Contratto soccida modello

Modello per concedere in soccida un allevamento di bestiame (contratto soccida modello)

 


CONTRATTO DI SOCCIDA

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidante”;

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidario

dall’altra parte

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l’allevamento di ___________________. (es. bovini / suini da ingrasso, ecc.).

L’allevamento condotto si sviluppa in ___ cicli della durata media di _____ giorni/mesi. La facoltà dopo il 1° ciclo di rescindere o proseguire tale contratto, spetta solo ed unicamente alla parte soccidante.

I capi di bestiame da immettere per ogni ciclo sono pari a n.______. Il primo ciclo di allevamento avrà inizio il ________________.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per un anno, pari a n.____ cicli consecutivi e così di seguito per identico periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti almeno _____ mesi prima della data di inizio dell’ultimo ciclo; la durata del ciclo in linea di norma è pari a quella stabilita dalla normativa fiscale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto

Viene stipulato un contratto di soccida semplice, a norma degli articoli 2170 e seguenti del codice civile, ai seguenti patti e condizioni:

2) Stima Iniziale

All’inizio di ogni ciclo, la stima iniziale equivale al numero degli animali conferiti, risultanti dalle bolle e relative fatture di acquisto dei fornitori o di trasferimento degli altri allevamenti. Da detti documenti si potrà desumere il numero, la razza, la qualità ed il peso. Resta ovviamente inteso che gli animali resteranno nella titolarità del soccidante e che la stima ed il conferimento non trasferiscono la proprietà degli animali dal soccidante al soccidario.

3) Luogo dell’allevamento

L’allevamento viene esercitato in n. __ capannone/i

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) , Via …………………….

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) – Via …………………….

4) Direzione dell’allevamento

Come previsto dall’art. 2173 del Codice Civile, spetta alla parte soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.

La soccidante si avvale, per tutta la durata del contratto, della collaborazione dei propri Tecnici, i quali devono avere libero accesso ai luoghi di allevamento, al fine di verificare e garantire in ogni momento la regolare conduzione della gestione in soccida.

In particolare la parte soccidante può:

I) subordinare la scelta dei prestatori di lavoro, da parte dei soccidari, per le esigenze dell’allevamento;

II) ispezionare tramite servizi tecnico-veterinari, prima dell’inizio del 1° ciclo di produzione, i locali messi a disposizione e destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prestazioni tecniche e sanitarie;

III) rilasciare per iscritto regolare nulla osta alla idoneità dei locali;

IV) controllare tramite il servizio tecnico-veterinario che le attrezzature, le mangiatoie, gli abbeveratoi, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro mezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;

V) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il parere favorevole del servizio tecnico;

VI) sospendere i termini dell’accordo sino a quando il soccidario non provveda a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;

5) Obblighi del soccidante

Il soccidante provvederà a fornire e a garantire:

a) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite;

b) i mangimi e i medicinali prescritti dal servizio tecnico veterinario incaricato dal medesimo soccidante;

c) l’assistenza tecnico-veterinaria necessaria al miglior andamento dell’allevamento;

d) il trasporto e la consegna degli animali, mangimi e dei medicinali all’allevamento. La parte soccidante provvederà a dare tempestiva comunicazione qualora, per causa di forza maggiore non fosse in grado di provvedere o garantire la fornitura e/o consegna dei prodotti suindicati. In tale caso, l’approvvigionamento resterà a carico della parte soccidaria con onere di rimborso.

e) l’eventuale documentazione richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”;

f) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

6) Obblighi del soccidario

La parte soccidaria è tenuta, per la conduzione dell’allevamento, a tenere, sotto la propria responsabilità, ed a mettere a disposizione:

a) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario incaricato dal soccidante;

b) il personale necessario allo svolgimento della attività di allevamento;

c) predisporre le operazioni ordinarie e straordinarie all’allevamento;

d) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile. A mettere a disposizione, inoltre, tutto quanto necessario per una buona conduzione dell’allevamento;

e) provvedere allo smaltimento delle deiezioni provenienti dall’allevamento e, a tale proposito, il soccidario è obbligato a richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative dalle autorità competenti in materia sanitaria. Inoltre, è a carico del soccidario la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e la loro constante manutenzione, onde mantenere sempre tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

f) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

g) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante. E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa espressa autorizzazione del soccidante, di somministrare alimenti diversi a quello forniti dal soccidante;

h) il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario e in conformità delle norme antincendio e antinfortunio vigenti.

i) La vaccinazione ordinaria, prevista per la tipologia di animali conferiti, con le modalità e tempi indicati dal servizio tecnico-veterinario, ovvero le vaccinazioni per ogni altra malattia di cui si ravvisasse la necessità ricorrere secondo il giudizio del servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

Vi impegnerete altresì a:

l) Prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati della parte soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici;

m) Consegnare i capi di cui si dovesse rendere necessario l’abbattimento, sia per ragioni sanitarie, sia perché ritenuti inidonei al proseguimento del processo produttivo o alla convivenza con gli altri soggetti;

n) Custodire ed a disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria, e con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione dei capi per nessun motivo.

