Vino naturale vin méthode nature

L’espressione “Vino naturale” “vin méthode nature” non verrà specificamente regolata dal diritto dell’Unione Europea, ma resta soggetta alla generale disciplina sull’etichettatura degli alimenti, che impone di comunicare dati veritieri e non ingannevoli.


Mediante una prima comunicazione, i competenti servizi della Commissione UE (nota del 2020 emessa dalla Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale – DG AGRI),  avevano sostenuto che l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” era di per sè ingannevole nei confronti del consumatore.

Di conseguenza, secondo tale orientamento, tale espressione non poteva essere legittimamente usata nell’etichettatura e presentazione dei vini, nè se riferita al vino, nè se riferita al metodo di produzione.

Successivamente, la Commissaria   Stella Kyriakides (competente per la salute e la sicurezza alimentare, … quindi un settore diverso rispetto all’agricoltura) ha assunto una posizione più “sfumata”, affermando che tali indicazioni non verranno regolamentate dal diritto dell’Unione, ma restano soggette alle regole geneali sull’etichettaura degli alimenti (regolamento UE/1169/2011) e, comunque, non costituiscono un’indicazione qualificabile come informazione nutrizionale e sulla salute di un prodotto alimentare ai sensi del Regolamento UE/1924/2006.

Tale posizione in risposta ad una lettera aperta inviata alla Commissaria Stella Kyriakides da vari membri del Parlamento Europeo, che invitavano a definire in via regolamentare l’uso del termine “naturale” sull’etichetta degli alimenti.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sul vino naturale vin méthode nature significa sostanzialmente due cose:

      • in primo luogo, l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” rappresenta un’indicazione facoltativa sull’etichetta dei vini;
      • in secondo luogo, detta espressione – se apposta – non deve risultare nè ingannevole, nè fuorviante per i consumatori.

Fermo allora restando che non è allora di per sè vietato indicare in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”, resta da capire quando essa sia effettivamente legittima.

La posizione assunta dalla Commissaria   Stella Kyriakides sposta allora il baricentro decisionale sugli Stati membri e le rispettive autorità nazionali, chiamate a far rispettare la citata legislazione europea sulla corretta etichettutara degli alimenti.

In sostanza, in base all’attuale situazione, compete alle autorità nazionali decidere – con un approccio verosimilmente caso per caso – quando la suddetta etichettatura sia legittima o meno.

Il che significa stabilire sul piano nazionale cosa significa “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” ed a quali condizioni nonché con quali garanzie un vino può essere etichettato in tal modo.

Discendono allora due ulteriori conseguenze:

      • da un canto, in assenza di un provvedimento normativo nazionale, la legittimità di detta etichettatura può essere contestata dalle autorità amministrative di controllo dello stesso Stato in cui viene prodotto ed etichettato il vino, ivi comprese quelle eventualmente competenti ad contrastare le pratiche ingannevoli ai danni dei consumatori (il che apre la strada anche a possibili azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori);
      • dall’altro, la valutazione fatta dalle autorità di uno Stato membro potrebbe essere non condivisa da quelle di un altro Stato membro dell’Unione: quest’ultimo, pertanto, potrebbe opporsi all’introduzione sul proprio territorio dei vini prodotti sul territorio del primo e recanti in etichetta l’espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”.

In altre parole, in assenza di una regolamentazione a livello europea – lo  Stato membro di importazione intra-comunitaria potrebbe ritenere ingannevole espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature”,  nonostante sia stata autorizzata nello Stato di produzione del vino: pertanto, invocando proprio le regole del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (che consentono di derogare al principio di libera circolazione per proteggere gli interessi dei consumatori), detto Stato potrebbe vietare la commercializzazione sul proprio territorio del vino di altro Stato membro così etichettato.

In caso di conflitto, la questione giungerebbe inevitabilmente sul tavolo della Corte di Giustizia.

Per cercare di dare una “garanzia” di  contenuto all’espressione “Vino naturale” – cosa che potrebbe forse consentire di evitare che detto termine venga considerato ingannevole – sono stati elaborati alcuni disciplinari o regole di produzione (da non confondersi assolutamente con i disciplinari dei vini DOP – IGP) da parte di alcune organizzazioni di natura squisitamente privatistica, quali:

Tali regole volontarie vanno però comparate tra loro.

