riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)


La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai alle porte, mancano solo più alcuni passaggi “tecnici” all’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.

I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

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Due i criteri principali.

Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?

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Verranno innanzitutto uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.

Inoltre, il venturo regolamento recherà anche significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.

Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela, cui saranno attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.

Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.

Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.

Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.

A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace.  Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.

Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?

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Ad ogni modo, non si avrà un’unica definizione di indicazione geografica.

Continueranno infatti a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:

      • prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
      • vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
      • bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )

Analogamente avverrà per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.

Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).

Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa dovrebbe comunque venire meno per effetto dell’armonizzazione in via di arrivo.

Poca attenzione alla sostenibilità.

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Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.

Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

I prossimi passi.

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Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).

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Dovrebbe adesso a breve seguire l’approvazione da parte del Consiglio Europeo.

Fatto ciò, si attenderà solo più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione.

Il tema sarà oggetto di un apposito incontro di studio a Vinitaly, domenica 14 aprile 2024, con inizio alle ore 13:00 presso la sala Salieri.

Distillazione crisi vino 2023

Attivata dal MASAF  la distillazione crisi del vino mediante il DM 0400039 del 28 luglio 2023 (distillazione crisi vino 2023).


Il citato Decreto Ministeriale MASAF del 28 luglio 2023 porta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) n. 2023/1225 della Commissione, per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la Campagna 2022/2023.

Secondo la Commissione Europea, ciò si giustifica poiché:

L’attuale situazione economica è caratterizzata da un costo della vita generalmente elevato, che incide sul consumo e sulle vendite di vino, e da un aumento dei costi dei fattori di produzione per la produzione agricola e la trasformazione del vino, che incidono sui prezzi del vino. Tali circostanze minacciano di perturbare notevolmente il mercato vitivinicolo dell’Unione in quanto colpiscono diversi importanti Stati membri produttori, aumentando le scorte di vino disponibili a livelli che rischiano di diventare insostenibili in vista della prossima stagione di vendemmia e produzione e causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori di vino.

Quali vini concerne la distillazione di crisi?

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Sono ammessi alla misura i vini rossi o rosati (esclusi quindi i vini bianch),

      • aventi denominazione di origine
      • aventi indicazione geografica
      • senza denominazione di origine o indicazione geografica.

Requisiti per accedere alla distillazione di crisi

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Beneficiari i produttori di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole.

Il vino da avviare alla distillazione deve essere detenuto alla data del 31 maggio 2023 e risultare dai registri di cantina alla stessa data.

L’alcool, derivante dalla distillazione, è utilizzato esclusivamente per uso industriale, in particolare per la produzione di disinfettanti e di farmaci, o per fini energetici: una triste fine per un vino DOC e per tutta la poesia che esso comporta!

Modalità operative

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Operazioni di distillazione: da eseguirsi entro il 15 ottobre 2023.

Importo dell’aiuto:

      • stabilito dalla Regione interessata, in base a criteri oggettivi e non discriminatori
      • non può essere superiore all’80% del prezzo medio mensile più basso rilevato nella campagna 2022/2023.
      • richiesta dell’aiuto:  entro il 10 agosto 2023 va presentata ad Agea OP, con modalità telematica, allegando il Contratto di distillazione non trasferibile.

Ogni produttore può stipulare al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina.

In base al contratto di distillazione, il distillatore deve trasformare il vino in alcool, avente almeno la gradazione di 92°, entro il 15 ottobre 2023.

A garanzia del corretto conferimento del vino da avviare alla distillazione, il produttore dovrà presentare apposita garanzia fidejussoria.

Che senso ha la distillazione crisi vino 2023?

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Forse va fatta una riflessione sincera e profonda, sopratutto se si considera che il problema delle eccedenze è ben più datato dell’aggressione russa all’Ucraina.

La distillazione di crisi del vino era la regola nella seconda metà del secolo scorso, che si sperava di non vedere più per effetto delle profonde trasformazioni apportate alla PAC (Politica Agricola Comune) nell’anno 2008, quando si passò da un sistema di aiuti al reddito degli agricoltori agli quello degli aiuti alla commercializzazione dei prodotti.

Distillare vino (ancor più se DOC) è assurdo per molteplici ragioni.

Sul piano morale, è orrendo vedere distruggere il cibo.

