Diritti impianto vigneti

Diritti impianto vigneti: diventano autorizzazioni dal 1/1/2016.


Diritti impianto vigneti: il 19 febbraio 2015  il Ministero delle Politiche Agricole ha adottato il decreto 1213, mediante il quale viene regolamentata la conversione in autorizzazione dei diritti reimpianto vigneto, in base a quanto previsto dalla riforma della PAC (Politica Agricola Comune) del 2013.

In base all’art.1 di detto decreto, “il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di reimpianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020“.

L’art. 2 sancisce poi che “qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità  definiti con successivo provvedimento. L’autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l’ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023“.

E’ stata altresì abolita la norma che vietava il trasferimento dei diritti di impianto fra le regioni (che era costituita dal comma 6, lettera b, dell’art.4 del decreto MIPAAF del 27/07/2000, secondo cui “ciascuna regione o provincia autonoma, in particolari situazioni locali, può (poteva: n.d.r.) limitare l’esercizio del diritto di reimpianto … ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili“).

Di conseguenza, sino al 31 dicembre 2015 i diritti di impianto potevano circolare su tutto il territorio italiano.

In base a quanto si legge (pag.16) nella circolare ACIU.2016.49 emanata dall’AGEA il 1/2/2016, che disciplina nello specifico la materia, il trasferimento si intende perfezionato se entro il 31 dicembre 2015 il relativo contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Decorsa detta scadenza, i diritti di impianto hanno perso la loro natura di “diritti” e si sono trasformati in autorizzazioni.

Le autorizzazioni sono inscindibilmente legate al vigneto (e cioè al terreno) al quale si riferiscono: potrà quindi trasferirsi solo più il terreno sui cui insiste il vigneto autorizzato ovvero l’azienda titolare dell’autorizzazione.

Fermi tali vincoli, la normativa successivamente adottata lasciava (… volutamente?) comunque un certo spazio per certe operazioni che – in definitiva – consentivano il trasferimento delle autorizzazioni tra soggetti diversi e permettevano di trasferire facilmente le autorizzazioni da una Regione all’altra.

Siccome veniva così ad integrarsi una sostanziale elusione dei principi sulle autorizzazioni,  è poi stata fortemente limitata la possibilità di svolgere simili manovre, cercando di ostacolare o vietare il trasferimento di autorizzazioni fra Regioni.



Il diritto dell’Unione Europea regola la materia agli articoli da 62 a 68 del Regolamento UE/1308/2013, come modificato in ultimo dal regolamento UE/2117/2021 (emanato per effetto degli accordi sulla PAC 2023-2027).

Per effetto della riforma PAC post-2020, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli viene confermato e se ne estende la durata.

La sua durata viene infatti estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.


Le attuali  regole italiane sulla concessione di autorizzazioni all’impianto di nuovi vitigni sono adesso:

 

Autorizzazioni impianto nuovi vigneti: normativa italiana

Regione Piemonte - Autorizzazione impianto vitigni

Etichettatura ambientale vini

Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)


 

Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini

Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia

L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal  “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.

L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).

Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ne discende quanto segue.

In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:

Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Regolamento ministeriale attuativo

Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).

Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette.

 

In definitiva sull’obbligo di etichettatura ambientale vini.

 

A differenza di quanto avviene per l’etichettura nutrizionale e quella relativa agli ingredienti (dove esistono apposite norme per i vini, derivanti da regolamenti dell’Unione europea, che uniformano la materia), le regole sull’etichettura ambientale

      • non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
      • discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.

Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale)  è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che

“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE

ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà

«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».

Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica

«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»

«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»

Attenzione: un semplice QR Code non basta

 

Applicare un semplice QR Code verosimilmente non è sufficiente: sembra corretto ritenere che esso debab essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: usami per sapere come riciclarmi”

Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni nutrizionali e quelle sugli ingredienti.

La guida informativa predisposta da CONAI.

Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offrire spunti per etichettatura ambientale vini.

 

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements, published in Jus Vini, 2021, 1, p.11-52.

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Index

1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.

Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.

RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi

Mediante il decreto MIPAAF del 22 luglio 2015 è stato istituito il RUCI Registro Unico  Controlli Ispettivi, per rendere più efficiente e meno invasiva l’attività ispettiva presso le imprese agricole, consentendo alle autorità competenti di condividere i dati a loro disposizione.


Scopo del RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi è evitare evitare la duplicazione dei controlli nelle aziende, mettendo a disposizione di tutte le autorità competenti gli esiti delle verifiche già eseguite da una di loro.

Il RUCI è un archivio informatico, operante a due livelli (regionale e nazionale) che dialogano tra loro.

Grazie a tale nuovo strumento, gli organismi di controllo saranno in grado di programmare le ispezioni e le verifiche di loro rispettiva competenza in modo più razionale, senza pregiudicare l’esecuzione dei controlli straordinari ed urgenti.

Per ogni tipo di controllo eseguito in azienda, nel RUCI vengono annotati i seguenti dati:

      • data;
      • anno di riferimento;
      • ente competente;
      • ente esecutore;
      • nominativo del controllore;
      • impresa agricola controllata;
      • settore;
      • tipologia;
      • documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
      • esiti;
      • estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.

Nel RUCI confluiranno quindi i dati relativi ai controlli operati da:

      • organi di polizia,
      • organi di vigilanza,
      • organismi pagatori,
      • organismi privati autorizzati allo svolgimento di controlli a carico delle imprese agricole.

Qualunque funzionario, prima di effettuare una nuova ispezione, avarà quindi modo di verificare attraverso il RUCI gli esiti dei controlli precedentemente svolti da altri organismi o autorità nella stessa azienda, in modo da evitare sovrapposizioni, cosa che consentirà maggiore efficenza nonché di limitare gli ostacoli all’attività di impresa.