Se dovessero emergere significative discordanze, ciò potrebbe a sua volta costituire ragione per bloccare l’etichettatura, giacché lo stesso termine “Vino Naturale” andrebbe a contrassegnare prodotti tra loro diversi, così ingenerando confusione nei consumatori.

Per contro , l’etichettatura “Vino biologico” significa che il vino è conforme agli standard fissati dalla legislazione europea in materia.


Vediamo allora perché espressione “Vino naturale” ovvero “vin méthode nature” solleva perplessità sulla sua legittimità.

Tali espressioni vengono usate dai produttori che vinificano seguendo l’idea che al vino nulla deve essere aggiunto.

In primo luogo, i servizi della Commissione avevano osservato che il termine “vino naturale” non è definito dalla disciplina europea, né è incluso nella lista delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento UE n. 1308/2013.

Inoltre, tale espressione confliggerebbe con i principi che sorreggono le regole dell’Unione sulle pratiche enologiche (dette anche tecniche di cantina), espressi nell’ art.80 del regolamento UE sulla OCM Unica (regolamento n. 1308/2013) ed attuati nel Codice enologico comunitario.

Secondo detti principi, nell’Unione è consentito produrre e commercializzare vino solo se prodotto conformemente alle pratiche enologiche autorizzate, le quali “sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti“.

A sua volta, la Commissione ha il potere di consentire una pratica enologica solo considerando:

a) le pratiche enologiche ed i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’OIV e dei risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b) la protezione della salute pubblica;

c) il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino, in modo che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f) gli altri principi fissati nell’allegato VIII al citato regolamento 1308/2013.

Di conseguenza, secondo l’originaria impostazione della Commissione, qualsiasi vino prodotto conformemente a tali disposizione può essere considerato naturale: l’uva non si trasforma “naturalmente” in vino, ma necessita – in ogni caso – di una manipolazione.

Il che porta a dire che ogni vino, pur essendo per forza di cose manipolato, è naturale.

In secondo luogo, l’espressione in questione confliggerebbe con i principi in materia di etichettatura (art.120 del regolamento 1308/2013, sulle indicazioni facoltative) nonché sull’informazione dovuta ai consumatori per i prodotti alimentari (in particolare gli art. 7 e 36 del regolamento 1169/2011).

Alla luce del parere inizialmente epresso dai servizi della Commissione, l’espressione  “vino naturale” o “vin méthode nature”  indurrebbe il consumatore a pensare che il prodotto così designato abbia una qualità o salubrità superiore rispetto ad un altro vino privo della medesima dicitura.

Di conseguenza, siffatte espressioni creerebbero l’idea dell’esistenza di una differenza sostanziale nella composizione e natura dei vini così contrassegnati, risultando potenzialmente ingannevoli.

Alla luce di tale orientamento, dunque, le espressioni “vino naturale” o “vin méthode nature” potrebbero essere legittimanete usate solo quando verrà definita – se mai ciò accadrà, essendo per il momento la cosa esclusa – una specifica categoria di prodotti vitivinicoli ovvero verranno individuate da apposite norme le particolari qualità di siffatti vini ovvero i limiti alle tecniche di cantina attualmente lecitamente utilizzabili per produrli (e cioè i limiti alla citata legittima manipolazione, necessaria per trasformare le uve in vino).

Allo stesso modo di quanto avviene per i vini biologici (per i quali vige un apposito regolamento dell’Unione sulle tecniche di cantina ammissibili e sul metodo di produzione dell’uva da cui sono generati).

L’intervento dei servizi della Commissione seguiva un’interrogazione fatta in sede di Parlamento Europeo, ove si domandavano chiarimenti circa una nuova normativa francese, che – secondo le notizie della stampa – avrebbe riconosciuto formalmente i “vin méthode nature”.

Inoltre, anche la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) aveva a sua volta precisato che la menzione « vin nature » non era ritenuta conforme alla legislazione europea (art.53 del Regolamento UE 33/2018 in particolare), al contrario della menzione  « vinification sans intrants ».

