Diffida violazioni amministrative


Per il settore agroalimentare e vitivinicolo l’istituto della diffida violazioni amministrative è previsto dal decreto legge “Campo libero dalla burocrazia“, e cioè il decreto legge 91/2014, applicabile anche al settore vitivinicolo.

Il campo di applicazione della diffida è mutato nel tempo, a sorta di “fisarmonica”: prima ampliato e poi ristretto.


L’istituto della  diffida violazioni amministrative è stato introdotto dall’art.1, comma 3, del “Decreto campo-libero dalla burocrazia” (D.L. 91/2014,  convertito dalla legge 116/2014.)

Le  possibilità di applicare l’istituto della diffida violazioni amministrative:

 

Attualmente l’istituto della diffida è quindi così regolato:

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia’ immessi in commercio, anche solo in parte”.

In sostanza, sulla base dell’odierna disciplina:

    • la diffida:
      • torna ad essere applicabile solo se l’accertamento di una violazione sanabile avviene “per la prima volta;
      • non sembra più applicabile (come accedeva in base al Decreto Semplificazioni) per i prodotti già messi in commercio;
      • ma è applicabile anche nel caso in cui la condotta illecita, passibile nella concreta fattispecie di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia astrattamente punibile anche mediante altra sanzione (nella versione originaria, invece, la diffida era applicabile solo quando veniva violata una norma che comminava unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria);
    • il termine per adempiere alla diffida viene ridotto a trenta giorni;
    • l’adempimento deve corrispondere a quanto indicato dagli agenti accertatori, senza più la possibilità (in precedenza prevista dal Decreto Semplificazioni) di:
        • assumere specifici impegni
        • eliminare gli effeti dannosi con comunicazioni ai consumatori


Si riportano in appresso i testi normativi – ora abrogati –  che precedentemente regolavano l’istituto della diffida violazioni amministrative (osservando che tale “altalena normativa” di certo non aiuta gli operatori economici, nè va nel senso della semplificazione …)

Per effetto del Decreto Semplificazioni (D.L 76/2020 “Semplificazioni”) la diffida violazioni amministrative nel settore agroalimentare veniva così disciplinata:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.

L’ancora precedente nonché originaria versione della norma era la seguente, che appariva più restrittiva rispetto a quella (ora abogata) prevista dal citato Decreo Semplificazioni:

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.


Rispetto alla versione originaria, il Decreto Semplificazioni aveva introdotto le novità (ora abrogate):

      • rimosso il limite che circoscriveva la diffida unicamente alle violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;
      • eliminato pure il limite all’applicabilità della diffida unicamente all’ipotesi in cui si fosse in presenza del primo accertamento («per la prima volta»)
      • il termine per adempiere (sanare) è allungato a 90 giorni,  «…anche presentando, a tal fine, specifici impegni»
      • estesa la sanabilità
        • «anche tramite comunicazione al consumatore»
        • anche a violazioni concernenti i prodotti già posti in commercio


 

Circa le modalità di applicazione della diffida violazioni amministrative, il MIPAAF aveva poi emanato due circolari:

 

Il MIPAAF ha altresì predisposto alcuni modelli:


Essendo la diffida violazioni amministrative contenuta nel citato decreto legislativo 91/2014 e concernendo tutto il settore agroalimentare, essa non è poi stata ripresa nel successivo Testo Unico sul Vino: ciò nonostante, è però pacifico che essa si applica anche al settore vitivinicolo.

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Dichiarazione vendemmia produzione

Dichiarazione vendemmia produzione, il decreto MIPAAF 7701/2019 indica le nuove norme.


Mediante il decreto 7701/2019, il MIPAAFT ha dettato le nuove regole applicabili – a partire dalla campagna agricola 2018/2019 – per la dichiarazione vendemmia produzione.

Il decreto – attuativo della normativa comunitaria in materia nonché del Testo Unico Vino (art.58 di quest’ultimo) – stabilisce che la dichiarazione di vendemmia o produzione va presentata telematicamente e che, a tal fine, il sistema sarà disponibile dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.

La dichiarazione di vendemmia va presentata ogni anno entro il 30 novembre, fatte salve alcune regole particolari per le produzioni tardive (ciò anche per l’ipotesi in cui la vendemmia per la campagna intessata abbia dato una produzione pari a zero).

La dichiarazione di produzione va presentata ogni anno entro il 15 dicembre, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre (che concerne anche chi opera in conto-lavorazione).

Al più tardi della campagna 2020/2021, chi detiene il registro telematico avrà facoltà compilare la dichiarazione di produzione sulla base dei dati contenuti nel registro stesso, che sarano riportati in automatico, ma andranno corretti se necessario.

