Rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo

La rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo è di per sè assicurata dal rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione del settore


In merito alla rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo, il MIPAAF ha da tempo assunto la seguente posizione:

Il Dipartimento delle politiche di mercato(Mipaaf) – DGPA – Divisione PAGR. IX – con note prot. n. F/2972 del 6 dicembre 2004 e n. F/349 del 3 febbraio 2005, indirizzate anche alle associazioni di categoria, ha rappresentato la posizione della Commissione UE in materia di rintracciabilità per i vini. Al riguardo la citata Commissione ha precisato che già l’Ocm vitivinicola (Regolamento CE n. 1493/99 e relativi regolamenti di applicazione) ha assicurato, nell’ambito della speciale disciplina, la rintracciabilità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, stante le puntuali disposizioni presenti nelle citate norme di riferimento comunitario, non sussiste una particolare necessità di prevedere ulteriori e specifici obblighi normativi in attuazione del regolamento CE n. 178/2002. Inoltre, anche il settore vitivinicolo è assoggettato al D.Lgs. n. 190/2006 (disciplina sanzionatoria per le violazioni del Reg. CE 178/2002), fatto salvo quanto disposto dall’art. 7, paragrafo 3 riguardo alla specifica disciplina del settore vitivinicolo.

Quanto alla legislazione dell’Unione Europea, le principali norme di riferimento attualmente vigenti – che costituiscono la “speciale disciplina” a cui fa riferimento il MIPAAF – sono i seguenti regolamenti della Commissione, attuativi della OCM Vino 2013:

Ciò non esclude, comunque, che le imprese adottino volontariamente ulteriori sistemi per la rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Ad esempio, la certificazione UNI EN ISO 22005:2008

Detta  norma UNI fornisce i principi e specifica i requisiti di base per progettare ed attuare un sistema di rintracciabilità agroalimentare.

Un sistema di rintracciabilità è un’utile strumento per un’impresa operante nell’ambito della filiera agroalimentare.

Ciò serve per valorizzare particolari caratteristiche di prodotto (es. origine, caratteristiche peculiari degli ingredienti) e per soddisfare in modo efficace le aspettative del cliente, in particolare la Grande Distribuzione (GDO).

Detto sistema di certificazione – che comprende sia alimenti/bevande (quindi il vino) che mangimi – è applicabile sia ai sistemi di rintracciabilità delle filiere che a quelli delle singole aziende.

La progettazione di un sistema di rintracciabilità deve necessariamente definire i seguenti aspetti:
      • obiettivi del sistema di rintracciabilità
      • normativa e documenti applicabili al sistema di rintracciabilità
      • prodotti e ingredienti oggetto di rintracciabilità
      • posizione di ciascuna organizzazione nella catena alimentare, identificazione dei fornitori e dei clienti
      • flussi di materiali
      • le informazioni che devono essere gestite
      • procedure
      • documentazione
      • modalità di gestione della filiera

Si veda anche la guida predisposta da Unione Italiana Vini su rintracciabilita tracciabilita settore vitivinicolo.

Vino dealcolizzato

Vino dealcolizzato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolizzato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

 

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolizzato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolizzato

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

 

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.

 

 

Vino dealcolato

Vino dealcolato: con la PAC post-2020 è stata autorizzata la sua produzione e commercializzazione nella UE.


Vino dealcolato: nel contesto della  riforma della PAC post-2020 (adottata a fine giugno 2021) si è deciso di autorizzare la  produzione e commercializzazione.