Il soccidario, infine, dovrà osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

o) Prendere in cura e custodire gli animali destinati all’allevamento e tutto il materiale ricevuto, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;

p) Registrare tutti gli animali deceduti, dandone tempestiva comunicazione al servizio tecnico-veterinario indicato ed incaricato dal soccidante, e tenendo la carcassa a loro disposizione per eventuali controlli. Le attestazioni di mortalità possono risultare dai seguenti documenti che essere tempestivamente inoltrati alla soccidante:

I) certificati di mortalità rilasciati dal servizio tecnico competente in materia;

Il) documenti rilasciati da ditte autorizzate al ritiro delle carcasse;

III) Provvedere, a propria cura, allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

q) Adempiere alle norme stabilite dai Decreti Legge n. 54 del 30/12/92 e n° 146 del 26/03/2001, e D.L. n. 53 del 28/02/2004, che fanno esplicito riferimento alle norme riferite al “benessere degli animali”.

r) comunicare tempestivamente al nostro apposito ufficio sotto pena del risarcimento di ogni e qualsiasi danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare, ogni fatto che possa alterare l’ordinaria conduzione dell’allevamento;

s) Le consegne di animali, mangimi, medicinali, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò fosse impossibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere in consegna ed a sistemare tali materiali in qualsiasi ora. Naturalmente le consegne fuori orario Vi verranno comunicate tempestivamente e preventivamente concordate;

t) Non far visitare e comunque vietare l’accesso di estranei nei locali di allevamento.

u) Entro 15 giorni dall’immissione degli animali trasmettere la polizza assicurativa contro i danni del furto e asfissia relativa ai capi consegnati; trascorso tale termine il soccidante comunicherà il mancato recapito della polizza e provvederà ad essa addebitando il relativo costo al soccidario. Per il periodo intercorrente tra la mancata trasmissione dell’assicurazione al soccidante e la stipula da parte dello stesso dell’assicurazione, saranno addebitati al soccidario tutti i danni provocati dal perimento (morte, asfissia, furto) del bestiame valutati sulla base del corrente prezzo di mercato.

v) Si precisa che, relativamente ai prodotti indispensabili per l’espletamento dell’attività di allevamento zootecnico (medicamenti, detergenti, disinfettanti ecc.) forniti dal Soccidante, premesso che gli stessi sono consegnati in contenitori tali da rientrare, una volta svuotati, nei regolamenti dettati dal Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e suoi successivi Decreti Legislativi applicativi, si conviene tra le parti che tutto quanto dettato dalle normative vigenti in materia di rispetto eco-ambientale sia da imputare, e come oneri finanziari, e come adempimenti anche sanzionatori, al soccidario detentore.

7) Modalità di carico del bestiame

Gli animali, giunti al termine del loro ciclo produttivo, verranno caricati e pesati presso la pesa _______________(Comunale, aziendale del soccidante, aziendale del soccidante, ecc.). Il carico del bestiame dovrà essere preannunciato dal soccidante con almeno ______ ore/giorni di anticipo.

8) Stima degli animali allevati

La stima degli animali allevati, al termine di ogni ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare della carne prodotta.

9) Ripartizione degli accrescimenti

Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto al punto 2) e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a fine ciclo.

Tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di animali allevati, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale del 11% variabile della carne prodotta. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può oscillare di 2 punti in più o in meno. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico saranno esclusi dal conteggio totale della carne prodotta.

In caso di chiusura di zona per regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche) si precisa che i dati tecnici risultanti dalla chiusura del ciclo di allevamento dovranno essere accettati dal soccidario, e di conseguenza anche la quantificazione del compenso, con la relativa ripartizione degli animali attribuiti a fine ciclo.

I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad IVA, trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris. Ministeriale n. 504929 del 7/12/1973 – circolare ministeriale n. 32 del 27/04/1973 – risoluzione ministeriale n. 502890 del 03/01/1974 – risoluzione ministeriale n. 381861 del 28/05/1987)

Il pagamento dovrà essere eseguito alla fine di ogni trimestre.

10) Trasferimenti dei diritti sul bestiame in corso di allevamento

Qualora nel corso del contratto la proprietà del bestiame dato a soccida venga comunque trasferita ad altri, il contratto non si scioglie ed i debiti e crediti derivanti dalla soccida passano dal soccidante all’acquirente in proporzione alla quota acquistata salva, per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante.

La parte soccidaria, qualora il trasferimento riguardi la totalità o la maggior parte del bestiame, potrà recedere dal contatto con effetto dalla fine del ciclo in corso.

11) Inadempimenti

Gli obblighi richiamati nel presente contratto debbono ritenersi di carattere essenziale e pertanto anche l’inosservanza di uno di essi determina la risoluzione ipso iure dell’accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte inadempiente.

12) Trattamento tributario

Il presente accordo è regolato ai fini dell’imposizione diretta dagli artt. 29 e 78 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917; e ai fini della registrazione dal D.P.R. 26/07/1986 n. 131. Ai soli fini fiscali si precisa che il/i capannone/i nella quale si svolge l’attività di allevamento insiste su un terreno sito nel comune di ____________ , Via ________.