Nel RUCI verranno inseriti anche tutti i controlli sulle imprese vitivinicole, anche qualora non si tratti di imprese agricole: ciò per effetto dell’art.63 del Testo Unico Vino.


Nonostante le previsioni normative, però, sembra che sul piano operativo il RUCI Registro Unico Controlli Ispettivi stenti a decollare.

Ciò si ripercuote negativamente:

      • sulle imprese vitivinicole, poiché non riescono a liberarsi di tanta inutile burocrazia, costituita dalla conseguente ripetitività di controlli;
      • sulla Pubblica Amministrazione, poiché si moltiplicano i costi per controlli in realtà inutili.

Purtroppo, in senso negativo e sempre con riferimento ai controlli (in questo caso per i vini a denominazione geografica), va altresì notato che nemmeno è stato ancora attuato il cosidetto “controllore unico”, il quale rappresentava uno degli elementi di forte novità del Testo Unico Vino.


Strumento funzionale ai controlli è ovviamente il registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

A decorrere dal 1 genneaio 2017, salve alcune eccezioni, è obbligatorio tenere in forma elettronica i registri nel settore vitivinicolo.

Sostenibilità Vitivinicoltura Italia

Sostenibilità  Vitivinicoltura Italia – Iniziative private e disciplinare MIPAAF


Iniziative private per la sostenibilità nel settore vitivinicolo


Progetto VIVA per la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia,  promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  con la collaborazione del:

    • Centro di Ricerca Opera per la sostenibilità in agricoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

    • Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino (2011-2014).

Il progetto è sfociato nell‘elaborazione di un disciplinare per la misura delle prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino.

Il disciplinare è composto dai documenti tecnici per l’analisi dei quattro indicatori da parte delle aziende – ARIA, ACQUA, TERRITORIO E VIGNETO – e dai relativi allegati, tra cui i documenti volti a disciplinare le procedure di verifica degli enti certificatori e l’uso dell’etichetta VIVA.

Gli obiettivi del progetto sono:

      • messa a punto di una metodologia di calcolo e valutazione della sostenibilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti, dal campo al consumo, in grado di misurare la qualità ambientale della filiera vite-vino;

      • sviluppo, con riferimento alla metodologia realizzata, un disciplinare specifico per l’analisi e la certificazione dei 4 indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione delle normative europee ed internazionali in materia;

      • individuazione delle misure per migliorare delle prestazioni di sostenibilità in vigneto e in cantina anche attraverso la collaborazione con l’Unione Italiana Vini;

      • comunicazione trasparente verso il consumatore finale attraverso un’etichetta consultabile da smartphone o tablet , onde informarlo sui risultati e i miglioramenti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori che aderiscono al progetto;

      • formazione di tecnici aziendali e  consulenti sull’applicazione degli indicatori VIVA, al fine di supportare le aziende a valutare e migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità nel tempo;

      • creazione di strumenti informatici di facile utilizzo per l’analisi degli indicatori Vigneto, Acqua e Territorio;

      • collaborazione e dialogo con le associazioni nazionali ed internazionali e gli stakeholders per promuovere l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale.

Tale progetto dovrebbe rispondere all’appoccio “from farm to fork“, proposto dalla Commissione Europea per la riforma della PAC post-2020.

In effetti, per effetto di tale riforma, gli stessi disciplinari dei vini DOP e IGP dovrebbero contenere previsioni idonee a garantire la sostenibilità di tali produzioni.

VIVA Sostenibilità Vitivinicoltura Italia


Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala anche  il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Fondazione SOStain, attiva in Sicilia, la quale promuove a sua volta la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia mediante  il rispetto volontario di un disciplinare composto da 10 requisiti minimi che includono aspetti relativi a:

    • misurazione della water footprint e della carbon footprint
    • controllo del peso della bottiglia, conservazione della biodiversità floristica e faunistica
    • valorizzazione del capitale umano e territoriale, risparmio energetico
    • salute dei consumatori.

 

Fondazione SOStain


Disciplinare (volontario) ministeriale sulla sostenibilità

 

Mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022, il MIPAAF ha infine approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera  vitivinicola (Sostenibilità Vitivinicoltura Italia).

Tali procedure contemplano l’intervento di appositi organismi di certificazione, alcuni dei quali sono gli stessi che (secondo altre procedure) intervengono nei controlli sulla produzione dei vini DOP e IGP oppure quella dei prodotti biologici ovvero per gli standard volontari di sostenibilità (VIVA, EQUALITAS) ovvero di produzione integrata (SQPI).

Tra essi, si annovera Valore Italia.

Il DM 124900/2022 riconosce per validi anche  gli attuali  sistemi volontari di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Tali standard volontari spesso risultano (quanto meno al momento) più rigorosi di quello ministeriale.

Si delinea così l’attuale sistama di Sostenibilità Vitivinicoltura Italia.

 

Equalitas


Convegno UGIVI su sostenibilità nel settore vitivinicolo


Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027


Sostenibilità nel settore alimentare

 

Con riferimento al settore alimentare, merita segnalare il progetto LIFE TTGG – The Tough Get Goin (“I duri cominciano a giocare”, intendendo con “duri” i formaggi oggetto del progetto) nasce dalla sinergia tra università, start up, aziende produttrici, enti di formazione e ricerca italiani e francesi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi produttivi dei formaggi in Europa, ridurre l’impatto ambientale e ottenere così una produzione e un consumo più sostenibili.

Nel suo ambito è fra l’altro nato un software per calcolare e ridurre l’impatto ambientale dei formaggi DOP a pasta dura e semi-dura (Strumento di Supporto per le Decisioni Ambientali – SDDA).


Sempre nell’ottica di promuovere la sostenibilità è stata adotatta la legge 17 maggio 2022, n. 61, portante le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.