Senza aggiungere nuove categorie di prodotti vitivinicoli, è stata consentita la dealcolazione (totale o parziale) di alcune di esistenti, e cioè:

      • “vino”,
      • “vino spumante”,
      • “vino spumante di qualità”,
      • “vino spumante di qualità del tipo aromatico”,
      • “vino spumante gassificato”,
      • “vino frizzante”,
      • “vino frizzante gassificato”

Dispone in proposito il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), che modifica nel seguente modo l’Allegato VII, parte II al regolamento UE/1308/2013

la parte II è così modificata:

i)

è aggiunta la frase introduttiva seguente:

«Le categorie di prodotti vitivinicoli sono quelle di cui ai punti da 1) a 17). Le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti.»;

Quanto al trattamento di dealcolizzazione, il regolamento UE/2127/2021 (art.1, comma 74), modifica nel seguente modo l’Allegato VIII, al regolamento UE/1308/2013:

la parte I è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole e dealcolizzazione»;

ii)

nella sezione B, punto 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta a un livello che essi determinano.»;

iii)

la sezione C è sostituita dalla seguente:

«C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere sottoposti ad acidificazione e a disacidificazione.

2.

L’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l, ossia di 53,3 milliequivalenti per litro.

3.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

4.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

5.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, e l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.»;

iv)

nella sezione D, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.»;

v)

è aggiunta la sezione seguente:

«E.   Processi di dealcolizzazione

È autorizzato ciascuno dei processi di dealcolizzazione sottoelencati, utilizzati singolarmente o congiuntamente con altri processi di dealcolizzazione elencati, per ridurre parzialmente o quasi totalmente il tenore di etanolo nei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1) e punti da 4) a 9):

a)

parziale evaporazione sotto vuoto;

b)

tecniche a membrana;

c)

distillazione.

I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L’eliminazione dell’etanolo nel prodotto vitivinicolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto di uve.»;

Le pratiche enologiche così ammesse  per la dealcolazione sono quindi le stesse previste dal Codice OIV per i trattamenti enologici per la “dealcoholisation of wines“, che sono poi le stesse consentite anche per la “Correction of the alcohol content in wines” (il Codice enologico UE regola quest’ultima nell’appendice 8 del suo allegato I, dove non vengono specificatamente individuate le techiche utilizzabili, ma si dice solo che esse possono essere utilizzabili da sole o congiuntamente).

Per contro, non potranno essere delacolate le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

      • “vino ottenuto da uve appassite”,
      • “vino di uve stramature”
      • “vino liquoroso”.

In precedenza non era lecito nè produrre nè commercializzare il vino delacolato nell’Unione Europea.

Ciò perché sino all’anno 2021 il vino dealcolato:

Per quanto concerne la dealcolazione (parziale o totale) ora autorizzata, è neccessario che i prodotti  – prima di tale processo – abbiano integrato i requisiti previsti dalla rispettiva categoria di appartenenza.

Sul piano pratico, ci si domanda come sia possibile rispettare i requisiti suddetti per i vini spumanti (a prescindere dall’origine naturale o artificiale del gas che ne determina la pressione), qualora la dealcolazione debba avvenire sul prodotto che ha “pienamente” raggiunto i requisiti previsti per la propria categoria di prodotto, i quali prevedono sempre la presenza di una pressione minima, che andrebbe poi persa durante il processo di dealcolazione.

In effetti, il tema è allo studio del gruppo di esperti degli Stati membri.

Nel Vademecum per la campagna vendemmiale 2022 (pag.17/18), il MIPAAF evidenzia poi vari ostacoli che l’attuale normativa italiana pone attualmente alla produzione di vino dealcolato/dealcolizzato, derivanti dal fatto che essa è ancora strutturata in modo coerente a quanto disponeva in precedenza la legislazione UE, che non ammetteva tali tipologie di prodotti.

Si ricorda che  l’art.82 del medesimo regolamento (UE) 1308/2013 vieta la produzione e la commercializzazione dei prodotti non conformi agli standard previsti in dette definizioni.

Analogo discoso vale per i vini aromatizzati (disciplinati invece dal regolamento UE 251/2014), a sua volta modificato dai citato regolamento UE/2127/2021 (art.3 e seg).


 

Tale riforma appare peraltro coerente con i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la lotta contro il cancro, ove viene evidenziato come il consumo  nocivo di alcol può contribuire all’insorgere di tale malattia.

