Stato membro, etc.), che, invece, dovrebbero consentire di individuare il paese di origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario con la stessa precisione di quello riferibile all’alimento. In tale contesto il consumatore sarebbe realmente in grado di fare scelte consapevoli? A parere di chi scrivere certamente sì.

La norma in commento non è diretta a garantire al consumatore scelte consapevoli bensì mira ad evitare che lo stesso possa essere tratto in inganno o cadere in errore. Per cui la sua formulazione garantisce certamente al consumatore di sapere se l’ingrediente primario (individuato in termini quantitativi o qualitativi) di quel determinato prodotto alimentare è lo stesso del paese d’origine o il luogo di provenienza dell’alimento in cui è incorporato.

Per raggiungere tale obiettivo, appunto, l’art.2 del Reg.775/2018 individua il riferimento alle zone geografiche che sarà necessario indicare in etichetta (senza necessità di specificare lo stato di provenienza).

Altra critica è stata sollevata in merito all’esclusione, della sua applicazione, nei casi in cui il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento venga indicato attraverso l’uso di marchi d’impresa registrati i quali, ovviamente, contengano al loro interno indicazioni riferibili al paese d’origine o al luogo di provenienza dell’alimento.

Seppur l’art.26 del Reg. n.1169/2011 sia applicabile anche ai marchi d’impresa, il Reg. 775/2018 ne escluderebbe (temporaneamente, e quindi sino “all’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.”) l’applicazione.

Tale posizione privilegiata dei marchi d’impresa registrati vanificherebbe interamente la finalità del disposto normativo, che è appunto quella di evitare condotte ingannevoli ed indirettamente garantire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di effettuare scelte consapevoli.

Posto che ad oggi le norme specifiche menzionate non sono ancora state nemmeno abbozzate, il termine del periodo di esclusione dei marchi dall’applicazione del regolamento non si intravede nemmeno all’orizzonte.

A breve saremo tuttavia in grado di esaminare i concreti effetti, sul piano operativo, del Regolamento 775/2018 e così comprendere se i dubbi sino ad ora sollevati sulla sua portata applicativa si riveleranno fondati.

Di qui sarà opportuno, senz’altro, l’intervento da parte degli operatori del settore alimentare (gravati dalla loro posizione di garanzia) che si troveranno ad operare nel mercato, nell’attesa che vengano emanate le auspicate note chiarificatrici ed esplicative da parte della Commissione, al fine di dipanare tutte le questioni aperte.

Ferma resta comunque la responsabilità dell’OSA nell’utilizzo dei marchi di impresa che abbiano le caratteristiche predette (quindi contengano indicazioni riferibili all’origine o provenienza dell’alimento) i quali sono – e restano – comunque assoggettati alla normativa afferente le pratiche commerciali scorrette ai danni dei consumatori (Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, emanato in attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).