Cambiamenti climatici - Viticultura nel mondo




Criteri ESG e lotta al “Greenwashing”

A ben vedere, la sostenibilità nel settore agricolo e – più generalmente – nell’intero sistema produttivo/economico rappresenta un elemento indispensabile per orientare in senso più equo e responsabile la nostra stessa società.

A ciò si ispirano i criteri ESG, il cui scopo è quello di valutare la sostenibilità (sul piano ecologico, sociele e di governance) delle varie attività economiche e, conseguentemente, orientare anche gli investimenti finanziari.

 

sostenibilita vitivinicoltura italia

Per fornire adeguati ed oggettivi criteri di valutazione, l’Unione Europea sta elaborando la cosiddetta “Tassonometria / Taxonomy“, anche per ovviare all’attuale “evanescenza” delle modalità applicative di detti criteri.

UE Taxonomy

 

Inoltre, il 10 novembre 2022 il Parlamento europeo ha approvato la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che introduce a carico delle imprese obblighi di trasparenza più dettagliati circa il loro impatto sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali.

A sua volta, nella seduta del 27-28 novembre 2022  il Consiglio Europeo ha poi approvato tale Direttiva, che pertanto diviene  testo normativo.

L’obiettivo della Direttiva CSRD è garantire una maggiore trasparenza della comunicazione delle imprese in materia ambientale, sociale e di governance, rendendola oggetto di compliance normativa per le grandi imprese, in modo contrstare il fenomeno del greenwashing.

Più nello specifico la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha la finalità di introdurre modifiche significative alla normativa attualmente vigente in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità, che le imprese sono al momento tenute a inserire nella propria dichiarazione di carattere non finanziario (DNF).

Pertanto la Direttiva CSRD introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e garantisce che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a comunicare al mercato precise informazioni in materia di sostenibilità, con specifico riferimento al modo in cui il loro modello aziendale incide sulla propria sostenibilità e su come fattori di sostenibilità esterni – quali i cambiamenti climatici – influenzano le relative attività.

Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.

Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI quotate sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028.

Le norme introdotte dalla Direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa, in modo tale che venga rispettata la seguente tempistica (basata su quattor fasi):

    • nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
    • nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
    • nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
    • nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie

 

Ancora, nel marzo 2023, la Commissione UE ha presentato la proposta legislativa per l’adozione della cosiddetta Direttiva sui “Green Claims (Proposal for a Directive og the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims).

Ciò al fine di proteggere i consumatori dal pericolo del “Greenwashing” (e cioè lo spacciare per prodotto sostenibile ciò che in realtà non lo è affatto oppure in modo poco rilevante).

La proposta Direttiva intende obbligare gli Stati ad impedire sostanzialmente due fenomeni a danno dei consumatori (ma, in realtà, ai danni anche dell’ambiente):

    • i messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti –> “Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated
      environmental claims (‘greenwashing’)”;
    • la confusione derivante dalla circostanza che i molteplici disciplinari sulla sostenibilità, attualmente esistenti, prevedono in realtà livelli e campi di azione alquanto differenti fra loro –> “Consumers are faced with the use of sustainability labels that are not always transparent and credible”.

Tuttavia la proposta di Direttiva sul Greenwashing è limitata a contrastare detto fenomemo ingannevole in relazione alle sole indicazioni volontarie sulla sostenibilità ambientale del prodotto (“This proposal is however limited to environmental labels only, i.e. those covering predominantly environmental aspects of a product or trader“).

La proposta di Direttiva sul Greenwashing viene intesa come lex specialis rispetto all’esistente Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali (direttive  2005/29/EC) e 2011/83/EU) , di cui si propone comunque la revisione per le medesime finalità, unitamente alle apportande modifiche alla direttiva 2011/83/EU sui diritti dei consumatori.

 


Per capire l’impatto ambientale complessivo di un’attività economica e, quindi, la necessità di un’economia circolare nonché sostenibile:

Global Footprint Network


Circolarita e sostenibilità nel settore vitivinicolo ed alimentare



Merita infine attenzione l’iniziativa promossa da Papa Francesco, per sensibilizzare al riguardo le giovani generazioni, nella speranza di portare cambiamenti sociali che riescano a spezzare l’ottica del mero profitto economico, foriera di ben noti disastri ambientali ed umanitari.

Agriculture & Justice Village of the Economy of Francesco



 

Rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo

La rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo è di per sè assicurata dal rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione del settore


In merito alla rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo, il MIPAAF ha da tempo assunto la seguente posizione:

Il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf) – DGPA – Divisione PAGR. IX – con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l’Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell’ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002. Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.

Quanto alla legislazione dell’Unione Europea, le principali norme di riferimento attualmente vigenti – che costituiscono la “speciale disciplina” a cui fa riferimento il MIPAAF – sono i seguenti regolamenti della Commissione, attuativi della OCM Vino 2013:

Ciò non esclude, comunque, che le imprese adottino volontariamente ulteriori sistemi per la rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Ad esempio, la certificazione UNI EN ISO 22005:2008

Detta  norma UNI fornisce i principi e specifica i requisiti di base per progettare ed attuare un sistema di rintracciabilità agroalimentare.

Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per un’impresa operante nell’ambito della filiera agroalimentare.

Ciò serve per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto (es. origine, caratteristiche peculiari degli ingredienti) e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente, in particolare la Grande Distribuzione (GDO).

Detto sistema di certificazione – che comprende sia alimenti/bevande (quindi il vino) che mangimi – è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

La progettazione di un sistema di rintracciabilità deve necessariamente definire i seguenti aspetti:
      • obiettivi del sistema di rintracciabilità
      • normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
      • prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
      • posizione di ciascuna organizzazione nella catena alimentare, identificazione dei fornitori e dei clienti
      • flussi di materiali
      • le informazioni che devono essere gestite
      • procedure
      • documentazione
      • modalità di gestione della filiera

Si veda anche la guida predisposta da Unione Italiana Vini su rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Menzioni geografiche aggiuntive

Menzioni geografiche aggiuntive vs. sotto-zone: quale differenza?