3.3.   Ridurre il consumo nocivo di alcol 

I danni derivanti dal consumo di alcol rappresentano un serio problema di salute pubblica nell’UE. Nel 2016 il cancro è stato la principale causa dei decessi attribuibili all’alcol, con una percentuale del 29 %, seguito da cirrosi epatica (20 %), malattie cardiovascolari (19 %) e traumi (18 %). La Commissione aumenterà il sostegno agli Stati membri e ai portatori di interessi affinché attuino le migliori pratiche e le attività di sviluppo delle capacità per ridurre il consumo nocivo di alcol, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tra questi, il conseguimento di una riduzione relativa di almeno il 10 % dell’uso nocivo di alcol entro il 2025. Inoltre la Commissione riesaminerà la legislazione dell’UE sulla tassazione dell’alcol e sugli acquisti transfrontalieri di prodotti alcolici da parte di privati, assicurandosi che rimanga adatta allo scopo di bilanciare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di protezione della salute.

Per ridurre l’esposizione dei giovani alla promozione commerciale di alcol, la Commissione controllerà attentamente gli effetti prodotti dall’attuazione della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi sulle comunicazioni commerciali delle bevande alcoliche, anche sulle piattaforme di condivisione di video online. A tal fine collaborerà con gli Stati membri e con il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e i portatori di interessi per incoraggiare iniziative di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione riesaminerà inoltre la sua politica di promozione delle bevande alcoliche e, in aggiunta, proporrà l’obbligo di indicare l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale sulle etichette delle bevande alcoliche entro la fine del 2022, e le avvertenze sanitarie entro la fine del 2023. Sarà anche fornito sostegno agli Stati membri affinché realizzino interventi brevi sull’alcol, basati su dati concreti, presso le strutture di assistenza sanitaria di base, sul luogo di lavoro e presso i servizi sociali.

 

 

Contraffazione indicazioni geografiche

In Italia la contraffazione indicazioni geografiche è punita dal codice penale, che la considera un reato.


L’art.517-quater c.p. sanziona così la contraffazione indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e del vino:

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

 

Una circostanza attenuante è poi prevista dal successivo art. 517-quinquies del codice penale, che così sancisce:

Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.


La tutela penale delle indicazioni geografiche trova in Italia altro strumento nell’art.515 del codice penale, che punisce la frode in commercio.

In effetti, tale reato punisce alcune condotte che possono pregiudicare i prodotti recanti una indicazione geografica: ad esempio, l’immettere in commercio come prodotto DOP un vino vinificato senza rispettarne il relativo disciplinare (il che significa anche il vinificarlo al di fuori della zona di produzione prevista dal disciplinare stesso).

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065


Attualmente è in discussione in Parlamento la riforma dei reati alimentari, che interesserà anche questa materia.

Disegno legge su riforma reati alimentari



MIPAAF - Lotta alla contraffazione

MIPAAF - Desk Anticontraffazione On-Line

Ufficio Brevetti Italiano - Lotta alla contraffazione



Revisione regime UE indicazioni geografiche

Nel dicembre 2023 è stato raggiunto l’accordo interistituzionale per una completa  revisione regime UE indicazioni geografiche.


L’accordo interistituzionale dell’11 dicembre 2023.

.

In base all’accordo tra le istituzioni europee, la revisione regime UE indicazioni geografiche avverrà mediante un nuovo regolamento, che modificherà quello sulla OCM Unica (ove sono attualmente contenute le norme sulle DOP Vini) ed abrogherà quello sulle DOP alimentari e per i vini aromatizzati.

La disciplina per il riconoscimento e la tutela delle DOP di tutti i citati prodotti confluirà dunque in un unico regolamento, il cui testo sarà quello adesso concordato tra le istituzioni dell’Unione Europea.

Per contro, la definizione delle DOP e IGP per i vini resterà quella contenuta nella OCM Unica (regolamento UE/1308/2013, sebbene con le modificazione che verranno introdotte per effetto della riforma in questione.