Sul piano politico ed economico, ė inaccettabile usare il denaro dei contribuenti per operazioni la cui finalità è mantenere alto il prezzo dei prodotti che i contribuenti stessi, in qualità consumatori, cercano poi di acquistare (cosa preclusa si poveri, cui resta l’aceto).

Sinceramente, ciò pare ancora più incomprensibile, in un momento storico in cui si lotta contro l’inflazione (alzando i tassi di interesse, con tutto ciò che consegue di negativo), in Europa e nel mondo:  il prezzo del vino rientra nel calcolo dell’inflazione!!!.

 

Distillazione di crisi: un assurdo nell’ottica della sostenibilità.

 

Passiamo ad una critica in ottica “più moderna”.

E’ sostenibile sul piano sociale un vino, il cui prezzo viene artificialmente mantenuto alto?

Sul piano della sostenibilità ambientale, è ridicolo promuovere il vino sostenibile, se il sistema accetta (ed anzi richiede) che venga distrutto quanto in precedenza prodotto, esercitando un impatto sull’ambiente!

Infatti, quanta C02 é stata riversata nell’aria per coltivare l’uva e poi trasformarla nel vino che, per essendo buono, verrà distrutto?

Quanti fitofarmaci sono stati dispersi nelle vigne?

Nel frattempo, la superficie agricola destinata a produrre vino aumenta (seguendo le regole sull’autorizzazione a nuovo impienti vitati – ai sensi degli art. 62 e seguenti del Regolamento UE/1308/2013 – che erano state decise nel momento in cui si pensò fosse teminato il periodo della distillazione di crisi).

Tutto ciò, per cosa?

Ad ogni modo, l’Italia non è sola, poiché anche la Francia affronta la stessa situazione: 200 milioni di euro sono appena stati stanziati per la distillazione di crisi di vino francese.

Però, in questo caso, non vale il detto “mal comune mezzo gaudio”, ma il contrario: il problema ha purtroppo dimensione ancora maggiore.

Nel frattempo, il nostro pieneta non attende più un rinsavimento …

 

distillazione crisi vino 2023

 

Insomma: vogliamo favorire il riscaldamento globale, producendo vino che poi getteremo nella spazzatura (producendo altra CO2 per farlo)?

 

 

 

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Una panoramica sulle principali questioni legali in tema di sostenibilità e circolarità in campo alimentare e vitivinicolo


Tre incontri di approfondimento (Sostenibilità Circolarità  Vitivinicolo Alimentare): ecco il  nostro nuovo master breve, organizzato da Ascheri Academy con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia nel maggio 2023.

Analizziamo, fra l’altro, i disciplinari volontari e quello ministeriale per la sostenibilità della filiera vitivinicola.


Aspetti generali in tema di circolarità e sostenibilità

 


Analisi della sostenibilità in campo alimentare e vitivinicolo

 


Greenwashing ” e suo contrasto.


Circa il tema dell’uso di nuove varietà vegetali e, in particolare, nuovi incroci ibridi, rimandiamo invece alla relativa pagina del nostro sito.


Criteri ESG: una chance di proteggere il pianeta Terra

 

Sostenibilità e circolarità delle attività economiche rappresentano un obiettivo oramai imprescindibile per la salvaguadia del nostro pianeta, ove sembra che sia ormai molto prossimo il superamento dell’aumento di temperatura di 1,5 gradi (BBC news, 17 maggio 2023):

Sostenibilità Circolarità Vitivinicolo Alimentare

Tuttavia, appare sconcertante che negli Stati Uniti le stesse istituzioni governative ormai “boiccottano” le imprese che valorizzano il rispetto dei criteri ESG, nel momento in cui decidere dove orientare i propri investimenti (così riferisce la BBC, 17 maggio 2023).

Boicottaggio riconducibile peraltro a questioni prettamente di politica interna, se non addirittura di natura elettorale:

“… dozens of (U.S.) States are considering proposals aimed at stopping government from doing business with financial firms that consider environmental, social and governance factors when making investments – moves that had cost one of the major targets of the campaign, BlackRock, more than $4bn in customer funds as of January”.

 

 

Pratiche sleali filiera agricola alimentare

L’attuazione in Italia della direttiva UE/633/2019 sulle pratiche sleali filiera agricola alimentare.


In questo webinar, realizzato in collaborazione con Ascheri Academy, analizziamo come vengono disciplinate  in Italia le pratiche sleali filiera agricola alimentare, alla luce della disciplina portata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198, con cui è stata recepita la direttiva europea UE/633/2019 in materia.