Le unità geografiche aggiuntive (che, indicate in etichetta, costituiscono le cosiddette menzioni geografiche aggiuntive) corrispondono a porzioni più delimitate del territorio di una denominazione di origine.

Lo stesso vale per le sue sotto-zone.

Sancisce al riguardo il Testo Unico Vino (art.29):

2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita’ ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate piu’ rigidamente.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree a DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita’ della normativa nazionale e dell’Unione europea sui vini a IGP.

4. Per i vini a DOP e’ consentito il riferimento a unita’ geografiche aggiuntive, piu’ piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37. Tali unita’ geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unita’ geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco.

Come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 23395/2016 nel caso “Barolo – Cannubi”), la principale differenza tra unità geografiche aggiuntive e sotto-zone consiste nella circostanza che l’introduzione di ulteriori restrizioni al disciplinare di produzione è richiesto solo per i vini realizzati all’interno delle seconde (e cioè per i vini portanti in etichetta anche il nome di una sotto-zona, oltre quello della denominazione).

Inoltre, al contrario delle unità geografiche aggiuntive, le sotto-zone di una DOP possono divenire DOP o DOCG autonome, in base a quanto dispone sempre il Testo Unico Vino (art.29):

5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’articolo 33, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.


Per quanto concerne l’indicazione della “vigna”, così dispone il Testo Unico Vino (art.34):

10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, puo’ essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purche’ sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 37 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell’elenco puo’ essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.

Menzioni "Vigna" della Regione Piemonte

Barolo Cannubi

Sono legittime, ma non obbligatorie, le indicazioni geografiche aggiuntive Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”, previste per i vini prodotti nella collina “Cannubi” della DOCG “Barolo” (Barolo Cannubi).


Con la sentenza 23395/2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al contenzioso sull’estensione del territorio della zona geografica “Cannubi” della DOCG Barolo, rendendo definitvo quanto in precedenza deciso dal Consiglio di Stato.

La Cassazione conferma (come avvenuto anche nel contenzioso sull’estensione del territorio di produzione della DOCG ASTI, definito sempre dalle Sezioni Unite  mediante la sentenza 7292/2016) che il Consiglio di Stato aveva competenza giurisizionale nel decidere la materia.

Bisogna quindi  leggere la sentenza del Consiglio di Satto per capire  i motivi del contenzioso nonché le ragioni di quanto deciso in materia.

Il punto fondamentale di quest’ultima sentenza (13.2 e 14) è il seguente:

    • fermo restando che i produttori, i cui vigneti si collocano nelle zone della collina Cannubi, hanno legittima facoltà di meglio caratterizzare i loro vini apponendo in etichetta le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta
    • non sussiste invece l’obbligo per i produttori – con vigneto sito in dette più specifiche  indicazioni geografiche aggiuntive (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”) – di utilizzarle, qualora essi vogliano indicare una menzione geografica aggiuntiva per i loro vini originati da uve provenienti da tali zone, potendo essi avvalersi della mera menzione “Cannubi

Siccome il contenzioso si è originato dalla circostanza che tale uso era invece contestato dai produttori dell’area “Cannubi” considerata in senso stretto, il Consiglio di Stato ha suggerito di meglio individuare quest’ultima, eventualmente con apposite specificazioni (cosa al momento non avvenuta, richiedendosi una modificazione del disciplinare del Barolo).

La sentenza del Consiglio di Stato risulta altresì interessante, poiché consente di individuare la differenza tra “sotto-zone” di una DOC o DOCG e le sue menzioni geografiche aggiuntive (di cui al Testo Unico Vino, art.29).

La differenza consiste essenzialmente nella circostanza che il disciplinare di produzione della denominazione, cui esse afferiscono, deve prevedere condizioni di produzione più restrittive per le sotto-zone, mentre ciò non è previsto per le indicazioni geografiche aggiuntive.


Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23395/2016, 

sul ricorso 8796/2014 proposto da CANTINA M. DI M.B. & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, BO.SE. in proprio e nella qualità di legale rappresentante sia della AZIENDA AGRICOLA BO.SE. S.S. sia, insieme alla sig.ra BO.AN. – della BO. FRATELLI SERIO & BA. S.A.S., AZIENDA AGRICOLA B.G. & FIGLI S.S. DI B.M., G. ED E., in persona del sig. B.G., F.M., S.L., SC.PI.LU., TENUTA CARRETTA S.R.L., in persona del sig. G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CASAVECCHIA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

R.G., CERETTO S.S., C.A., A.E., C.P.E., D.G., DR.AM., PODERI EINAUDI S.R.L., COMUNE DI BAROLO;

– intimati –

CANTINE DEI MARCHESI DI BAROLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio degli avvocati DOMENICO TOMASSETTI, DUILIO CORTASSA, MARCO PROSPERETTI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CANTINA M. DI M.B. & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

BO.SE. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della BO. FRATELLI S. E BA. S.P.A. e dell’AZIENDA AGRICOLA BO.SE. S.S., AZIENDA AGRICOLA B.G. & FIGLI S.S. DI B.M., F.M., S.L., SC.PI.LU., TENUTA CARRETTA S.R.L., MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, COMUNE DI BAROLO, R.G. in proprio e nella qualità di titolare dell’AZIENDA AGRICOLA R.G., DR.AM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4883/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

uditi gli avvocati Maddalena FERRAIUOLO, Marco CASAVECCHIA, Domenico TOMASSETTI, Duilio CORTASSA, CORSINI Isabella dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Ta Cantina M. di M.B. & C. Società Agricola s.s. e altri undici proprietari e conduttori di terreni in Barolo, Cuneo, nella zona vinicola “(OMISSIS)”, impugnarono davanti al Tribunale amministrativo regionale del Tazio il D.M. 30 settembre 2010, recante le modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (OMISSIS), nella parte in cui aveva consentito che la detta denominazione potesse essere seguita da menzioni geografiche aggiuntive.