Per quanto concerne l’indicazione “Vino senza solfiti aggiunti“, la Commissione aveva reso un proprio parere già nell’anno 2015, sostenendo che – in mancanza di apposite regole sull’etichettatura dei vini per quanto concerne l’indicazione dei loro ingrtedienti (che sono in arrivo per effetto della riforma della “PAC post-2020“) – tale indicazione sarebbe lecita solo se

“il vino contenesse solo solfiti formatisi naturalmente in seguito alla fermentazione ed in concentrazioni non suoperiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale”


Verosimilmente, la situazione appare destinata ad evolvere anche per effetto indiretto della riforma delle regole dell’Unione sull’etichettatura dei vini, che – una volta entrata in vigore la cosidedetta PAC post-2020 – imporranno di indicare i componenti enologi usati nella vinificazione che costituiscono veri e propri “ingredienti“.

La lettura e la comparazione delle future etichette già potrebbe forse già dare qualche immediata indicazione sul livello di “naturalità” del prodotto, fermo però restando che l’uso degli eccipienti non risulterebbe comunque indicato nelle nuove etichette.


Il caso ricorda quello del “vino libero“, la cui dicitura è stata parimenti ritenuta ingannevole dall’Autorità antitrust italiana.


La propensione dei consumatori a sostenere un esborso economico a fronte dell’acquisto di un prodotto etichettato come “naturale” è stato oggetto di un interessante studio scientifico, condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Palermo.


Convegno sul vino naturale


Video convegno sul Vino Naturale

Il convegno si è tenuto dopo che i servizi della Commissione avevano reso nota la loro posizione, ma prima delle dichiarazioni rese dalla Commissaria   Stella Kyriakides.


Queste ulltime vengono invece prese in considerazione in un nostro successivo convegno.

pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP

Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: adesso possibile, è un importante strumento per finanziamento imprese agricole e vitivinicole


Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: in data 23 luglio 2020 è stato emanato dal MIPAAF il relativo decreto (Decreto sulla “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”).

Si tratta di una misura prevista dal decreto legge “Cura Italia” (art. 78 commi 2 – duodecies , 2 – terdecies e 2 – quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Viene quindi ammessa la possibilità di costituire in pegno prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Il decreto del Ministero prevede inoltre che i prodotti DOP e IGP, costituiti in pegno, possono altresì essere oggetto di patto di rotatività.

Ma che cos’è il pegno?

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può essere iscritto su beni mobili, crediti o altri diritti. L’istituto del pegno è sostanzialmente un mezzo di tutela del credito ovvero un vincolo cui viene sottoposto un bene e la cui funzione di garanzia si manifesta attraverso la creazione di un vincolo reale sul bene che ne forma l’oggetto, per consentire al creditore pignoratizio di soddisfare la sua pretesa con preferenza rispetto ai terzi in ordine al bene vincolato. Sotto tale punto di vista, il pegno di beni mobili è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore mediante la consegna della cosa o del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità.

La nuova normativasul pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP permette adesso un più facile accesso al credito da parte di quei produttori che maggiormente hanno accusato il colpo e sono stati messi in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Essa stabilisce (art.1, co.2) che i prodotti agricoli e alimentari, costituiti in pegno, possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo è appunto una forma di garanzia che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione della garanzia

(Art. 1, co. 3: “Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto”).

Sostanzialmente il patto di rotatività ammette la possibilità di sostituire, nel tempo, i beni oggetto di garanzia pignoratizia (si consideri, tra l’altro, anche la deteriorabilità di alcuni prodotti alimentari – non diretti all’invecchiamento – che, in assenza di rotativa, necessiterebbero di svariate pratiche per stipulare numerosi nuovi accordi di pegno su prodotti sempre consumabili e non deteriorati).

Strumento, quello del pegno, che sarà certamente utilizzato dai produttori alimentari e vitivinicoli in cambio di prestiti, al fine di ottenere liquidità pur mantenendo la proprietà e la disponibilità del prodotto impegnato.

Il decreto in commento precisa poi che la costituzione in pegno di un prodotto alimentare non può chiaramente avvenire in ogni momento ma solamente a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri (cartacei e telematici).