Accordo interistituzionale UE su riforma DOP-IGP

Il futuro regolamento unitario rappresenta il punto di arrivo della proposta di riforma a suo tempo formulata dalla Commissione UE, la quale valorizzava fra l’altro i profili di sostenibilità delle filiere per i prodotti a denominazione di origine.

Proposta revisione disciplina UE su IGP

 

La riforma della PAC post-2020 (PAC 2023-2027) aveva invece portato ad una lieve revisione regime UE indicazioni geografiche.

.

Ciò era avvenuto per effetto del  Regolamento UE/2117/2021, che modificava i regolamenti:

    • UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
    • UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,
    • (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
    • (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

Per quanto concerne la revisione regime UE indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo, rilevano i commi 20 e 21 dell’art.1 di detto regolamento UE/2117/2021, che così modificano le pertinenti norme del regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica

l’articolo 93 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

“denominazione d’origine”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 92, paragrafo 1:

i)

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii)

originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

iii)

ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iv)

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

b)

“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

i)

le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

ii)

originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;

iii)

ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iv)

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

v)

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di vinificazione, ad eccezione della vendemmia dell’uva non proveniente dalla zona geografica interessata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dei processi successivi alla produzione.»;

21)

l’articolo 94 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni d’origine o indicazioni geografiche comprendono:»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

i)

per quanto riguarda una denominazione d’origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), sebbene i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui al tale punto;

ii)

per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);»;

ii)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Il disciplinare può contenere una descrizione del contributo della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al secondo comma, lettera b), mutatis mutandis e, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.»;



La revisione regime UE indicazioni geografiche era stata preannunciata dalla Commissione Europea come un’azione rientrante nella sua nuova strategia “from farm to fork” (“dal produttore al consumatore”), ispirata al più ampio orientamento del cosiddetto “green deal”.

L’idea di fondo è valorizzare i principi ambientali favorendo l’economica circolare e creando un regime alimentare sostenibile, che dovrebbe dunque divenire il fulcro dell’intero sistema

Con specifico riferimento alla riforma della legislazione dell’Unione Europea in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (per vini, alimenti e bevande spiritose), la  Commissione aveva pertanto annunciato che la propria azione «consoliderà il quadro legislativo sulle indicazioni geografiche  e, ove opportuno, includerà specifici criteri di sostenibilità» (pag.14 della Cominicazione sulla strategisa “from farm to fork”).

 

La Commissione si proponeva infatti di promuovere una riforma che:

    • migliori la produzione sostenibile nell’ambito dei regimi di qualità (DOP e IGP);
    • perfezioni l’applicazione della normativa
    • conferisca  potere alle associazioni di produttori
    • riduca i furti via Internet
    • adatti meglio i regimi di qualità ai produttori in tutte le regioni dell’UE
    • riveda le modalità per promuovere e proteggere gli alimenti tradizionali dell’UE
    • acceleri le procedure di registrazione.

Revisione regime UE indicazioni geografiche



Conseguentemente, la Commissione UE ha adesso presentato una proposta per la riforma della disciplina in materia di IGP (Indicazioni Geografiche Protette), la quale presenta tra l’altro la caratteristica di  concernere:

      • il vino, le bevande spiritose e gli alimenti
      • i profili di sostenibilità

Proposta revisione disciplina UE su IGP



Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Uniseco EU Project


Progetto VIVA - Sostenibilità della Vitivinicultura in Italia


Nel frattempo, l’Italia ha già intrapreso una propria strada per quanto concerne la sostenibilità, intesa in senso più esteso, poiché non legata ai disciplinari dei vini FDOP e IGP.

Infatti, al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo nel settore vitivinicolo, mediante l’art.224-ter della legge del 18 luglio 2020 n°77 (Sostenibilita’ delle produzioni agricole) è stato istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, inteso  come l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico disciplinare di produzione.

La valutazione dell’apposito disciplinare è damandata ad un sistema di sistema di monitoraggio della sostenibilità delle aziende della filiera vitivinicola italiana.