I ricorrenti ritenevano infatti ingiustificata l’estensione della menzione “(OMISSIS)” anche a zone di produzione che (OMISSIS) non sono, chiamandosi, ad esempio, “(OMISSIS)” oppure “(OMISSIS)”, e non invece, rispettivamente, “(OMISSIS) o (OMISSIS)” oppure “(OMISSIS) o (OMISSIS)”.

Nel giudizio intervennero, per l’accoglimento del ricorso, il Comune di Barolo e R.G., e per il suo rigetto la società Cantine dei Marchesi di Barolo.

Il giudice amministrativo accolse la domanda sul rilievo che le denominazioni geografiche individuate dal decreto ministeriale confondevano le denominazioni assegnate alle diverse zone, comportando confusione per il consumatore, e quindi violando la ratio della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Il Consiglio di Stato, adito in appello dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ricostruito il quadro normative di riferimento, segnatamente con riguardo alla disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive nella legislazione nazionale, dettata prima dalla L. 10 febbraio 1992, n. 164, e successivamente dal D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 15, e chiarita la funzione dell’indicazione geografica aggiuntiva, ha accolto il gravame: “considerato che l’obiettivo primario” della normativa comunitaria e nazionale “è quello di evitare confusioni fra i consumatori e che lo scopo della contestata previsione del d.m. impugnato era proprio quello di evitare la confusione che si sarebbe potuta creare costringendo alcuni produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, ad utilizzare (necessariamente) nell’etichetta una indicazione geografica aggiuntiva ((OMISSIS)), laddove avrebbe potuto alimentare confusione fra gli operatori e (soprattutto) nei consumatori”, il giudice d’appello ha reputato che il d.m. impugnato non poteva ritenersi emanato in carenza di istruttoria o fosse illogico, come ritenuto dal TAR. Nei confronti della decisione hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un complesso motivo, illustrato con successiva memoria, la Cantina M. di M.B. & C. Società Agricola s.s., Serio BO., l’Azienda Agricola BO.SE. s.s., BO. Fratelli Serio & Ba. s.a.s., la Azienda Agricola B.G. & Figli s.s. di B.M., G. ed E., F.M., S.L., Sc.Pi.Lu., e la Tenuta Carretta s.r.l.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Cantina dei Marchesi di Barolo spa, che propone ricorso incidentale condizionato.

I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso principale viene denunciata “violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 111 Cost., art. 362 c.p.c., D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 7, 91, 110 e ss.), eccesso di potere giurisdizionale”. I ricorrenti lamentano che il giudice d’appello abbia superato i limiti della generale giurisdizione di legittimità, estendendo la propria giurisdizione al merito della vicenda, sostituendosi alle valutazioni proprie dell’amministrazione, effettuando una comparazione tra l’interesse commerciale di un singolo soggetto e l’interesse pubblico alla corretta denominazione dei prodotti, e quindi alla corrispondenza di questa con i luoghi da essa indicati; deducono poi diniego di giurisdizione lamentando che avverso il decreto sarebbe stata dedotta anche una questione procedurale, vale a dire la mancanza dell’impulso dei produttori interessati per la modifica del disciplinare, che era stata dichiarata assorbita dal TAR ma poi non esaminata dal Consiglio di Stato, che pure, accogliendo l’impugnazione, aveva rigettato il ricorso di primo grado e confermato il decreto ministeriale opposto.

Con il ricorso incidentale condizionato la Cantine Marchesi di Barolo censura la sentenza impugnata per avere, confermando sul punto la sentenza del TAR, affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, contestata in primo grado ed in appello.

Con riguardo alla prima doglianza del ricorso principale il Collegio osserva che la valutazione della portata della nozione dell’indicazione geografica aggiuntiva, quale è dato rilevare dal decreto ministeriale impugnato, è condotta dal Consiglio di Stato alla stregua della ricostruzione normativa operata, ed i richiami a fattispecie concrete hanno valore esemplificativo, anche con riguardo alle modalità di emersione della specifica problematica.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso; tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza” (Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302; 15 marzo 1999, n. 137).

Con la seconda doglianza i ricorrenti denunciano a ben vedere un’omessa pronuncia. In proposito questa Corte ha affermato che “il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il quale si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciatile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospettino come omissioni dell’esercizio del potere giurisdizionale errori “in iudicando” o “in procedendo” (Cass. sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1853); “il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta” (Cass., sez. un. 8 febbraio 2013, n. 3037).

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016



CONSIGLIO DI STATO, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), sentenza del 3 ottobre 2013, n.4883

sul ricorso numero di registro generale 7244 del 2012, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante p.t., Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s, sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, in persona del legale rappresentante p.t., Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Michelina Fontana, Luciano Sandrone, Pietro Luigi Scarzello, Tenuta Carretta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Maddalena Ferraiuolo e Marco Casavecchia, con domicilio eletto presso Maddalena Ferraiuolo in Roma, via dei Gracchi n. 20;
– Comune di Barolo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

nei confronti di

Cantine dei Marchesi di Barolo S.p.a., appellante incidentale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Tomassetti, Marco Prosperetti e Duilio Cortassa, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;

e con l’intervento di

Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, resa tra le parti, concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio, con appello incidentale, di Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante p.t., Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s, sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, in persona del legale rappresentante p.t., Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Michelina Fontana, Luciano Sandrone, Pietro Luigi Scarzello, Tenuta Carretta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