Pur presentando profili innovativi, la nuova disciplina non rappresenta comunque una completa novità per il nostro paese, siccome in precedenza le pratiche sleali filiera agricola alimentare erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

La nuova disciplina amplia comunque il numero delle condotte considerate sleali nonché i casi in cui essa può essere applicata.

Viene inoltre sensibilmente valorizzato il ruolo che le associazioni di categoria possono svolgere nell’ambito contrattazione collettiva delle clausole contrattuali, circostanza che può consentire di considerare leciti  tutti i casi considerati nella cosiddetta “lista grigia”, quando cioè essi non siano frutto di mera imposizione ad opera della parte forte, ma rappresentano il frutto di una effettiva contrattazione, produttiva di un risultato accettabile per entrambe le parti.

Tale potestà attribuita alla contrattazione collettiva si accompagna al trattamento di favore che sempre più viene riconosciuto nell’applicare il diritto della concorrenza dell’Unione Europea agli accordi conclusi dalle organizzazioni professionali agricole (art.152 e ss. del Regolamento UE/1308/2013 sulla OCM Unica dei prodotti agricoli)

 

Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale

PAC 2023-2027

PAC 2023-2027 (Politica Agricola Comune per gli anni 2023-2027):  adottate le nuove norme.


La riforma PAC 2023-2027 si fonda su tre nuovi regolamenti, che si applicheranno gradatamente:

    • sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (i regolamenti UE/1305/2013 e UE/1307/2013 vengono abrogati dal 1/1/2023 e sostituiti dal regolamento UE/2115/2021)
    • sull’organizzazione comune dei mercati (il regolamento UE/1308/2013 viene modificato dal regolamento UE/2117/2021, le cui norme entrano in vigore dal 7/12/2021, fatte alcune eccezioni)

Per gli anni 2021 e 2022 è in vigore un regolamento transitorio, che colma il divario tra la legislazione attuale e quella nuova.


La nuova PAC post-2020 (2023-2007)


PAC 2023-2027: il contenuto in  estrema sintesi

(focus sul settore vitivinicolo)

 

1) Nuova architettura istituzionale, basata sui Piani strategici nazionali.

A ciascun Stato membro spetterà redigere un Piano strategico nazionale (PSN), basato sull’analisi delle proprie condizioni.

Esso indicherà le misure del primo e del secondo pilastro coerenti con gli obiettivi da raggiungere fissati.

Dovrà però essere approvato dalla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021.

Il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) si inserirà così nel Piano strategico nazionale.

Piano Strategico Nazionale

Sul piano finanziario, le risorse UE ammonteranno a circa 1,1 mld di euro annui, di cui l’Italia sarà il primo beneficiario con 323,88 mln l’annuo, seguita da Francia e Spagna.

Gli Stati membri dovranno assicurare che almeno il 5% dei fondi siano indirizzati ad almeno un intervento volto a raggiungere gli obiettivi in materia di tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi produttivi, riduzione dell’impatto ambientale del settore, risparmio ed efficientamento energetico.

Confermate le misure:

    • ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV),
    • investimenti
    • promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi (fra gli obiettivi viene inserito quello del consolidamento dei mercati, accanto alla loro diversificazione).

 

2) Etichettatura vini: obbligo indicazioni  nutrizionali e degli ingredienti.

La dichiarazione nutrizionale per i vini diventa un’indicazione obbligatoria.

Per quanto concerne l’etichetta, essa viene limitata però all’indicazione del solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’ (per l’energia).

Ciò consentirà di limitare sostanzialmente le traduzioni nelle lingue del Paese di vendita del prodotto.

Per contro, la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti dovranno essere fornire attraversa la c.d. “e-label“,  purché sull’etichetta compaia un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato (QR code, Barcode o altro).

Per la “e-label” il CEEV ha creato un proprio servizio, definito U-label    (presentato nel  settembre 2021).

 

3) Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

La sua durata viene estesa fino dal 2030 al 2045.

La durata dell’intervallo massimo previsto per il reimpianto di viti si estenderebbe dagli attuali 3 anni a 6 anni.

Riconversione dei diritti di impianto in portafoglio:  dal 1° gennaio 2023 dovrebbe essere a disposizione degli Stati membri una superficie equivalente a quella dei diritti di impianto ancora validi e non convertiti in autorizzazioni al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero modo di riallocare tali superfici entro il 31 dicembre 2025, in aggiunta alla consueta assegnazione annuale dell’1% in più del potenziale viticolo.