Ciò, ovviamente, per garantire l’esistenza e la disponibilità del prodotto che diviene oggetto di vincolo.

Il Decreto Ministeriale non tralascia, poi, gli aspetti puramente pratici e relativi alle modalità di registrazione delle operazioni di costituzione del pegno.

Per agevolare ed uniformare la documentazione, il Ministero ha offerto (allegato n.1 al Decreto) un modello fac-simile che o soggetti interessati potranno utilizzare per costituire ed indicare in maniera formale i beni concessi in pegno.

I dati da indicre sono i seguenti: Data di costituzione, Durata, Azienda, Unità, Elem. Identificativi Mese/anno produz., Varietà, Anno, Rif. Regione produz., Partita/Lotto, Codice identificativo.

Ad eccezione dei prodotti vitivinicoli (di cui al comma 4, art.2), contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno. Dopodiché il produttore/concedente potrà procedere con l’annotazione sul registro cartaceo (registro che dovrà essere annualmente vidimato da un notaio, fatta sempre eccezione per l’ambito vitivinicolo).

Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva (ai sensi del menzionato comma n.4 dell’art.2) esistono apposite regole.

Più precisamente, il debitore può procedere all’annotazione del pegno nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), provvedendo alla comunicazione, nei confronti del creditore, dell’effettuazione di detta operazione. Comunicazione che dovrà avvenire entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può, a sua volta, chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri telematici.

Pare appena il caso ricordare che ogni operazione di cantina e/o ogni spostamento di prodotti che possa andare ad incidere sui beni oggetto di pegno, dovrà essere debitamente annotata nel registro telematico con accortezza, badando bene a dare comunicazione al creditore pignoratizio oltre che all’ente di controllo dell’operazione svolta (ovviamente sempre che si tratti di operazione cui è richiesta la comunicazione all’ente di controllo).

Anche l’estinzione del rapporto obbligatorio tra concedente e creditore pignoratizio necessità di annotazione sul registro. Invero, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno dovrà avvenire mediante annotazione sul registro artaceo o telematico.

Imbottigliamento fuori zona

Imbottigliamento fuori zona è regolato dall’art.38 del Testo Unico Vino, il quale deve rispettare i principi fissati dal diritto dell’Unione Europea.


L’imbottigliamento nella zona di produzione – requisito che può essere preteso solo per i vini DOP e IGP, per i quali può dunque essere vietato in determinate circostanze imbottigliamento fuori zona di produzione   –  è regolato dall’art.4 del regolamento della Commissione UE/33/2019, il cui art.4, comma 2, affida la regolamentazione della materia al disciplinare di produzione, siccome sancisce:

“Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l’imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all’interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi”.

Il contenuto di tale norma è leggermente variato rispetto a quella previgente (art. 8 del regolamento della Commissione 607/2009), siccome quest’ultima disponeva:

“Qualora il disciplinare di produzione preveda l’obbligo di effettuare il condizionamento all’interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona delimitata, in conformità a una delle condizioni di cui all’articolo 35, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 479/2008, è fornita una motivazione di tale obbligo per il prodotto di cui trattasi.”

In Italia, la materia è disciplinata dal Testo Unico Vino all’art.38, il quale così disponeva:

“7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime”.

 

Tale previsione è stata modificata dal D. L “semplificazioni” 16/7/2020, n.76 (art.43), converito – a sua volta con modificazioni –  dalla  legge 120/2020.

Il testo vigente diviene quindi il seguente:

7. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, il trasferimento delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP al di fuori della zona di produzione delimitata comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o dell’IGP per le partite medesime fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall’Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione.

7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all’obbligo di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.

 

Con riferimento a tali disposizioni del Testo Univo Vino (nella loro versione antecedente la conversione con modificazioni) su imbottigliamento fuori zona di produzione, aggiunte dal DL “semplificazioni”con apposita comunicazione del 25/7/2020 il MIPAAF ha precisato:

“Con la modifica introdotta al Testo unico del vino nessun via libera indiscriminato è stato concesso all’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione.
Lo comunica l’ICQRF con riferimento ad alcune interpretazioni giornalistiche relative a norme sull’imbottigliamento dei vini a DO/IGT recate dal DL Semplificazione.