Vista la costituzione in giudizio, con appello incidentale, di Cantine dei Marchesi di Barolo S.p.a.;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Barolo e di Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Ferraiuolo, Mario Sanino, Marco Prosperetti, Duilio Cortassa, Gabriele Pafundi e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., il sig. Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s. sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., l’Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, il sig. Pier Ettore Camerano, il sig. Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, il sig. Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi s.r.l., la sig.ra Michelina Fontana, il sig. Luciano Sandrone, il sig. Pietro Luigi Scarzello, la Tenuta Carretta s.r.l., proprietari o conduttori di terreni siti in Barolo (Cn), nella zona vinicola “Cannubi”, avevano impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il D.M. 30 settembre 2010, recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, nella parte in cui, al punto 8 dell’allegato, aveva consentito che la denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barolo” e “Barolo riserva” poteva essere seguita dalle menzioni geografiche aggiuntive di “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi”, ritenendo ingiustificata l’estensione della menzione “Cannubi” anche alle zone di produzione che “Cannubi” non sono, chiamandosi “Boschis” (o Monghisolfo), “Muscatel”, “San Lorenzo” e “Valletta”.

1.1.- Nel giudizio erano intervenuti per l’accoglimento del ricorso anche il Comune di Barolo e Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe, mentre all’accoglimento del ricorso si era opposta la società Cantine dei Marchesi di Barolo.

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, ha accolto il ricorso.

Dopo aver ricordato l’iter procedimentale che aveva portato all’emanazione dell’impugnato D.M. 30 settembre 2010, con il quale era stata approvata la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, e del successivo D.M. 26 novembre 2010, nella parte contestata meramente confermativo, il T.A.R. ha, preliminarmente, respinto alcune eccezioni in rito formulate dalla Cantine dei Marchesi di Barolo ed ha poi ritenuto fondato, nel merito, il primo motivo del ricorso, «con cui sono stati dedotti il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed il vizio di violazione di legge in quanto le denominazioni individuate dal provvedimento impugnato, oltre a non considerare quanto constatato dal Comune e dai privati, confonderebbero le denominazioni assegnate alle diverse zone, comportando confusione per il consumatore e, quindi, violando la ratio della normativa comunitaria e nazionale in materia».

2.1.- In particolare, dopo aver ricordato che la menzione geografica aggiuntiva ha lo scopo di esaltare maggiormente il legame tra il prodotto ed il territorio e, conseguentemente, ha la funzione di indicare in etichetta informazioni più chiare per il consumatore, il T.A.R. ha ritenuto che sussisteva una «sostanziale differenza tra il Barolo prodotto nell’area “Cannubi” tout court e quello prodotto con uve cresciute sulla stessa collina, ma nelle diverse sottozone “Boschis”, “Muscatel”, “San Lorenzo” o “Valletta”», tenuto conto che «accanto alla storicità delle denominazioni, è riconosciuto un fattore di differenza, definito “effetto suolo”, sebbene lo stesso sia poi ritenuto non significativo».

Il T.A.R. ha quindi concluso sostenendo che «gli elementi probatori forniti dai ricorrenti e dall’interventore ad adiuvandum siano prevalenti su quelli forniti dalle controparti ed idonei a dimostrare la carenza di istruttoria dell’azione amministrativa e la conseguente violazione della ratio della normativa in materia. D’altra parte, ove le sottozone fossero qualitativamente identiche, ha aggiunto il T.A.R., «non sarebbe dato comprendere l’interesse a potersi fregiare della menzione aggiuntiva “Cannubi” tout court, che nulla aggiungerebbe in termini di pregio del prodotto rispetto alle altre menzioni aggiuntive della collina Cannubi, mentre … l’eventuale pregiudizio derivante dalla indicazione “Muscatel” fuoriesce dal thema decidendum del … giudizio e potrebbe essere, ove del caso, neutralizzato attraverso la modifica del nome della specifica sottozona».

3.- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, con appello incidentale, la società Cantine dei Marchesi di Barolo hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

All’appello si oppongono la Cantina Mascarello e gli altri proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino ricorrenti nel giudizio di primo grado, nonché il Comune di Barolo e Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe.

4.- Prima di passare all’esame della questione centrale sollevata con il presente ricorso, devono essere respinte le questioni sollevate sulla giurisdizione del giudice amministrativo dalla appellante incidentale Cantine dei Marchesi di Barolo.

Come ha già ampiamente chiarito il T.A.R. per il Lazio, con motivazioni condivisibili, si deve ritenere che sulla questione sussista la giurisdizione del giudice amministrativo essendo stato impugnato un atto di natura amministrativa del quale è stata lamentata l’illegittimità da proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino che nei confronti di tale atto hanno una posizione di interesse legittimo.

Né la sentenza del T.A.R. per il Lazio può ritenersi affetta dal vizio di eccesso di giurisdizione, per gli effetti prodotti dalla decisione sulla etichettatura e sulla commercializzazione del vino, essendosi il giudice di primo grado limitato a verificare la legittimità dell’azione dell’Amministrazione.

5.- Nel merito, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la società Cantine dei Marchesi di Barolo hanno, in primo luogo, sostenuto che la decisione del T.A.R. è stata determinata da un erroneo riferimento alla normativa dettata per la disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive.

5.1.- In proposito, il T.A.R. per il Lazio, dopo aver sommariamente ricordato le varie fasi del procedimento che si era concluso con l’emanazione del D.M. impugnato, ha richiamato le diverse disposizioni regolanti la materia.

Innanzitutto l’art. 30 del d.lgs. n. 30 del 2005, modificato dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 131 del 2010, secondo cui, «salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica».

Anche l’art. 118 bis del Reg. CE 22.10.2007 n. 1234/2007, come ricordato dal T.A.R., stabilisce che le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche ed alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo sono basate sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori nonché sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati e sulla promozione della produzione di prodotti di qualità consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

5.2.- La disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive nella legislazione nazionale è stata dettata prima dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992 e, successivamente, dal d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

5.3.- In particolare, l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 61 del 2010 prevede che «soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate».