I coltivatori di uve che conferiscono interamente la propria produzione ad una associazione oppure una cantina sociale sono tenuti ad indicarlo, mediante la compilazione di appositi quadri (F2 e R). Questi ultimi entreranno a far parte della dichiarazione che l’associazione o la cantina dovrà depositare.

La dichiarazione di vendemmia contiene anche l’eventuale rivendicazione delle uve per la trasformazione in vini IGP o DOP, con l’indicazione degli esuberi delle rese delle stesse uve IGP o DOP, che devono essere nei limiti consentiti dai relativi disciplinari.

E’ prevista la possibilità di presentare dichiarazioni preventive per particolari vini IGP o DOP che siano commericializzati prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione.

Il decreto indica anche i soggetti esonerati dal presentare le dichiarazioni.

AGEA ha il compito di indicare le modalità tecnico-operative.


La riforma dello schedario viticolo comporta variazioni anche per la dichiarazione annuale di vendemmia e produzione.


 

e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli

e-MVV  Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli.


e-MVV Documento elettronico accompagnamento prodotti vitivinicoli  viene adesso regolato dal decreto ICQRF – MIPAAF 9400871 del 28/12/2020, che sostituisce il precedente decreto 338 del 13 aprile 2018.

Trattasi di un importante elemento non solo per la circolazione dei prodotti vitivinicoli, ma anche per la dematerializzazione dei registri di carico e scarico (ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5 del DL 91/2014).

 

Presentazione MVV-E

 

Ecco la documentazione attuativa:

Si veda anche il sito del MIPAAF.


Mediante il Decreto Dipartimentale n. 9281513 del 30/10/2020,   il Ministero ha stabilito che – a partire dal 1° gennaio 2021 – il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (documento MVV) – è emesso  in modalità telematica.

Eccezioni:

  • A) possibilità di usare MVV cartaceo):
    • trasporti di prodotti vitivinicoli (sfusi o confezionati) che si svolgono interamente sul territorio nazionale, inclusi i trasporti diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo
    • trasporti di uve destinate ai c.d. stabilimenti promiscui.

 

  • B) possibilità di usare documento emesso ai fini fiscali (ad esempio i DDT o le fatture accompagnatorie)
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale 
    • trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale diretti verso una dogana d’uscita situata in Italia per la successiva esportazione del prodotto verso un Paese terzo.
    • trasporti che avvengono sul territorio nazionale, effettuati con mezzi propri del destinatario,  relativi a  vini contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri (quali le le damigiane), che siano ceduti direttamente da un punto vendita di una cantina o di altre attività commerciali, compresi i rivenditori al minuto, al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiore a 3 ettolitri.

I prodotti vitivinicoli devono circolare “scortati” da apposita documentazione, che varia a seconda dei casi (destinazione del prodotto e soggetto produttore) ed oggi è essenzialmente costituita dai documenti:

      • MVV ed e-MVV (si cui si èì detto in precedenza)
      • e-AD
      • DAS

Nel 2013 il MIPAAF aveva predisposto uno schema sinottico, che ricapitola il loro uso.

Esso va però letto considerando che in epoca successiva è stato:

      • introdotto il modello e-MVV
      • limitato l’uso dei modelli IT (circolare ICQRF 16103 del 29/12/2016).

Importanti ed aggiornate informazioni sono contenute nei vademecum per la campagna vendemmiale in corso.


Banche dati settore vitivinicolo

Links alle principali banche dati settore vitivinicolo.


Una nostra selezione delle principali banche dati settore vitivinicolo ed agrario

Per quanto concerne la legislazione vitivinicola, vedere invece la nostra apposita pagina.


eAmbrosia - il nuovo registro UE per le indicazioni geografiche

Sono indicate unicamente le DOP – IGP di Stati extra-europei che trovano protenzione della UE per effetto di accordi internazionali tra la UE e lo Stato cui appartiene il nome geografico protetto.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani


Registro UE delle menzioni tradizionali


Registro nazionale italiano delle varietà di viti e cloni


Regione Piemonte - norme su viticultura ed enologia


Disciplinari


Domande per protezione nuove DOP - IGP e per modiche a disciplinari


Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte


"Cantina Italia" - Inventario su detenzione vini, mosti e denominazioni


UE wine market observatory


Portale MIPAAFT su DOP e IGP


Prodotti agricoli italiani


Innovarurale: conoscenza e innovazione nel sistema agroalimentare


SIAN - Servizio Informativo Agricolo Nazionale


Il Registro e le mappe dei paesaggi rurali


Open Data Agricoltura


Circolari AGEA su settore vitivinicolo


Disciplina Fitosanitaria


eAmbrosia - Registro Specialità Tradizionali Garantite




Valori agricoli medi in Piemonte


Valori agricoli medi nella provincia di Asti



Banche dati settore vitivinicolo