In particolare:
La norma contenuta all’ art. 43, comma 4, lett. d), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che introduce un comma 7-bis all’art. 38 della legge sul vino n. 238/16, prevede, “in caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore” la deroga alle regole di imbottigliamento previste dai rispettivi disciplinari esclusivamente con due, contemporanee condizioni:
a.     che vi sia una calamità/emergenza/forza maggiore “riconosciuta dall’Autorità competente”;
b.    che tali eventi “impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
Si tratta di due condizioni verificatesi durante il periodo di lock down e che, per una gestione futura di emergenza, che nessuno si augura debba essere vissuta di nuovo, necessitano di una previsione normativa.

Il principio della deroga, peraltro, è già contenuto nell’art. 38 della predetta legge 238/16 “testo unico del vino”: il comma 8 dell’art. 38 della legge 238 recita: “8.  In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell’interessato può essere consentito il trasferimento delle partite di mosti e di vini di cui al comma 7 al di fuori della zona di produzione delimitata, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.”
Con l’introduzione della specificazione che le deroghe possono riguardare anche l’imbottigliamento, la legislazione nazionale si premunisce di uno strumento emergenziale, specie in caso di futuri lock down che, si ribadisce, ci si augura mai debba essere applicato. In ogni caso, nell’infausta previsione che la norma sia necessaria, il Ministero dovrà puntualmente accertare il verificarsi di entrambe le condizioni suddette, consentendo eccezionalmente la procedura in deroga soggetta a verifica e ad autorizzazione ministeriale.
Infine l’ICQRF comunica che la norma sarà, come di consueto accade, oggetto di specifica, imminente circolare da parte del Ministero: nessun “libera tutti” o “smantellamento del sistema delle DOC“, quindi, ma il prudente premunirsi per future emergenze.”

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Vino biologico

Nell’Unione Europea, la produzione ed il commercio di vino biologico sono disciplinati dal nuovo  regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento e relativi atti attuativi.


Disciplina applicabile al vino biologico  dal 1 gennaio 2021

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Per quanto concerne il regolamento 848/2018, con riferimento alla produzione del vino rileva il considerando 27 nonché l’art.18 (che rinvia all’allegato II, parte VI).

 

Il considerando 27 sancisce:

È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica”.

 

L’art.18 prevede:

Norme di produzione per il vino

1.   Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi;

b)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.3.

 

Di conseguenza,  salvi eventuali ulteriori atti delegati, le norme per la produzione di vino biologico sono essenzialmente contenute:

 

Quanto alle norme esecutive, il regolamento della Comissione  464/2020,

      • contiene apposite norme (art.10) sulle resine scambiatrici di cationi.
      • stabilisce (art.1) le modalità per la presentazione delle domande volte ad ottenbere il riconoscimento dei periodi precedenti a quello della notifica alle competenti autorità circa la conversione dei fondi ad agricoltura biologica (ex art.10, comma 3, del regolamento 848/2018).

 

Il Regolamento esecutivo 1165/2021/UE  autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi: per quanto concerne il vino biologico, rileva l’art.9 e l’ allegato V, parte D.

 

Queste sono dunque le norme europee  a cui rinvia il Testo Unico Vino.


Disciplina vigente per il vino biologico  sino all’anno 2021.

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Detto regolamento esecutivo della Commissione contiene dunque specifiche disposizioni per la produzione e la designazione del ‘vino biologico’, le quali costituiscono le misure applicative al settore vitivinicolo della normativa generale in materia di prodotti biologici, quest’ultima costituita dal Regolamento del Consiglio 834/2007.

Oltre a doversi conformare alle norme in materia di etichettatura applicabili a tutti i vini, l’etichetta di tale tipologia di vino deve altresì:

  • contenere l’espressione ‘vino biologico’ nell’etichettatura;
  • il logo biologico dell’Ue e
  • il numero di codice del competente organismo di certificazione.

