Etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini

I dati nutrizionali dei vini e quello dei loro  ingredienti vanno adesso indicati in etichetta (etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini).


L’obbligo di indicare in etichetta i dati nutrizionali e gli ingredienti vige da tempo per tutti gli alimenti (in base al regolamento 1169/2011/UE), ma i vini e le bevande alcoliche sono state per lungo tempo esentate (così disponeva il suo previgente art.16, comma 4).

Tale deroga è però ora cessata, in forza di quanto deciso nel contesto della riforma della PAC post-2020.

 

Le regole sull’etichettatura nutrizionale e su quella degli ingredienti per i vini (Etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini).

 

Regolamento UE/1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

Art.2: Definizioni

    • comma 2, lettera f) → definizione di “ingrediente”: «qualunque sostanza … utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti»;
    • comma 1, lett. d) → definizioni di “additivo” e “coadiuvante tecnologico”

Art.9: elenco delle indicazioni obbligatorie

    • comma 1, lett. b) → ingredienti → gli “additivi” sono “ingredienti”, usati a fini tecnologici, mentre i “coadiuvanti tecnologici” non costituiscono “ingredienti”, anche se lasciano residui.
    • comma 1, lett. c) → allergeni («qualsiasi “ingrediente” o “coadiuvante tecnologico” – specificamente individuato nell’Allegato II – che provochi allergie o intolleranze ed ancora presente nel prodotto finito»)
    • comma 1, lett. l) → dichiarazione nutrizionale

Art.22: modalità per etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Allegato II → sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

 

Regolamento delegato UE/934/2019 della Commissione, portante il Codice Enologico Unionale

Art. 3 → pratiche enologiche ammesse

Allegato I, tabella I → elenco “pratiche enologiche” autorizzate

Allegato I, tabella II → “composti enologici” ammessi (nell’impiego delle “pratiche enologiche” autorizzate) → distinzione fra:

      • “additivi”
      • “coadiuvanti tecnologici”

 

Regolamento delegato UE/1606/2023 della Commissione, recante fra disposizioni per indicazione ingredienti → in via di adozione, apporta modificazioni al regolamento delegato della Commissione UE/33/2019 , concernente l’etichettatura dei vini → tali disposizioni dovrebbero applicarsi a partire dal 8 dicembre 2023, con salvaguardia “esaurimento scorte”

    • modifica art.40, comma 2, ed introduce art.48 bis.

 

… e per i vini aromatizzati (quali Vermouth, vini alla china, …)

 

Regolamento UE/1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

 

Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

Regolamento delegato (UE) 2024/585 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

In sintesi, ecco in cosa consiste l’obbligo di etichettatura nutrizionale e quello degli ingredienti.

 

Per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023, in etichetta devono essere indicati:

      • i valori nutrizionali
      • ed i composti enologici utilizzati nella vinificazione che, secondo il Codice enologico europeo, costituiscono “ingredienti“: di conseguenza, non sussiste l’obbligo di indicare i “coadiuvanti tecnologici“.

A chi imbottiglia è concessa la scelta tra due opzioni:

      • indicare tutti i dati suddetti sull’etichetta (solitamente) cartacea apposta alla bottiglia o altro contenitore
      • indicare sull’etichetta solo alcuni di detti dati, rinviando per le informazioni complete all’etichettatura elettronica.

Etichettatura elettronica

 

Usarla è  dunque una facoltà per chi imbottiglia.

Vediamo come va strutturata.

A) Dichiarazione nutrizionale completa su supporto elettronico.

→ su etichetta cartacea (applicata su contenitore o bottiglia) deve però comparire l’indicazione del valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo “E” (energia)

 

B) Indicazione  degli “ingredienti” (e cioè i soli “composti enologici” qualificati come “additivi” nel Codice Enologico Unionale) sul supporto elettronico

→ su etichetta cartacea deve però comparire indicazione di eventuali “allergeni”, i quali vanno indicati usando specifici termini, e cioè:

        • per solfiti, uova e latte → termini indicati dall’Allegato II al Reg. UE/1169/2011
        • per sostanze diverse → termini di cui al Codice Enologico Unionale, Allegato I,

Sul supporto elettronico, potranno comunque essere usate le seguenti espressioni (Tabella II al  Regolamento 1606/2023 citato):

      • per i gas inerti, in sostituzione si può utilizzare espressione “imbottigliato in atmosfera protetta”
      • per i correttori di acidità e gli agenti stabilizzanti, dato che possono variare, si può fornire l’elenco completo di quelli cui l’azienda ricorre, senza dover specificare quelli di volta in volta effettivamente usati
      • per gli spumanti, si possono usare le espressioni “tirage liqueur” (per presa di spuma) e “expedition liqueur” (per conferimento aromi particolari), usate da sole o seguite dalla lista dei loro componenti, come individuati dall’Allegato II al Codice Enologico Unionale

 

Come realizzare l’etichettatura elettronica per i vini

 

Le specifiche tecniche, fissate dalle norme dell’Unione Europea, sono attualmente molto modeste, poiché esse (trattando il tema della etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini, comma 5 dell’art.119 del Reg. UE/1308/2013) si limitano a stabilire che:

a) non devono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti (vietati quindi i cookies!!);

b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing → quindi non è vietato fornire – in modo separato – anche le informazioni commerciali o di marketing

A parte ciò, quindi, NESSUNA previsione normativa su come vada realizzato:

      • il rinvio (esempio: “QR Code”) al mezzo elettronico che fornisce i dati nutrizionali completi e l’elenco ingredienti
      • il mezzo elettronico stesso contente detti dati

 

Tuttavia, applicare un semplice QR Code verosimilmente non basta: sempra corretto ritenere che esso debba essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: “usami per conoscere gli ingredienti ed i valori nutrizionali“.

Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni ambientali, e cioè quelle per differenziare in modo adeguato i rifiuti (tappo, bottiglia, fermagli, etc..) che vengono in essere una volta consumato il prodotto.

Esempio:usami per sapere come riciclarmi”.

 

In altre parole, il consumatore deve capire che il QR Code serve per consentigli di accedere alle informazioni

      • nutizionali
      • sugli ingredienti.
      • ambientali

Ciò nel rispetto dei principi generali sull’etichettaura dei prodotto alimentari (Regolamento UE/1169/2011, art.3, comma 1), secondo cui:

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

Altrimenti il consumatore potrebbe ritenere che il QR code serva semplicemente a chi lavora alla cassa dei negozi per prezzare il prodotto!!

 

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino



Il servizio di U-LABEL proposto da CEEV per etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini

 

In vista  di tale riforma, il CEEV (Comité Européen des Entreprises Vins) aveva presentato una propria proposta per una disciplina di autoregolamentazione della materia (poi superata dalla circostanza che le istitutizioni dell’Unione Europea hanno poi scelto di imporre per legge l’obbligo di etichettatura).


Essa era strutturata su tre documenti:

CEEV U-Label

La U-Label rappresenta dunque adesso un mero servizio (avente un costo ed in concorrenza con altri) a disposizione degli operatorio, a cui essi possono eventualmente ricorrere  per l’etichettatura elettronica dei loro vini.