Compete al MIPAAF (sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) stabilire le norme attuative, compito adempiuto mediante il decreto 23/06/2021 n.288989, il quale dispone sulle seguenti materie:

A) Sistema di certificazione della filiera vitivinicola:

        • Il sistema di certificazione della filiera vitivinicola utilizza le modalità e la procedura del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

B) Compiti del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CosVi):

        • definizione del disciplinare della sostenibilità vitivinicola;
        • definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità della filiera vitivinicola;
        • individuazione degli indicatori necessari alle valutazioni della sostenibilità della filiera vitivinicola;
        • supporto al MIPAAF nella fase di confronto e discussione del partenariato economico e sociale sui contenuti del disciplinare.

C) Composizione del Comitato:

        • coordinato dal Direttore della direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea, il comitato è composto da:
            • due rappresentanti del MIPAAF;
            • quattro rappresentanti delle Regioni e Provincie autonome;
            • due esperti del CREA;
            • un rappresentante di Accredia;
            • a titolo consecutivo, un rappresentante per ciascuno dei sistemi di valutazione della sostenibilità facenti parte del Gruppo di lavoro per la sostenibilità in viticoltura esistenti a livello nazionale alla data di entrata in vigore del decreto.

D) Disciplinare della sostenibilità vitivinicola

        • contiene l’insieme delle regole produttive e di buone pratiche finalizzate a garantire il rispetto dell’ambiente, la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela dei lavoratori e dei cittadini, un adeguato reddito agricolo.
        • è sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale. In sede di prima applicazione, il disciplinare fa riferimento alle linee guida di produzione integrata per la filiera vitivinicola.

E) Adesione al Sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola

        • volontaria
        • può avvenire da parte di aziende singole o associate.
        • modalità di adesione: quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).

F) Indicatori

      • individuati dal CosVi
      • successivamente approvati con decreto del MIPAAF, sentito il ministero della Transizione Ecologica (istituito in sostituzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

 

Per completare il sistema di certificazione del Vino sostenibile seguiranno altri due provvedimento, costituita da:

    • pubblicazione del disciplinare di produzione per il vino sostenibile (ove verranno indicate le modalità di produzione ed i requisiti del prodotto);
    • individuazione degli indicatori di monitoraggio (necessari per valutare i risultati raggiunti).

 

 

 

 

Modifica disciplinari vini DOP IGP

Modifica disciplinari vini DOP IGP: il Consiglio di Stato individua i soggetti cui compete decidere.


In relazione alla modifica disciplinari vini DOP IGP, dispongono il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione e quello di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, entrambe del 17 ottobre 2018.

Essi distinguono due fasi nella procedura: quella nazionale (la cui disciplina è lasciata ai singoli Stati) e quella unionale (regolata invece da detti Regolamenti).

Per quanto concerne la fase nazionale della procedura, in Italia dispone il D.M. 6 dicembre 2021, che ha sostituito il DM 7 novembre 2012.

Interpretando tali previgenti previsioni, il Consiglio di Stato si è pronunciato in due sentenze, nelle quali viene essenzialmente rilevato che il potere decisionale compete ai produttori di ogni singola DOP o IGP.

Trattasi delle sentenze, rispettivamente  sul caso delle modifiche al disciplinare di produzione

Sopratutto nella prima di esse (caso Asti DOCG), il Consiglio di Stato ha stabilito che è l’assemblea dei produttori – associati o meno nel relativo Consorzio di tutela – cui compete la decisione.

Nella seconda sentenza (caso Terre Siciliane), il Consiglio di Stato ha sì ribadito il principio, ma ha anche esaminato in quali circostanze un Consorzio ovvero un’Associazione che riunisce i produttori può promuovere la modificazione del disciplinare, senza nemmeno dover allegare la documentazione attestante i voti espressi dalla competente assemblea dei produttori: basta infatti che lo statuto dell’associazione ovvero del consorzio legittimi l’organismo a presentare “tutte le domande” per la modifica del disciplinare.

Come tuttavia dimostra il precedente caso dell’ASTI DOCG, risiede proprio lì il punto delicato.