Per il vino biologico – che deve essere ottenuto solo da uve biologiche (art.29, comma quater, del citato regolamento attuativo) – sono  imposte alcune restrizioni nell’impiego di additivi e nelle pratiche di cantina.

A) Presenza di anidride solforosa (allegato VIII bis al regolamento di attazione, con la possibilità di applicare le derroghe previste dall’art.47 dello stesso per le annate caratterizzate da particolri avversità climatiche)

Nel vino biologico è consentito un limite massimo di solfiti inferiore a quello dei vini “tradizionali”.

Infatti, per il vino biologico vigono le seguenti soglie:

  • 100 mg/l per i vini rossi
  • 150 per i vini bianchi e rosati, in pratica 50 mg in meno per ogni categoria, rispetto ai livelli attuali dei vini tradizionali.

Sono previste deroghe

  • nei vini in cui è presente un tenore di zucchero residuo superiore a 2 g/l, la presenza limite di solfiti per il vino biologico è di 120 mg/l per i vini rossi e 170 per quelli bianchi e rosati.
  • nei vini spumanti il limite di SO2 è pari a 155 mg/l
  • nei vini spumanti di qualità, 205 mg/l

B) Divieto di ricorrere ad alcune pratiche di cantina (art.29 quinquies, comma 2, di detto regolamento).

Nel produrre vino biologico non si può ricorrere alle seguenti tecniche:

  • elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica dei vini,
  • crioconcentrazione parziale,
  • eliminazione dell’anidride solforosa,
  • scambiatori di cationi
  • dealcolizzazione parziale dei vini

C) Limiti ad alcune pratiche (art.29 quinquies, comma 3).

Sono consentite, ma nei seguenti limiti:

  • il trattamento termico (massimo 70°C)
  • le filtrazioni (dimensioni minime dei pori delle membrane: non inferiori a 2 micron).

Tutte le altre pratiche enologiche, indicate dal regolamento della Commissione 934/2019 (portante il “Codice Enologico Comunitario”, che ha sostituito – senza significative variazioni di sostanza – il precedente regolamento 606/2009, ma ha introdotto la distinzione tra eccipienti ed addittivi, utile ai fini delle future norme sull’indicazione degli ingredienti del vino),   sono consentite anche per i vini biologici, con gli stessi eventuali limiti lì specificati.

Nelle operazioni di elaborazione dei vini biologici vanno impiegati prodotti di origine biologica, il che vale anche per quel che riguarda i lieviti, le gelatine, i mosti, ecc.. (art.29 quater, comma 2, del regolamento attuativo).

 

In base alle conclusioni raggiunte dal gruppo di esperti indipendenti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), la Commissione ha poi prorogato di altre tre anni la vigente disciplina che autorizza le pratiche enologiche – in particolare i trattamenti termici, l’uso di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa – nella produzione del vino biologico (dunque sino al 1 agosto 2018, così modificandosi l’art.29 quinquies, comma 4, del regolamento attuativo).

 

Mediante il regolamento di esecuzione 2164/2019, la Commissione ha poi chiarito quali sono i nomi precisi degli addititivi utilizzabili nella produzione del vino biologico (sostituendo l’allegato VIII bis al regolamento 889/2008).


Sito UE su produzione biologica



Sarà pertanto interessare come il vino biologico (regolamentato a livello dell’Unione Europea) si rapporterà rispetto al vino sostenibile (oggetto invece di disciplina italiana)

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.


 

Tracciabilità elettronica vini DOC IGT

Tracciabilità elettronica vini DOC IGP è stata introdotta con il  regolamento attuativo del Testo Unico Vino sui contrassegni


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 (art.3, comma 3, ed art.10) disciplina adesso ila tracciabilità elettronica vini DOC IGT.

Ciò in attuazione del Testo Unico Vino (art.48, comma 8).

La decisione sull’eventuale adozione del sistema tracciabilità elettronica vini DOC IGT compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una volta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.


Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. Il consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

      • a) identificazione della partita;
      • b) numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;
      • c) capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzatiin corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Contrassegni vini DOCG DOC

Adottato il regolamento attuativo del Testo Unico Vino relativo ai contrassegni vini DOCG DOC


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 disciplina adesso i contrassegni vini DOCG DOC.