13) Trattamento Previdenziale

Il soccidario, con la firma del presente accordo, garantisce il soccidante sul corretto pagamento della contribuzione previdenziale per sé, familiari e propri dipendenti, presso gli istituti competenti (INPS e INAIL) nonché sulla corretta iscrizione ai suddetti enti, sollevando fin da ora il soccidante da ogni responsabilità in merito. A riprova di quanto dichiarato, esibisce e allega copia del bollettino di pagamento, relativo all’ultimo periodo contributivo versato. Il soccidario garantisce inoltre tale iscrizione per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, ove gli Enti Previdenziali chiedessero il pagamento dei contributi al soccidante, quest’ultimo, avrà il diritto di compensare le somme corrisposte con i compensi spettanti al Soccidario, in virtù del presente contratto.

14) Foro competente

In caso di controversia, la parte che intende proporre domanda giudiziale è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio onde addivenire al rituale tentativo di conciliazione. Esperito negativamente il predetto tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale azione giudiziale sarà esclusivamente quello di ____________.

15) Comunicazioni e notificazioni

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto al “soccidante” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo);

      • quanto al “soccidario” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE  ……………………………………………………..

IL SOCCIDARIO  …………………………………………………………

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. ___________________.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE …………………………………………………………….

IL SOCCIDARIO ……………………………………………………………..

Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Vino biologico

Nell’Unione Europea, la produzione ed il commercio di vino biologico sono disciplinati dal nuovo  regolamento 848/2018/UE di Consiglio e Parlamento e relativi atti attuativi.


Disciplina applicabile al vino biologico  dal 1 gennaio 2021

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Per quanto concerne il regolamento 848/2018, con riferimento alla produzione del vino rileva il considerando 27 nonché l’art.18 (che rinvia all’allegato II, parte VI).

 

Il considerando 27 sancisce:

È opportuno definire norme dettagliate di produzione con riguardo alla produzione vegetale, animale e dell’acquacoltura, comprendenti in particolare norme relative alla raccolta di piante e alghe selvatiche, nonché con riguardo alla produzione di alimenti e di mangimi trasformati e alla produzione di vino e lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, al fine di garantire l’armonizzazione e il rispetto degli obiettivi e dei principi della produzione biologica”.

 

L’art.18 prevede:

Norme di produzione per il vino

1.   Gli operatori che producono prodotti del settore vinicolo si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte VI.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 che modificano:

a)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.2, aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando tali elementi aggiuntivi;

b)

all’allegato II, parte VI, il punto 3.3.

 

Di conseguenza,  salvi eventuali ulteriori atti delegati, le norme per la produzione di vino biologico sono essenzialmente contenute:

 

Quanto alle norme esecutive, il regolamento della Comissione  464/2020,

      • contiene apposite norme (art.10) sulle resine scambiatrici di cationi.
      • stabilisce (art.1) le modalità per la presentazione delle domande volte ad ottenbere il riconoscimento dei periodi precedenti a quello della notifica alle competenti autorità circa la conversione dei fondi ad agricoltura biologica (ex art.10, comma 3, del regolamento 848/2018).

 

Il Regolamento esecutivo 1165/2021/UE  autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi: per quanto concerne il vino biologico, rileva l’art.9 e l’ allegato V, parte D.

 

Queste sono dunque le norme europee  a cui rinvia il Testo Unico Vino.


Disciplina vigente per il vino biologico  sino all’anno 2021.

 

Le norme sulla produzione biologica (ivi compresa quella del vino) sono costitute da:

 

Detto regolamento esecutivo della Commissione contiene dunque specifiche disposizioni per la produzione e la designazione del ‘vino biologico’, le quali costituiscono le misure applicative al settore vitivinicolo della normativa generale in materia di prodotti biologici, quest’ultima costituita dal Regolamento del Consiglio 834/2007.

Oltre a doversi conformare alle norme in materia di etichettatura applicabili a tutti i vini, l’etichetta di tale tipologia di vino deve altresì:

  • contenere l’espressione ‘vino biologico’ nell’etichettatura;
  • il logo biologico dell’Ue e
  • il numero di codice del competente organismo di certificazione.

Per il vino biologico – che deve essere ottenuto solo da uve biologiche (art.29, comma quater, del citato regolamento attuativo) – sono  imposte alcune restrizioni nell’impiego di additivi e nelle pratiche di cantina.

A) Presenza di anidride solforosa (allegato VIII bis al regolamento di attazione, con la possibilità di applicare le derroghe previste dall’art.47 dello stesso per le annate caratterizzate da particolri avversità climatiche)

Nel vino biologico è consentito un limite massimo di solfiti inferiore a quello dei vini “tradizionali”.

Infatti, per il vino biologico vigono le seguenti soglie:

  • 100 mg/l per i vini rossi
  • 150 per i vini bianchi e rosati, in pratica 50 mg in meno per ogni categoria, rispetto ai livelli attuali dei vini tradizionali.

Sono previste deroghe

  • nei vini in cui è presente un tenore di zucchero residuo superiore a 2 g/l, la presenza limite di solfiti per il vino biologico è di 120 mg/l per i vini rossi e 170 per quelli bianchi e rosati.
  • nei vini spumanti il limite di SO2 è pari a 155 mg/l
  • nei vini spumanti di qualità, 205 mg/l

B) Divieto di ricorrere ad alcune pratiche di cantina (art.29 quinquies, comma 2, di detto regolamento).