Prorogate al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni per i nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021.

 

4) Gestione dell’offerta

Le Organizzazioni Interprofessionali  – tra cui rientrano i Consorzi di tutela italiani – potranno venire riconosciute dagli Stati membr a livello:

      • nazionale,
      • regionale
      • zona economica

Nuove regole sulla concorrenza tra imprese: a determinate condizioni, le Organizzazioni Interprofessionali proporre accordi sulla condivisione del valore (value sharing) all’interno della filiera produttiva.

Siffatti accordi non dovranno tuttavia avere l’obiettivo di fissare prezzi per il consumatore finale, nè il risultato di eliminare la concorrenza o portare a squilibri nella filiera produttiva.

 

5) Varietà ammesse alla coltivazione di uva da vino

Confermata l’esclusione per le varietà di vite

      • attualmente non ammesse per la vinificazione (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton and Herbemont),
      • provenienti da Vitis lambrusca.

Diverrà invece lecito vinificare le uve generate da varietà di vite c.d. ibride (anche per i vini IGP e DOP,  a condizione ovviamente che il relativo disciplinare lo permetta).

 

6) Vini dealcolati e vini parzialmente dealcolati

Permessa la loro produzione, ma non diventeranno nuove categorie di prodotti vitivinicoli, rappresentando piuttosto una versione di alcune di quelle già esistenti.

Verrà quindi consentita:

      • per i vini fermi senza indicazione geografica, la de-alcolazione totale (la quale deve condurre ad un prodotto contenente un  titolo alcolometrico inferiore a 0.5% vol.)
      • per i vini DOP e IGP, la de-alcolazione solo parziale (prodotto finale con titolo alcolometrico superiore a 0.5%), ovviamente a condizione che ciò sia previsto dal relativo disciplinare di produzione, che andrà evetnualmente modificato.

 

7) Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Viene revisionato anche l’apposito Regolamento UE/251/2014.

La dichiarazione nutrizionale e la lista degli ingredienti sarà soggetta a regole analoghe a quelle per i vini.

Verrà modificata la definizione di Vermouth

Sarà consentito impiegare bevande spiritose per l’aromatizzazione dei prodotti.


MIPAAF - Sintesi sulla Riforma PAC post-2020


Come si è pervenuti all’approvazione.

Durante la riunione del 19 e 20 ottobre 2020, il Consiglio Europeo ha concordato il suo orientamento generale sul pacchetto di riforma PAC 2020 (e cioè la riforma  della politica agricola comune dopo il 2020).

La posizione concordata conteneva alcuni fermi impegni da parte degli Stati membri a favore di una maggiore ambizione in materia di ambiente mediante l’introduzione di strumenti quali i regimi ecologici obbligatori (una novità rispetto alla politica attuale) e la condizionalità rafforzata.

Al tempo stesso la posizione concordata consentiva agli Stati membri di disporre della necessaria flessibilità nelle modalità con cui conseguire gli obiettivi ambientali.

Il Consiglio disponeva così del mandato politico per condurre negoziati con il Parlamento europeo in vista del raggiungimento di un accordo globale.

Nel frattempo, anche il Parlamento Europeo aveva raggiungento una propria posizione in materia, che fra l’altro concerneva:

Nel giugno 2021 Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno così raggiunto un accordo provvisorio sul futuro della PAC per il periodo 2023-2027.

Esso ha poi ricevuto l’approvazione dei ministri dell’agricoltura dell’UE in occasione della sessione del Consiglio “Agricoltura e pesca”, tenutosi  il 28 e 29 giugno 2021.

I ministri hanno infatti accettato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento sui tre regolamenti che costituiscono il pacchetto di riforma della PAC.

Il 23 novembre il Parlamento Europeo ha quindi formalmente approvato la riforma, cosa che poi a sua volta  ha fatto il Consiglio il 2 dicembre successivo.

Il 2 dicembre 2021, quindi,  è stato formalmente adottato l’accordo sulla riforma della PAC post-2020, e cioè quella che interesserà il periodo 2023-2027.


Il tutto si inserisce nel nuovo approccio all’agricoltura, promosso dalla Commissione UE nella strategia “from farm to fork“.