In caso di modificazioni controverse, può infatti mancare trasparenza tra quanto avviene in sede di assemblea e quanto invece emerge dagli atti posti in essere dagli organi dirigenziali associativi o consortili, sulla cui base prende però avvio la procedura di modificazione del disciplinare.

Nel caso dell’ASTI DOCG, il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato:

“8.4. Tuttavia, contrariamente a quanto comunicato dal Presidente del Consorzio, non era vero quanto dichiarato che “..il succitato disciplinare di produzione che recepisce le risultanze della già citata Assemblea consortile del 28 aprile ultimo scorso, con l’integrazione all’articolo 3 della puntuale precisazione delle zone inserite, corredato della relativa cartografia..” fosse stato approvato dalla Assemblea.

Infatti, e qui si torna alla domanda-proposta di modifica del disciplinare l’Assemblea non aveva approvato la estensione della zona di produzione ad una area definita, ma aveva rimesso invero con non poca ambiguità “agli organi della filiera” la individuazione dell’area di cui chiedere la estensione approvando ora per allora l’area che gli stessi avrebbero individuato. Né la perizia Corino del 2007 individuava alcuna area definita.

Infatti dall’estratto del verbale del 28 aprile 2010 in cui si era riunita l’Assemblea generale ordinaria dei consorziati per deliberare, tra l’altro, sulle modifiche al disciplinare di produzione Asti DOCG risulta che era stata approvata la seguente proposta: “..il consorzio rinuncia ai ricorsi pendenti e nell’ambito del parere che l’Assessore Regionale dovrà richiedere il Consorzio dichiara l’adesione a quelle che saranno le decisioni prese dagli organi competenti nell’ambito della filiera e cioè già esprime fin d’ora il proprio assenso’, su questo deve esprimersi l’assemblea qui riunita”.

Ne consegue che la proposta relativa alla delimitazione del territorio del Comune di Asti da inserire tra le zone di produzione dell’Asti DOCG era stata delegata agli organi competenti nell’ambito della filiera, ma il Presidente del Consorzio nella lettera di cui sopra del 22 ottobre 2010, omettendo il richiamo agli organi della filiera, ha trasmesso un testo dell’art. 3 recante un elenco di frazioni comunali, tra cui quelle di proprietà dell’Azienda appellante, che alterava il senso della delibera assembleare: il lungo elenco di frazioni comunali indicate nella nota del Presidente del Consorzio del 22 ottobre 2010 era stato prodotto dal dott. Corino solo nell’ottobre 2010 e comunque sulla base di una istruttoria successiva alla delibera assembleare e non poteva quindi essere stato esaminato e approvato dalla Assemblea tenutasi sei mesi prima, il 28 aprile 2010, né trasmesso alla Regione e al Ministero il 29 aprile 2010″.

 

Nel caso Terre Siciliane IGP e Sicilia DOC il Consiglio di Stato ha invece sancito:

“Sotto il primo profilo, non era necessaria la produzione della delibera assembleare da parte dell’Associazione dei viticoltori richiedente la modifica del disciplinare.

L’art. 10 del citato DM 7.11.2012, ai fini della documentazione da produrre, rinvia all’art. 4, comma 2, che concerne la domanda di protezione, precisando che la documentazione deve essere rapportata alle modifiche proposte (art. 10, comma 3).

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del D.M. 7 novembre 2012, che in tal senso dispone espressamente, non occorre la produzione di una delibera assembleare se viene prodotto l’atto costitutivo o lo statuto che legittima la presentazione di modifiche al vigente disciplinare.

Non è contestato che l’Associazione abbia allegato alla proposta di modifica copia del proprio atto costitutivo e statuto, che all’art. 3, lett. a) prevede la presentazione di tutte le modifiche che saranno ritenute utili e necessarie al vigente disciplinare di produzione (doc. allegato 2 depositato dall’appellata il 24.2.2020).