Nel produrre vino biologico non si può ricorrere alle seguenti tecniche:

  • elettrodialisi per la stabilizzazione tartarica dei vini,
  • crioconcentrazione parziale,
  • eliminazione dell’anidride solforosa,
  • scambiatori di cationi
  • dealcolizzazione parziale dei vini

C) Limiti ad alcune pratiche (art.29 quinquies, comma 3).

Sono consentite, ma nei seguenti limiti:

  • il trattamento termico (massimo 70°C)
  • le filtrazioni (dimensioni minime dei pori delle membrane: non inferiori a 2 micron).

Tutte le altre pratiche enologiche, indicate dal regolamento della Commissione 934/2019 (portante il “Codice Enologico Comunitario”, che ha sostituito – senza significative variazioni di sostanza – il precedente regolamento 606/2009, ma ha introdotto la distinzione tra eccipienti ed addittivi, utile ai fini delle future norme sull’indicazione degli ingredienti del vino),   sono consentite anche per i vini biologici, con gli stessi eventuali limiti lì specificati.

Nelle operazioni di elaborazione dei vini biologici vanno impiegati prodotti di origine biologica, il che vale anche per quel che riguarda i lieviti, le gelatine, i mosti, ecc.. (art.29 quater, comma 2, del regolamento attuativo).

 

In base alle conclusioni raggiunte dal gruppo di esperti indipendenti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP), la Commissione ha poi prorogato di altre tre anni la vigente disciplina che autorizza le pratiche enologiche – in particolare i trattamenti termici, l’uso di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa – nella produzione del vino biologico (dunque sino al 1 agosto 2018, così modificandosi l’art.29 quinquies, comma 4, del regolamento attuativo).

 

Mediante il regolamento di esecuzione 2164/2019, la Commissione ha poi chiarito quali sono i nomi precisi degli addititivi utilizzabili nella produzione del vino biologico (sostituendo l’allegato VIII bis al regolamento 889/2008).


Sito UE su produzione biologica



Sarà pertanto interessare come il vino biologico (regolamentato a livello dell’Unione Europea) si rapporterà rispetto al vino sostenibile (oggetto invece di disciplina italiana)

Trattasi invece di cosa completamente diversa rispetto al controverso tema del vino naturale.


 

Tracciabilità elettronica vini DOC IGT

Tracciabilità elettronica vini DOC IGP è stata introdotta con il  regolamento attuativo del Testo Unico Vino sui contrassegni


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 (art.3, comma 3, ed art.10) disciplina adesso ila tracciabilità elettronica vini DOC IGT.

Ciò in attuazione del Testo Unico Vino (art.48, comma 8).

La decisione sull’eventuale adozione del sistema tracciabilità elettronica vini DOC IGT compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una volta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.


Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. Il consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

      • a) identificazione della partita;
      • b) numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;
      • c) capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzatiin corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Contrassegni vini DOCG DOC

Adottato il regolamento attuativo del Testo Unico Vino relativo ai contrassegni vini DOCG DOC


Il regolamento MIPAAF del 27 febbraio 2020, n.2183 disciplina adesso i contrassegni vini DOCG DOC.

Nonostante il Testo Unico Vino (art.48) avevesse previsto la possibilità di demandare anche a soggetti privati la stampa dei contrassegni vini DOCG DOC, il regolamento attuativo ha mantenuto il monopolio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Resta fermo il principio che i vini DOCG devono necessariamente essere forniti del contrassegno, mentre per i vini DOC esso è sostituibile – qualora il relativo piano dei controlli lo consenta – con l’indicazione del lotto, attribuito alla singola partita dall’imbottigliatore.

Particolarmente interessante è la novità costuituta dall’introduzione di un sistema di tracciabilità telematico, applicabile ai vini DOC e IGT (art.3, comma 3, del citato decreto).

Per i vini DOC, esso è parimenti alternativo all’uso del contrassegno, ma ciò comunque non esime dall’indicare il lotto sulla bottiglia (obbligo che discende dalle norme in materia di etichettatura).

La decisione sull’eventuale adozione di siffatto sistema compete al consorzio di tutela di ogni singola DOC o IGT.

In caso affermativo, l’adozione del sistema andrà indicata nel piano di controllo della denominazione o indicazione.

Il sistema si basa sulla creazione di appositi codici alfanumerici, che andranno apposti sulle singole bottiglie nonché registrati dall’imbottigliatore sul proprio registro telematico.

Sono tre i soggetti coinvolti dal sistema:

    • l’imbottigliatotore, che:
        • richiede all’organismo di controllo  l’emissione dei codoici alfanumerici, prima di dare corso alle operazioni di imbottigliamento di un determinato lotto;
        • una cvolta ricevuto i codici, procede all’imbottigliamento apponendoli sulle bottiglie e poi annotandoli sul proprio registro telematico
    • il “provider”, che elabora i codici e li trasmette all’organismo di controllo
    • l’organismo di controllo, che:
        • riceve dall’imbottigliatore le richieste dei codici
        • domanda al loro creazione al provider
        • trasmette poi i codici all’imbottigliatore

I consorzi possono essere delegati dagli organismi di controllo a svolgere le operazioni di loro competenza.