Anche l’art. 4, comma 3, della legge n. 164 del 1992 prevedeva che «nell’ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine…».

5.4.- Il comma 3 dell’art. 4 del d. lgs. n. 61 del 2010 stabilisce poi che «i nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP» e il successivo comma 4 prevede che «la possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa».

L’art. 7, comma 1 della legge n. 164 del 1992, a sua volta, prevedeva che «le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto».

5.5.- Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si deve anche precisare che, sebbene il D.M. impugnato sia stato emanato quando già era entrato in vigore il d. lgs. n. 61 del 2010, gran parte del procedimento che ha portato all’emanazione del D.M. si è svolto nella vigenza della legge n. 164 del 1992.

Peraltro, ai fini della presente decisione non appaiono rilevanti le modifiche apportate dal nuovo decreto legislativo alle precedenti disposizioni regolanti la materia.

In particolare non appare rilevante (per quanto sarà meglio chiarito in seguito) la circostanza che per l’identificazione di una menzione geografica aggiuntiva, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge n. 164 del 1992, non occorreva che questa corrispondesse necessariamente ad una circoscrizione amministrativa predefinita, ma risultava comunque necessario un preciso collegamento con il territorio di riferimento.

6.- In ogni caso, sulla base delle suindicate disposizioni, i concetti di sottozona e di indicazioni geografiche tipiche devono essere tenuti distinti, in quanto le sottozone, oltre ad essere caratterizzate da determinate peculiarità, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e devono essere più rigidamente disciplinate. Mentre possono essere utilizzati nomi geografici tipici aggiuntivi per contraddistinguere i vini derivanti da determinate aree di produzione anche in assenza di una particolare e più rigida regolamentazione contenuta nel disciplinare.

7.- L’indicazione geografica aggiuntiva ha quindi la funzione (più limitata) di indicare con più esattezza il luogo di produzione e consente una più precisa qualificazione del prodotto. Anche l’individuazione di sottozone determina, come si è detto, una più precisa indicazione del luogo di produzione, ma, a differenza dell’indicazione geografica aggiuntiva, per le sottozone il disciplinare di produzione prevede anche una diversa modalità produttiva che determina (anche per questo) una più precisa caratterizzazione del prodotto.

8.- E’ del tutto ovvio che una differenza qualitativa (più o meno marcata) può esservi anche fra vini prodotti nella stessa zona o sottozona (o con una stessa indicazione geografica aggiuntiva), potendo ogni vino distinguersi per le sue caratteristiche al sapore o all’olfatto.

9.- Ciò premesso, nella fattispecie, la questione in esame riguarda l’individuazione, nell’allegato all’impugnato D.M., di alcune indicazioni geografiche aggiuntive (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”), previste per i vini prodotti nella collina “Cannubi”, e ciò al fine di consentire ai produttori di meglio precisare la provenienza delle uve utilizzate ed ai consumatori di conoscere con maggiore precisione dove sono raccolte le uve utilizzate per il vino.

Non risulta invece, a rigore, corretto l’uso per la suddetta classificazione del termine di sottozone, così come disciplinato nella suindicata normativa, considerato che il disciplinare di produzione del vino Barolo, oggetto del D.M. impugnato, non prevede differenze fra le produzioni nelle diverse aree in questione.

10.- Sulla base di tali premesse, la Sezione ritiene che le conclusioni raggiunte dal T.A.R., partendo dalla considerazione che ad indicazione geografica aggiuntiva corrisponde un vino diverso, anche sotto il profilo degli effetti legali, non possono essere condivise, come è stato sostenuto dagli appellanti.

11.- Nella specie la questione oggetto del ricorso è sorta perché l’utilizzo dell’indicazione geografica aggiuntiva “Cannubi Muscatel” per i vini prodotti in quella specifica area della collina dei Cannubi, secondo la società Cantine dei Marchesi di Barolo, che produce vino in prevalenza da vigneti collocati nella zona Muscatel della collina dei Cannubi, anziché costituire una indicazione ulteriore, a vantaggio del produttore e del consumatore, avrebbe potuto determinare gravi danni per il produttore e, al tempo stesso, confusione per il consumatore a causa del richiamo al termine Muscatel, che, nel gergo comune, è associato al vino moscato che ha caratteristiche notoriamente molto diverse da quelle proprie del vino barolo.

La società Cantine dei Marchesi di Barolo, che ha pacificamente utilizzato, fino alla determinazione in questione, il nome Cannubi per indicare la provenienza dalla collina Cannubi del suo barolo (per la verità in alcun casi, in passato, anche con l’aggiunta del toponimo Muscatel), ha, infatti, evidenziato agli organismi competenti che avrebbe potuto subire grave danno se fosse stata costretta ad utilizzare anche il termine Muscatel, in ragione della confusione che tale nome avrebbe potuto ingenerare negli acquirenti.

12.- In effetti, il problema posto dalla Cantine dei Marchesi di Barolo non poteva ritenersi irrilevante: perché mentre un esperto di vini non avrebbe difficoltà a comprendere le diverse tipologie di vino, la gran massa di consumatori (meno esperta) facilmente potrebbe essere indotta a ritenere che con l’indicazione aggiuntiva “muscatel” il vino prodotto potrebbe appartenere alla categoria dei moscati o comunque avere caratteristiche assimilabili a quella tipologia.

Anche il reg. CEE 3201/90, richiamato nei suoi atti dalla Cantine dei Marchesi di Barolo, aveva previsto, quali sinonimi delle varietà di vino moscato, i nomi “moscatello”, “muscat” e “muskateller”. Sempre l’appellante Cantine dei Marchesi di Barolo ricorda che Muscatel richiama il nome latino del vitigno moscato “Muscatellum”, ed ha una forte somiglianza fonetica con “Muscadelle”, una varietà di uva bianca coltivata nelle regioni francesi Bordeax e Bergerac, per la produzione di vini bianchi, sia dolci che secchi.