MIPAAF - Riforma PAC post-2020


Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020

Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020: documento base per una riforma del settore.


Il Piano nazionale per la filiera del Tartufo (Tartufi piano nazionale filiera 2017-2020) è – fra l’altro – propedeutico alla revisione/abrogazione della Legge n.752 del 16 dicembre 1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), considerata soprattutto la normativa dell’Unione Europea vigente (Regolamento sulla OCM Unica prodotti agricoli) e la necessità di apportare semplificazioni strutturali.

Il Piano di settore ha, inoltre, la funzione di armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi, che saranno utilizzati nella stesura di una nuova Legge quadro in materia.

Trattando la Filiera Nazionale del Tartufo, il Piano Nazionale analizza con completezza e profondità i seguenti temi:

3.1 LA RICERCA E RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA

3.2 TUTELA E GESTIONE DEGLI HABITAT PER LA PRODUZIONE DEL TARTUFO

3.3 TARTUFICOLTURA

3.3.1 Tartuficoltura nei sistemi agrari (o tartufaie coltivate)
3.3.2 Tartufaie naturali controllate

3.4 VIVAISTICA DELLE PIANTE MICORRIZATE

3.4.1 Tecniche di micorrizazione
3.4.2 Vivaistica e problemi di mercato delle piante micorrizate

3.5 RICERCA: CONOSCENZE ATTUALI E FUTURI TARGET DI RICERCA

3.5.1 Proposte operative
3.5.2 Individuazione di linee guida prioritarie per l’impostazione dei futuri progetti di ricerca

3.6 LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TARTUFO IN ITALIA

3.6.1 Inquadramento giuridico del tartufo: codici doganali e organizzazione comune del mercato unica (OCM Unica)
3.6.2 Il tartufo nella Legislazione Alimentare

3.6.2.1 Sicurezza alimentare
3.6.2.2 Tracciabilità
3.6.2.3 Rapporto con la disciplina fiscale

3.6.3 La nomenclatura dei tartufi e le regole di commercializzazione

3.6.3.1 Le specie commercializzabili
3.6.3.2 Denominazioni di vendita e c.d. “nomi volgari”
3.6.3.3 Classificazione merceologica
3.6.3.4 Le analisi sui tartufi

3.6.4 Etichettatura e presentazione

3.6.4.1 Vendita del prodotto sfuso
3.6.4.2 Vendita del prodotto confezionato

3.6.5 La dichiarazione dell’origine

3.7 LA FISCALITÀ DEL TARTUFO IN ITALIA

3.7.1 IVA e burocrazia fiscale: problemi di competitività per il tartufo italiano
3.7.2 Statistiche
3.7.3 Risultati del Gruppo di Lavoro “fiscalità e statistiche”

3.8 I CONTROLLI E LE SANZIONI

3.8.1 Controlli sulla ricerca del tartufo 3.8.2 Chi fa i controlli?
3.8.3 Controlli sulla cessione del tartufo
3.8.4 Controlli sulla vendita delle piante micorrizate
3.8.5 Sanzioni

4. OBIETTIVI E STRATEGIA DEL PIANO DI SETTORE

4.1 Obiettivi per aree tematiche del Piano Filiera Tartufo
4.2 Azioni del Piano Filiera Tartufo

5. INTERVENTI PRIORITARI

6. GLI STRUMENTI

7. APPLICAZIONE E OPERATIVITÀ

8. LE RISORSE ORGANIZZATIVE

9. LE RISORSE FINANZIARIE



A livello comunitario, le norme dell’Unione Europea includono i tartufi tra i prodotti oggetto di:


A livello italiano, sussistendo in materia la competenza concorrente di Stato e Regioni, la normativa si divide tra quella nazionale (che fissa i “principi quadro”,  e cioè le regole di massima, attualmente mediante la citata legge 752/1985) e quella regionale (che disciplina nello specifico alcuni aspetti).

E’ qui che si trovano le regole volte a:

      • stabilire in quali casi i raccoglitori possano accedere ai fondi appartenenti ad altre persone
      • quali sono le specie di tartufi commercializzabili
      • chi possa raccogliere, a quali condizioni e con quale metodo.

Per quanto concerne le regole sull’accasso ai fondi:

Nel rispetto del quadro generale sopra delineato, le Regioni dettano poi specifiche regole in materia, come ad esempio avviene in:

Compete peraltro alle Regioni determinare l’estensione delle tartufaie controllate.