 

Così dispone il decreto attuativo (art.10) circa il sistema di tracciabilità telematico:

1. Il sistema telematica di controllo e tracciabilità, alternativo all’uso della fascetta, per i vini confezionati a D.O.C. e a I.G.T. consiste nell’apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale che renda possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato da parte delle competenti autorità di controllo, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente articolo.

2. Il codice alfanumerico univoco non seriale, che rende possibile l’identificazione univoca di ciascun recipiente immesso sul mercato, deve:

        1. essere apposto in chiaro ogni singolo recipiente, durante il processo di imbottigliamento ed etichettatura, nelle medesime sedi di imbottigliamento ed etichettatura

        2. essere interamente leggibile, dopo la sua apposizione sul recipiente, anche senza l’ausilio di sistemi ovvero dispositivi di lettura e decodifica.

        3. consentire l’identificazione univoca dell’azienda (di seguito “provider”) che lo ha generato e fornito.

        4. essere associato, prima dell’immissione in commercio del recipiente su cui è stato apposto, a tutti i dati relativi al prodotto vinicolo imbottigliato specificati nella richiesta formulata all’organismo di controllo di cui al successivo comma 7.

3. Il sistema telematico di controllo e tracciabilità è fornito dai “provider” presenti nell’elenco istituito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, che emetteranno i codici secondo le specifiche che saranno definite dallo stesso Ministero con apposito documento tecnico che verrà pubblicato successivamente sul sito internet del Ministero.

4. 11 consorzio di tutela, di cui all’articolo 41 della Legge, della specifica D.O.C. o I.G.T., oppure in sua assenza la competente Regione, sentita la filiera vitivinicola interessata, decide di avvalersi del sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 nell’ambito della procedura di approvazione del relativo piano dei controlli da parte dell’ICQRF.

5. La responsabilità della gestione e della distribuzione dei codici alfanumerici compete agli organismi di controllo o ai Consorzi eventualmente da loro delegati in ordine agli accordi stabiliti da una specifica convenzione. Nel piano di controllo dovrà essere data evidenza di tale convenzione.

6. Preliminarmente alle operazioni di confezionamento della relativa partita di vino, le ditte interessate, inserite nel sistema di controllo dei vini a D.O.C. e a I.G.T. interessati, richiedono i codici alfanumerici all’organismo di controllo autorizzato o al consorzio di tutela, se delegato, in relazione al quantitativo di recipienti da utilizzare per l’imbottigliamento.

7. Nella richiesta dei codici alfanumerici l’imbottigliatore comunica almeno le seguenti informazioni riguardo la partita oggetto di imbottigliamento:

        1. nome del vino a DOC o IGT oggetto di imbottigliamento e Tipologia [secondo attuali codifiche SIAN];

        2. identificazione della partita;

        3. numero dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento;

        4. capacità dei contenitori da utilizzare per l’imbottigliamento.

8. L’organismo di controllo autorizzato, previa verifica documentale della sussistenza dei requisiti quantitativi e/o qualitativi della relativa partita rivendicata e/o certificata, consegna i codici alfanumerici richiesti, o autorizza alla consegna il consorzio di tutela riconosciuto, se delegato, conformemente alle prescrizioni ed alle tempistiche previste nel relativo piano dei controlli.

9. I codici alfanumerici vengono trasmessi ai soggetti titolari del codice ICQRF che provvedono materialmente al confezionamento, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da confezionare, previa verifica del pagamento dei codici alfanumerici richiesti.

10. Successivamente alle operazioni di confezionamento, le ditte confezionatrici annotano nei registri, tenuti in forma dematerializzata ai sensi del decreto n. 293 del 20 marzo 2015, il riferimento ai codici alfanumerici utilizzati in corrispondenza di ciascun lotto, secondo le modalità previste, al fine di assicurare la corrispondenza univoca tra i recipienti utilizzati per il confezionamento della relativa partita di vino e quelli riscontrati sul mercato dalle competenti Autorità o Organismi di controllo.

11. Le spese relative alla gestione del sistema di tracciabilità, sostenute dagli organismi di controllo o dai Consorzi dagli stessi delegati, sono poste a carico delle ditte confezionatrici interessate in ragione dell’effettivo costo del servizio prestato e figurano nel prospetto tariffario da approvare congiuntamente al piano dei controlli della specifica D.O.C. o I.G.T.

Pratiche sleali settore agricolo

Pratiche sleali settore agricolo: la direttiva dell’Unione Europea e la sua  attuazione in Italia.


La direttiva europea sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare (direttiva UE/633/2019, applicabile ovviamente anche al settore vitivinicolo), prevede come termine di  recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 maggio 2021 (pratiche sleali settore agricolo).

La direttiva (suo art.9) consente tuttavia agli Stati, al fine di garantire un più alto livello di tutela, di   “mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva“.

Essa inoltre “lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva“.

In entrambe i casi a condizione che le norme nazionali “siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno”.