E’ quindi evidente l’esigenza della società Cantine dei Marchesi di Barolo di non essere costretta ad utilizzare una denominazione geografica aggiuntiva, che, senza indicare una diversa tipologia di produzione, può determinare una possibile confusione con i vini moscati, laddove hanno evidentemente diverse regole di produzione e tutt’altro mercato.

13.- Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come anche il T.A.R. ha riconosciuto nella sua decisione, può esercitare in materia poteri discrezionali (che ovviamente sono sindacabili davanti al giudice della legittimità per errori di fatto o per illogicità), ritiene la Sezione che non possa ritenersi viziata la determinazione impugnata che, a seguito delle valutazioni compiute dal Comitato Nazionale Vini (da ultimo nelle riunioni del 6 e 7 luglio 2010) e tenuto conto che non erano state individuate anche differenze nel disciplinare di produzione, ha ritenuto che, senza impedire agli altri produttori di poter aggiungere l’indicazione geografica aggiuntiva più specifica (fra quelle individuate), poteva essere tuttavia consentito (alla Marchesi di Barolo ed agli altri soggetti eventualmente interessati) di utilizzare (come avevano sostanzialmente sempre fatto) il più generico nome Cannubi (in alternativa al nome Cannubi Muscatel), e quindi di utilizzare, a secondo dei casi, le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi.

13.1.- Tale determinazione risulta, secondo questa Sezione, ragionevole ed esente da quei vizi che erano stati denunciati nel giudizio di primo grado e che il T.A.R. ha ritenuto meritevoli di considerazione.

Il vantaggio per i produttori (e per i consumatori) determinato dall’indicazione geografica aggiuntiva non poteva, infatti, causare anche un danno (per alcuni produttori e per gran parte dei consumatori) per la possibile confusione determinata dall’utilizzo di un nome che avrebbe potuto ingenerare confusione (per la circostanza invero del tutto particolare che una delle aree della collina Cannubi è individuata con il nome Muscatel).

13.2.- Con la soluzione adottata è stata invece garantita l’esigenza di gran parte dei produttori che si collocano nelle zone della collina Cannubi di meglio caratterizzare, anche con l’indicazione geografica aggiuntiva, il loro vino senza peraltro costringere tutti i produttori di quell’area ad utilizzare necessariamente le nuove indicazioni geografica aggiuntive.

14.- Non può sottacersi che anche la soluzione adottata può non essere del tutto soddisfacente perché, mentre consente ai produttori dell’area definita Cannubi tout court (cioè di quell’area da cui ha poi preso evidentemente nome l’intera collina) e ai produttori delle altre aree suindicate (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”) di veder evidenziata la provenienza del loro prodotto, consente anche a produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, di utilizzare il nome Cannubi (ritenuto evidentemente di maggior pregio), pur producendo prevalentemente in altre zone della collina.

Ma il problema, invero, determinato da circostanze del tutto particolari, può essere risolto, in una proporzionata comparazione degli interessi, non costringendo i produttori nell’area Muscatel ad utilizzare necessariamente tale nome aggiuntivo, come sostenuto dai ricorrenti in primo grado, ma con altre modalità che lo stesso Consorzio di Tutela potrebbe meglio individuare, consentendo, ad esempio, ai produttori dell’area definita Cannubi in senso stretto di utilizzare una ulteriore più specifica indicazione, ovvero prevedendo per chi, come le Cantine Marchesi di Barolo non produce, in prevalenza, nell’area Cannubi in senso stretto, di utilizzare una denominazione più generica (come “Collina dei Cannubi”).

14.1.- Inoltre, la possibilità di non utilizzare necessariamente una delle nuove indicazioni geografiche aggiuntive potrebbe essere limitata alle sole aziende che producono il loro vino nell’area individuata col nome Muscatel, per i quali si è posto uno specifico problema di confusione per i consumatori, che non sembra porsi per coloro che producono in altre aree della stessa collina alle quali sono stati assegnate le altre indicazioni geografiche tipiche prima richiamate.

15.- Non si ritiene abbia invece rilievo ai fini della soluzione della controversia la questione (che era stata pure sollevata) riguardante l’effettiva denominazione dei luoghi e la loro storicità che risulta comunque accertata, sia pure con qualche contrasto, dai competenti organismi all’esito di una complessa istruttoria.

16.- Per tutte le ragioni esposte, considerato che l’obiettivo primario delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali è quello di evitare confusione fra i consumatori e che lo scopo della contestata previsione del D.M. impugnato era proprio quello di evitare la confusione che si sarebbe potuta creare costringendo alcuni produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, ad utilizzare (necessariamente) nell’etichetta una indicazione geografica aggiuntiva (Muscatel), laddove avrebbe potuto alimentare confusione fra gli operatori e (soprattutto) nei consumatori, la Sezione ritiene che il D.M. impugnato non possa ritenersi emanato in carenza di istruttoria, come ritenuto dal T.A.R., né tantomeno possa ritenersi illogico.

17.- Né si ravvisano, nel procedimento seguito per l’emanazione del D.M. 30 settembre 2010, recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo” (né del successivo D.M. 26 novembre 2010, sul punto controverso meramente confermativo) i vizi procedimentali riproposti in appello dagli originari ricorrenti.

18.- In conclusione, l’appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012.

Deve essere invece respinto l’appello incidentale proposto dalla Cantina Mascarello e dagli altri proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino ricorrenti nel giudizio di primo grado.

Le spese di giudizio, considerata la particolarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013

Vino dealcolizzato

Vino dealcolizzato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolizzato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

 

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolizzato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolizzato

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

 

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.

 

 

Vino dealcolato

Vino dealcolato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolato:

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone attualmente alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.