Avv. Ermenegildo Mario Appiano

 

Avv. Ermenegildo Mario AppianoAvvocato, patrocinante in Cassazione

Professore a contratto presso l’Istituto Universitario Salesiano “Rebaudengo”, aggregato alla Pontificia Università Salesiana

Dottore di ricerca in Diritto UE

Master in Diritto Cinese

Fondatore nonché Vice-Presidente dell’Unione Giuristi della Vite e del Vino (UGIVI)

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)


Ecco una breve panoramica della mia attività scientifica nel campo del diritto vitivinicolo.


DOCENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO

Docenza sul diritto vitivinicolo al Master Universitario di II Livello in “DIRITTO DEI MERCATI AGROALIMENTARI” 2020/21, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.


Docenza suDiritto vitivicolo, quadro generale e focus sulle sulle indicazioni geografiche” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2020/2021.


Intervento sul diritto vitivinicolo al corso di aggiornamento in diritto agroalimentare comparato e trasnazionale, Università di Verona, 18 dicembre 2020.


Docenza sui sistemi di tracciabilità nel settore vitivinicolo al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2021.


Docenza su passaggio generazionale nelle imprese vitivinicole al master di specializzazione della legislazione vitivinicola, organizzato da Gruppo Servizi Aziendali, Ponsacco (PI), 2020.


Docenza sul “Quadro giuridico sulla produzione e commercializzazione del vino” al Master di Marketing, Sales and Management delle industrie alimentari presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management, anno 2019/2020.


Lezioni al corso di diritto comparato dei consumi ed alimentare presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2017 e 2018.


Docenza al master di specializzazione in diritto vitivinicolo organizzato da Euroconference in collaborazione con UGIVI, anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.


Lezioni sulla legislazione enologica e sugli aspetti giuridici della commercializzazione del vino, nel contesto del Master Universitario in Apprendistato di Alta Formazione (Enologia: dalla vinificazione alla commercializzazione), organizzato dall’Università di Pavia (anno accademico 2015/2016 e 2016/2017)


Intervento (“L’impatto dei TTIP nel settore vitivinicolo”) al corso di diritto comparato dei consumi presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino, anno 2016.


Lezioni sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master in diritto alimentare, Padova e Firenze, 2010.


Lezioni a contratto sul diritto vitivinicolo comunitario, tenute al Master di secondo livello in diritto alimentare, Università di Torino, anno accademico 2006/2007.


Partnership con Ascheri Academy



CONFERENZE

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


2021

Gli accordi UE sul commercio del vino e loro inquadramento rispetto al sistema WTO: la disciplina delle pratiche enologiche, anche con riferimento all’azione di OIV, relazione al convegno “Aspetti gius-economici dell’export di vino italiano”, Castello di Grinzane Cavour, 4 luglio 2021.

Il vino naturale, webinar con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.


2019

ODR nella distribuzione alimentare, intervento al Laboratorio di diritto commerciale su “I nuovi canali della distribuzione alimentare: e‐commerce, social networks, smart contract”, Torino, 13 marzo 2019.

Tutela e promozione dei vigneti storici ed eroici: il regolamento ministeriale in itinere, Pantelleria, 1 giugno 2019.


2018

Vendere e distribuire vino on-line all’estero: aspetti cruciali e profili di criticità, Quistello (MN), 24 marzo 2018.

Il paesaggio nel diritto internazionale e comunitario, Verona, Vinitaly, 15 aprile 2018.

L’attenuazione delle regole UE in materia di concorrenza applicabili agli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori”, Grinzane Cavour, 21 settembre 2018;

Rapporti tra mediazione e procedure di modesta entità”, intervento nell’incontro di studio “Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, organizzato dalla Struttura Didattica Territoriale del Distretto della Corte di Appello di Torino, Settore Europeo, Torino, 24 settembre 2018.


2017

Sintesi su novità contenute nel Testo Unico Vino – La salvaguardia di vigneti storici ed aree di pregio paesaggistico, Castello di Grinzane Cavour

Il principio del “ne bis in idem” secondo la Corte di Strasburgo: andrà in crisi l’impianto sanzionatorio anche nel settore vitivinicolo?, Vinitaly, Verona.

“Il diritto alimentare e vitivinicolo: inquadramento generale della materia; le indicazioni geografiche e la qualità dei prodotti“, intervento al convegno “Il diritto alimentare e vitivinicolo tra la responsabilità del produttore e la tutela del consumatore”, Torino, 4 maggio 2017.