Per quanto concerne l’Italia, le pratiche sleali  nel settore agricolo erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

Necessariamente, la precedente normativa italiana (art.62 D.L. 1/2012 citato) concerneva solo le pratiche sleali relative a prodotti alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana” (art.1 del menzionato decreto ministeriale).

Per contro, la direttiva colpisce le pratiche sleali “attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione”  (considerando 12 ed articolo 1, comma 2).

La normativa italiana in questione resta quindi applicabile al settore agricolo, ma va adeguata (come specificamente dispone la legge comunitaria per gli anni 2019-2020) alle apposite disposizioni che la direttiva UE/633/2019 prevede per il settore agricolo.


La citata direttiva UE/633/2019  ha avuto una prima parziale attuazione in Italia, consistente nei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.

Mediante il decreto legge 9/2020 sono state comminate sanzioni a chi subordina l’ acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.


Successivamente, per dare effettivamente completa attuazione alla direttiva stessa, mediante la legge comunitaria per l’anno 2019/2020  (art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, adotatta con evidente ritardo, al punto che la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia), il Parlamento ha delegato il Governo a dettare le apposite norme in materia.

I criteri di delega, fissati per attuare la direttiva UE/633/2019, sono i seguenti:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita’ dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e’ socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche’ la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche’ i limiti di utilizzabilita’ del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita’ di ricorrere a meccanismi di  mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorita’ nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita’ nazionale di contrasto deputata all’attivita’ di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato puo’ avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita’ o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all‘accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilita’ della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 30 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema per il decreto sulle pratiche sleali in agricoltura, poi tradottosi nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198

La nuova disciplina italiana (D. Lgs. 198/2021, art.1, comma 2) si applica a forniture effettuate da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti e qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agroalimentari.


Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale


Tale disciplina va altresì coordinata con:




Pratiche sleali settore agricolo Covid-19

Pratiche sleali settore agricolo Covid-19: segnalabili al MIPAAF e sanzionate.


In parziale  attuazione alla direttiva UE/2019/633 , tra le misure adotta per contrastare gli effetti ecomomici dell’epidemia Covid-19, è stata inserita la norma (decreto legge 9/2020, art.33) che consente di perseguire le pratiche sleali settore agricolo, seppure solo quelle riconducibili a tale situazione sanitaria (Pratiche sleali settore agricolo Covid-19).

Così stabilisce detta norma:

“Art. 33 Misure per il settore agricolo
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36″.

Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica  pratichesleali@politicheagricole.it


contratto comodato agrario

IL CONTRATTO COMODATO AGRARIO


Il COMODATO (contratto comodato agrario), nella sua accezione più generica, è ”il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Questa è la definizione data al contratto di comodato dall’articolo 1803 del nostro codice civile. Nell’ambito del rapporto contrattuale in esame si individuano, quindi, due soggetti (o meglio, due parti contrattuali), che sono da un lato il proprietario del bene concesso in comodato, che viene definito COMODANTE, e dall’altro il soggetto che riceva il bene in comodato, definito COMODATARIO.

Il contratto di comodato è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti. Affinché detto contratto non perda la sua detta natura, l’interesse del comodante non deve avere contenuto o natura patrimoniale. Ciò non esclude tuttavia l’esistenza, in capo al comodante, di un interesse che può comunque consistere in mero vantaggio (diretto o indiretto) come quello della manutenzione o conservazione del bene (appunto non patrimoniale).

Sotto l’aspetto giuridico, il comodato è un contratto reale, ovvero che si perfeziona con la semplice consegna della cosa, e a forma libera, cioè che per il suo perfezionamento e la sua validità non è necessaria alcuna forma canonica. Ecco quindi che il contratto di comodato può essere correttamente stipulato anche con la sola forma verbale.

Quanto alla durata, il contratto di comodato può essere a tempo determinato (art.1803 c.c.), e quindi con scadenza convenuta tra espressamente le parti, oppure la durata può essere desunta e/o determinarsi in relazione all’uso e/o all’utilizzo che si può fare del bene, in conformità del contratto. L’art.1809 c.c. prevede infatti che “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.”.

Il comodato, diversamente, può essere stipulato anche per un tempo indeterminato. Si parla a tal proposito di comodato precario. L’art.1810 c.c. stabilisce che “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.”. In tale caso, il comodante può in ogni momento domandare al comodatario la restituzione del bene.

OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO

Il comodatario è anzitutto tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Inoltre, il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art.1804 c.c.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Tale principio trova giustificazione nel fatto che le spese sostenute dal comodatario per l’uso della cosa sono finalizzate proprio a servirsi del bene e quindi ad un suo interesse. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (art.1807 c.c.). Ciò poiché dette spese sono dirette alla conservazione duratura della cosa.

Il comodatario, infine, ha l’obbligo di restituire il bene alla scadenza del contratto (o a richiesta del comodante per il caso di comodato precario) ovvero quando si è servito del bene in conformità al contratto.


IL COMODATO IN AGRICOLTURA

Il contratto di comodato è una fattispecie molto diffusa in agricoltura, anche se poco garantista per il coltivatore che si trova ad assumere la posizione di comodatario (al contrario del contratto di affitto agrario).