Nonostante il Testo Unico Vino (art.48) avevesse previsto la possibilità di demandare anche a soggetti privati la stampa dei contrassegni vini DOCG DOC, il regolamento attuativo ha mantenuto il monopolio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Resta fermo il principio che i vini DOCG devono necessariamente essere forniti del contrassegno, mentre per i vini DOC esso è sostituibile – qualora il relativo piano dei controlli lo consenta – con l’indicazione del lotto, attribuito alla singola partita dall’imbottigliatore.

Particolarmente interessante è la novità costuituta dall’introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, applicabile ai vini DOC e IGT (art.3, comma 3, del citato decreto).

Per i vini DOC, esso è parimenti alternativo all’uso del contrassegno, ma ciò comunque non esime dall’indicare il lotto sulla bottiglia (obbligo che discende dalle norme in materia di etichettatura).

La decisione sull’eventuale adozione di siffatto sistema compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatotore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una cvolta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.

 

Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. 11 consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:

        1. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

        2. identificazione della partita;

        3. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;

        4. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Pratiche sleali settore agricolo

Pratiche sleali settore agricolo: la direttiva dell’Unione Europea e la sua  attuazione in Italia.


La direttiva europea sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare (direttiva UE/633/2019, applicabile ovviamente anche al settore vitivinicolo), prevede come termine di  recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 maggio 2021 (pratiche sleali settore agricolo).

La direttiva (suo art.9) consente tuttavia agli Stati, al fine di garantire un più alto livello di tutela, di   “mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva“.

Essa inoltre “lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva“.

In entrambe i casi a condizione che le norme nazionali “siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno”.


Per quanto concerne l’Italia, le pratiche sleali  nel settore agricolo erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

Necessariamente, la precedente normativa italiana (art.62 D.L. 1/2012 citato) concerneva solo le pratiche sleali relative a prodotti alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana” (art.1 del menzionato decreto ministeriale).

Per contro, la direttiva colpisce le pratiche sleali “attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione”  (considerando 12 ed articolo 1, comma 2).

La normativa italiana in questione resta quindi applicabile al settore agricolo, ma va adeguata (come specificamente dispone la legge comunitaria per gli anni 2019-2020) alle apposite disposizioni che la direttiva UE/633/2019 prevede per il settore agricolo.


La citata direttiva UE/633/2019  ha avuto una prima parziale attuazione in Italia, consistente nei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.

Mediante il decreto legge 9/2020 sono state comminate sanzioni a chi subordina l’ acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.


Successivamente, per dare effettivamente completa attuazione alla direttiva stessa, mediante la legge comunitaria per l’anno 2019/2020  (art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, adotatta con evidente ritardo, al punto che la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia), il Parlamento ha delegato il Governo a dettare le apposite norme in materia.

I criteri di delega, fissati per attuare la direttiva UE/633/2019, sono i seguenti:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita’ dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e’ socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche’ la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche’ i limiti di utilizzabilita’ del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita’ di ricorrere a meccanismi di  mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorita’ nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita’ nazionale di contrasto deputata all’attivita’ di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato puo’ avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita’ o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all‘accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilita’ della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 30 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema per il decreto sulle pratiche sleali in agricoltura, poi tradottosi nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198

La nuova disciplina italiana (D. Lgs. 198/2021, art.1, comma 2) si applica a forniture effettuate da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti e qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agroalimentari.


Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale


Tale disciplina va altresì coordinata con:




Pratiche sleali settore agricolo Covid-19

Pratiche sleali settore agricolo Covid-19: segnalabili al MIPAAF e sanzionate.


In parziale  attuazione alla direttiva UE/2019/633 , tra le misure adotta per contrastare gli effetti ecomomici dell’epidemia Covid-19, è stata inserita la norma (decreto legge 9/2020, art.33) che consente di perseguire le pratiche sleali settore agricolo, seppure solo quelle riconducibili a tale situazione sanitaria (Pratiche sleali settore agricolo Covid-19).

Così stabilisce detta norma:

“Art. 33 Misure per il settore agricolo
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36″.

Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica  pratichesleali@politicheagricole.it