La risoluzione delle controversie on-line” scaturenti dalla vendita on-line di vino, Castello di Grinzane Cavour, 22-23 settembre 2017.


2016

Il vino biologico, Vinitaly, Verona.


2008

Il nuovo regolamento CE sulle “bevande spiritose”, Vinitaly, Verona.


2007

L’accordo UE-USA sul commercio del vino, Torino, Salone del Vino.


2003

Le controversie nel settore vitivinicolo. Conciliazione ed arbitrato come alternative alla giustizia ordinaria, convegno organizzato dalla Regione Piemonte, Torino


2001

E-commerce e distribuzione “tradizionale”: possibili conflitti, intervento in convegno organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly, Verona.


1999

I contratti di distribuzione nel settore vitivinicolo: problematiche antitrust, organizzato dall’Unione Italiana Giuristi della Vite e del Vino in occasione della fiera ‘Vinitaly ’99’, Verona.


1998

La libera circolazione di animali e carni nell’Unione Europea, tenutosi nel febbraio presso la Scuola di specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria, Casalmaggiore (CR).



PUBBLICAZIONI

AVV. ERMENEGILDO MARIO APPIANO


I miei scritti sono spesso nati da confronti e spunti scaturiti in occasione dei convegni promossi dall’Unione Giuristi della Vite e del Vino.


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU Agreements“, in corso di pubblicazione su Jus Vini, 1 , 2021.


“Il paesaggio nel diritto internazionale e dell’Unione Europea”, in (a cura di F. Moreschi), Il paesaggio vitivinicolo come patrimonio europeo, aspetti gius-economici, 2019, p.43.


La risoluzione delle controversie nelle vendite on line di vino”, in (a cura di O. Calliano), e-wine, 2018, p.123.


Le riforme del 2013 alla OCM Vino“, in Contratto e Impresa / Europa, 1, 2014, p.451.


Le pratiche enologiche e la tutela delle indicazioni di qualità nell’accordo UE/USA sul commercio del vino ed in altri trattati conclusi dalla Comunità”, in AA.VV., Le indicazioni di qualità degli alimenti – Diritto internazionale e europeo, Milano, 2009, p. 348.


La posizione del consumatore nella nuova OCM Vino”, in Contratto e Impresa / Europa, II, 2009, p. 993.


Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose” in Contratto e Impresa / Europa, I, 2008, p. 444.


“Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d’origine nell’accordo UE/USA sul commercio del vino”, in Contratto e Impresa / Europa, 2007, p. 455.




Le mie competenze di giurista si affiancano a quelle di sommelier (diplomi AIS e ONAV) nonché di assaggiatore di grappe (diploma ANAG), consentendomi un approccio più concreto e diretto alle tematiche del diritto vitivinicolo.


Docenza su altre materie


Scritti su altre materie


Avv. Andrea Ferrari


Avv. Andrea Ferrari

Avvocato, iscritto presso l’Ordine di Asti.


Dopo una breve esperienza presso l’Ufficio del Personale di Ferrero S.p.A., Direzione Operations, compresi che la vita aziendale non mi apparteneva e la mia vera vocazione era la professione forense.

Sin dal periodo di pratica professionale, incentrai i miei studi nell’ambito del diritto civile. Successivamente, appassionato per il comparto agroalimentare e fortemente presente nel territorio, decisi di focalizzare maggiormente la mia attenzione allo studio del diritto agrario.

Non pago della formazione, decisi di implementare le mie conoscenze in materia agraria, per cui frequentai due Master: il primo in diritto agroalimentare ed il secondo in diritto vitivinicolo.

Oggi esercito – con dedizione ed a tempo pieno – la professione forense.

Membro del Comitato scientifico del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione e ambiente (CEDISA)

Coordinatore per la Regione Piemonte dell’Osservatorio del Diritto Agroalimentare e Vitivinicolo

Membro della Commissione scientifica in materia di diritto agrario alimentare e vitivinicolo, costituita presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Asti (di cui sono promotore e referente).

Consulente della Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Cuneo, Asti ed Alessandria (dal 2013).

Mediatore e responsabile della sede di Alba dell’Organismo di Mediazione INMEDIAR (dal 2019).