Ecco perché si tratta di una tipologia contrattuale che viene maggiormente utilizzata per la concessione in godimento di fondi (o fabbricati) rustici tra soggetti legati da rapporti di parentela (o comunque di stretta amicizia e fiducia).

Risulta certamente lecito ed ammissibile concedere in comodato d’uso sia un fondo agricolo con annesso fabbricato rurale, sia le attrezzature necessarie alla coltivazione dei fondi (con la Circolare del 16 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto i contratti di comodato stipulati verbalmente quali validi titoli di conduzione dei terreni agricoli per i quali può essere chiesto ed assegnato il carburante ad accisa agevolata).

Quanto alla sua forma, come il contratto di affitto agrario anche il contratto di comodato avente ad oggetto terreni agricoli non necessità della forma scritta. Ecco che, come è valido un contratto di affitto agrario verbale è da considerarsi valido titolo di conduzione dei terreni agricoli anche il contratto di comodato d’uso di fondi rustici stipulato nella forma verbale. Occorre però tenere ben a mente che il contratto di comodato di fondi rustici non può essere qualificato come “contratto agrario” (nei contratti agrari la causa, non presente nel comodato, è quella di costituire l’impresa agraria sul fondo altrui). Ragion per cui, in tema di rapporti agrari, la disposizione dell’art.27 della L.203/1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari – non trova applicazione nell’ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico (Cass. 2 agosto 2016, n.16105).

Il comodato di fondi rustici, inoltre, è soggetto a registrazione se viene redatto in forma scritta (in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto) oppure se stipulato in forma verbale ma dello stesso viene fatta menzione in un altro atto sottoposto a registrazione. Per cui se stipulato in forma orale e dello steso non vi è menzione in altri contratti registrati, non sarà necessario procedere a registrazione.

Da ultimo, occorre ricordare (anche se dovrebbe essere circostanza oramai notoria) che il contratto di comodato non riconosce al comodatario insediato sul fondo il diritto di prelazione agraria del conduttore coltivatore diretto. Ciò poiché la prelazione agraria viene riconosciuta solamente al coltivatore diretto munito di regolare contratto di affitto agrario. Al contempo, il diritto di prelazione del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, potrebbe essere escluso dalla presenza sul proprio fondo, di un soggetto comodatario. Circostanza, quest’ultima, che trova il suo fondamento nell’art.7 della Legge n.817 del 1971 il quale richiede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, che il confinante che intende esercitare detto diritto coltivi da almeno un biennio il suo fondo (adiacente a quello posto in vendita). Va da sé che la concessione in godimento del fondo mediante comodato d’uso escluderebbe la sussistenza del presupposto della conduzione/coltivazione (almeno) biennale del fondo confinante rispetto a quello oggetto di compravendita.


Modello contrartto comodato agrario


Comodato fondo agricolo modello

Modello per concedere in comodato l’uso di un fondo agricolo (comodato fondo agricolo modello)


CONTRATTO DI COMODATO

AVENTE AD OGGETTO TERRENI AGRICOLI

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodante

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nel prosieguo anche denominato “comodatario

dall’altra parte

PREMESSO

  • che il signor ____________ è proprietario dei beni immobili siti nel Comune di _________ così censiti catastalmente: __________________________________________;
  • che il signor ____________ è intenzionato a concedere in godimento i predetti immobili e che il signor ___________ è al contempo interessato al godimento degli stessi;

 

Ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;

Art. 2

La parte comodante concede in comodato d’uso al signor ___________________________, che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, gli appezzamenti di terreno/immobili di proprietà del comodante, identificati al Catasto Terreni del Comune di __________ al foglio n.___ particelle n.__________, di cui alle premesse, per una estensione complessiva di mq._________.

Art. 3

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo e terminerà il ________, senza necessità di disdetta, già data ed accettata ora per allora. Le parti, nel caso in cui ritenessero rinnovare il presente accordo per un ulteriore egual periodo, dovranno predisporre nuovo contratto scritto.

Il Comodatario si impegna a rilasciare a scadenza il fondo concesso in comodato alla libera e piena disponibilità del Comodante, senza nulla avere a pretendere anche per frutti pendenti, per le coltivazioni in corso, ecc.

Il comodatario si impegna a custodire i beni con la diligenza di cui all’art.1804 c.c..

Fermo restando l’obbligo di conservare e custodire i fondi oggetto del presente comodato con cura e diligenza, i terreni dovranno essere restituiti al proprietario nello stato di fatto e diritto in cui sono stati consegnati. E’ fatto divieto per il Comodatario di concedere in godimento, anche temporaneamente, detti

beni a terzi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.

(è anche possibile eventualmente inserire la seguente penale per ritardata restituzione)

Nell’ipotesi di ritardato rilascio dei beni concessi in comodato sarà dovuta dal comodatario ed in favore del comodante una penale giornaliera di euro __________ fermo restando il diritto al maggior danno patito.

Art. 4

Il rapporto che le parti intendono costituire con la sottoscrizione della presente ha carattere assolutamente precario in quanto nulla sarà dovuto al comodatario per la custodia e nulla sarà dovuto al comodante per il godimento.