A fronte del chiaro disposto normativo che attribuisce alla norma statutaria la scelta e a fronte del chiaro disposto dello Statuto che legittima “tutte le modifiche” al disciplinare, non occorre altra specificazione della volontà da parte dell’Assemblea caso per caso.

6.4. – Inoltre, sotto il profilo della rappresentatività, l’Associazione ha presentato un elenco numerosissimo di produttori che hanno espressamente aderito, sottoscrivendole, alle visionate modifiche del disciplinare (la percentuale sia dei produttori che delle superfici nel prospetto allegato in I grado dall’odierna Associazione appellante superava il 40%).

L’elenco verificato dalla Regione e trasmesso al Ministero con nota del 28 giugno 2016 prot. 33622 (doc. 19 – produzione ricorrente in I grado del 13.7.2017) e il prospetto riepilogativo allegato (doc. 19 bis) evidenziano una percentuale di rappresentatività (sebbene inferiore a quella indicata dal predetto prospetto dell’Associazione proponente) più che sufficiente e ben superiore a quella (20 %) prescritta dalle vigenti norme: il 22,439% dei viticoltori per il 2013 e il 28,268% per il 2014, il 24% delle superfici rivendicate nel 2013 e il 28% delle superfici nel 2014, biennio di riferimento, in quanto “ultimo” biennio per cui si dispone di dati produttivi definitivi, inviati tramite SIAN ed elaborati da AGEA.

Tale elenco verificato dalla Regione è sufficiente a comprovare la richiesta rappresentatività, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 4, lett. c) del D.M. 7.11.2012.

6.5. – Circa la controversa circostanza della “cancellazione di oltre 18.000 soggetti iscritti” che avrebbe ripercussioni sul calcolo matematico della rappresentatività, la sentenza ha ritenuto fondato il motivo per il fatto che l’Amministrazione regionale non ha presentato difese né chiarimenti in ordine al motivo di contestazione.

Ritiene il Collegio che, a fronte delle risultanze degli allegati alla nota di trasmissione dalla Regione al Ministero del 28 giungo 2016, prot. 33622, contenenti le firme dei soggetti che hanno avallato la richiesta di modifica del disciplinare IGT e, in particolare, del prospetto riepilogativo di “fonte IRVO” (organismo di controllo), non è sufficiente a contestarne l’attendibilità il mero riferimento alla richiesta rivolta dal Dirigente Area 7 dell’Assessorato Agricoltura della Regione al Servizio competente ai fini della “cancellazione di soggetti iscritti allo schedario che non abbiano fatto richiesta di cancellazione” (riferimento alla nota prot. 29708 del 10 giugno 2016, contenuta nella nota n. 30495 del 14.6.2016 con cui la Regione ha trasmesso l’istanza di modifica del disciplinare IGT al Ministero).

La contestazione così formulata è generica.

La ricorrente Duca di Salaparuta S.p.a., per assolvere all’onere della prova, avrebbe dovuto dimostrare che l’elenco trasmesso dalla Regione al Ministero non era conforme alle risultanze dello schedario viticolo alla data di presentazione della domanda di modifica del disciplinare, il 18 marzo 2016.

In ogni caso, la rappresentatività va calcolata in riferimento ai soggetti e alle superfici che hanno formato oggetto di rivendicazione e in questi termini è l’attestazione della Regione”.

Mediante quest’ultima decisione, il Consiglio di Stato pone a carico dei ricorrenti onoreri probatori non indifferenti.



Merita evidenziare che i disciplinari sono tutt’altro che una cosa statica, come mostra il registro delle richieste di loro modifica (che, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono in modo non conflittuale ) tenuto dal MIPAAF.

Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP

Disciplinari


Nel marzo 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento di Consiglio e Parlamento UE, il quale dovrebbe riunire in un unico testo la procedura per la registrazione di tutte le DOP e IGP (dunque non solo quelle dei vini, ma anche quelle per le bevande spititose e gli alimenti) nonché per le modifiche dei relativi disciplinari, che resterebbe comunque sempre distinta tra fase nazionale e fase unionale.