Art. 5

Sono a carico del Comodatario le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del fondo. Il Comodatario potrà effettuare sui terreni oggetto di comodato le normali e necessarie operazioni agricole secondo le regole della buona tecnica agraria.

Per i miglioramenti sussistenti al momento della restituzione dei fondi concessi in comodato non sarà riconosciuta a favore del Comodatario alcuna indennità, alla quale lo stesso Comodatario fin da ora, rinuncia.

Art. 6

L’inadempimento da parte del Comodatario ad uno qualsiasi dei patti contenuti nel presente contratto produrrà di diritto la risoluzione. Il Comodante non sarà da considerarsi responsabile dei danni a cose e/o a persone derivanti dall’attività svolta dal Comodatario.

Il Comodatario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti di igiene e polizia rurale e quindi si obbliga espressamente a lasciare indenne il Comodante concedente da ogni conseguenza per l’inosservanza di essi.

Art.7

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è regolato dalle norme sul comodato contenute nel codice civile (art. 1803 c.c. e seguenti), alle quali si fa integrale rimando.

Si specifica, pertanto, che avendo il presente comodato natura assolutamente precaria, e quindi gratuito, il Comodatario dichiara ad ogni effetto di legge di rinunciare sin d’ora ad avvalersi della facoltà prevista dall’art.27 della legge n.203 del 1982 (disciplina dell’affitto dei fondi rustici).

Art. 9

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 10

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico solidale delle parti.

Art. 11

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente accordo ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

  • quanto al “Comodatario” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo);

  • quanto al “Comodante” presso la residenza come indicata in epigrafe (o specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. 3-4-5-6-7-8-9.

Luogo, addì ______________

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

__________________________ _________________________

Accordi internazionali UE commercio vino

Commercio internazionale vino: gli accordi internazionali UE commercio vino


Il commercio internazionale vino è favorito da un complesso nonché sofisticato sistema di accordi internazionali conclusi dalla Unione Europea con altri paesi del mondo (accordi internazionali UE commercio vino), in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

Gli accordi internazionali sono stati conclusi nell’arco di circa quindici anni dalla Comunità con vari Stati terzi (fra cui Canada, Svizzera, Messico, Repubblica Sudafricana, Australia, Cile e Stati Uniti d’America: quanto pattuito tra la Comunità e gli USA è però considerato dagli stessi contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro) in materia di commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l’idea è quella di darvi maggiore effettività.

Tali specifici trattati sono volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino:

Da un canto, le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene prodotto il vino, spesso comportanti l’utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l’anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall’insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell’uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato. La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia l’interesse economico del consumatore.

Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi (rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove un vino viene prodotto.

Dall’altro canto, se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori siti nei differenti paesi. Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo disciplinare.

E’ vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente stata disciplinata dagli accordi Trips (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights), conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante “l’Uruguay Round” del General Agreements on Trade and Tariffs (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche –  sono stati inseriti negli accordi inerenti l’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organisation – WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E’ altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips recepiscono in verità molto più l’impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri paesi. Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d’America e dagli altri paesi di influenza anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, perchè al momento di concluderli esso faceva parte dell’Unione Europea). Questo dunque il nocciolo della questione.

Di recente, in materia di tutela delle denominazioni di origine, si sono aggiunti gli accordi con la Cina ed il Giappone.

D’altro canto ancora, anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle denominazioni di origine, le regole sull’etichettatura – previste nell’interesse del consumatore – comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio. Se esse non sono in qualche modo concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione nazionale. Ciò comporta per i produttori esteri l’obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori costi e difficoltà burocratiche.


Impatto economico accordi internazionali UE su commercio vino


Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del vino (per una loro analisi approfondita, mi permetto di rinviare al mio lavoro pubblicato nel libro “Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale e europeo”, Giuffrè, Milano, 2009).

A ben vedere, si tratta di un’ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le soluzioni per le principali  problematiche che affliggono il commercio del vino, appena illustrate.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente realizzato un obiettivo – tutt’oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme, mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo all’estero sia le denominazioni d’origine sia le indicazioni geografiche comunitarie. Ciò verosimilmente evita alla radice l’insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnate da quest’ultime a presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora sull’individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l’importazione ed il commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell’altra parte, conformemente alle pratiche o trattamenti enologici concordate. L’aspetto più interessante è che – in via di massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non proprie tutte le tecniche sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest’ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle tecniche di cantina, si riflette poi sull’etichettatura dei prodotti, facilitando così l’individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in materia vitivinicola, lasciando quest’ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, l’Unione Europea partecipa come osservatore con statuto speciale (la Commissione aveva addirittura proposto la vera e propria adesione) ai lavori dell’Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), i cui principali compiti sono l’indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo nonché il contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti in materia, unitamente all’elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell’organizzazione comune di mercato vitivinicola, l’OIV ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle  raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall’OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione nell’esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo citato regolamento n.606/2009, che dell’OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la Raccolta dei metodi internazionali d’analisi dei vini e dei mosti. In secondo luogo, l’importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del prodotto.


PER APPROFONDIRE: “Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità” , in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.