Materie ed ambiti di attività

Diritto Agrario, Alimentare e Vitivinicolo
Modelli organizzativi ex D.lgs 231/01
Proprietà e diritti reali in genere
Successioni e Divisioni
Contrattualistica
Recupero del credito ed Esecuzioni Civili
Responsabilità Civile in genere e Azioni Risarcitorie
Separazioni e Divorzi
Diritto del Consumatore


FORMAZIONE

Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare –UNIUPO – CAFLA 2018
Master breve in Diritto Vitivinicolo (Euroconference) – Torino
Corso di Diritto Alimentare Comparato – Dipartimento di ESOMAS presso Università di Torino
Master breve in Diritto Agroalimentare (Altalex) – Parma
Istituto di Studi Giuridici di Cuneo – Corso di formazione forense post-universitaria
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza (votazione 110/110)

 


DOCENZE AVV. ANDREA FERRARI

Relatore al Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare tenutosi presso Università del Piemonte Orientale (UniUPO) coordinato dal Prof. Avv. Vito Rubino – Intervento sul tema della cambiale agraria e pegno rotativo (anno 2020).

Relatore al Seminario Jean Monnet di Diritto Comparato dei Consumi Alimentari, tenutosi dal 04/04/2018 al 16/06/2018 presso l’Università degli Studi di Torino, Dip. di ESOMAS (Coordinatore del Seminario Prof. Avv. Oreste Calliano)

APRO Formazione Professionale ALBA-BAROLO
(docente a contratto di diritto civile e pubblico, educazione civica, legislazione turistica)


CONFERENZE AVV. ANDREA FERRARI

Webinar sul vino naturale, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Chiedi e del Consorzio Vini d’Abruzzo, 26 febbraio 2021.

Fondamenti di diritto alimentare e vitivinicolo, webinar organizzato da Ascheri Academy, febbraio 2021.

Profili civilistici nel passaggio generazionale delle strutture agricole, relazione al convegno organizzato da UGIVI e tenutosi presso l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour del Castello di Grinzane Cavour su: “Il passaggio generazionale nelle aziende vitivinicole: strumenti, rischi e opportunità tra gestione delle struttura agricola, pianificazione successoria e tutela degli assetti proprietari“, 2019.

Testo unico della Vite e del Vino, convegno organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Alba, 2017.


Partnership con Ascheri Academy


Etichettatura ambientale vini

Il cosidetto “Decreto rifiuti” (D. Lgs. 116/2021) comporta l’obbligo dell’etichettatura ambientale, applicabile anche ai vini (Etichettatura ambientale vini)


 

Le fonti dell’obbligo di etichettaura ambientale vini

Direttive dell’Unione Europea e recepimento in Italia

L’obbligo di etichettatura ambientale vini discende dal  “Decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n.116, emanato per attuare due delle quattro direttive del’Unione Eurupea (le direttive UE/2018/851 ed UE/2018/852, rispettivamente modificative delle precedenti direttive in materia di rifiuti, prima, ed in materia di imballaggi nonché di rifiuti derivanti da imballaggi, la seconda), costituenti il cosiddetto “Pacchetto Economia Circolare”.

L’obbligo di etichettatura ambientale vini comporta quindi nuove indicazioni sull’etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle specificamente previste dalle apposite norme per l’etichettatura dei vini (che presto saranno integrate dall’obbligo di indicare gli ingredienti ed i valori nutizionali).

Il citato “Decreto rifiuti” va così a modificare la parte quarta del “Testo Unico Ambientale”, costituito dal d. lgs. 152/2006.

Per quanto concerne l’etichettatura ambientale, che si applica anche ai vini così come a tutti gli altri prodotti alimentari, dispone adesso l’art. 3 del “Decreto rifiuti” (che va a modificare il comma 5 dell’art.219 del Testo Unico Ambientale), il quale così dispone:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita’ stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita’ alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche’ per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi’, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Ne discende quanto segue.

In primo luogo, tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati:

Ciò al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

In secondo luogo, è fatto obbligo ai i produttori di indicare – ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio – la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.

Regolamento ministeriale attuativo

Mediante il decreto 360 del 28 settembre 2022, il Ministero per la transizione ecologica (adesso Ministero dell’Ambiete e della Sicurezza Energetica) ha infine adottato le Linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi (il quale aveva anche adottato delle linee guida volontarie per la medesima etichettatura).

Le Linee guida portate dal citato decreto ministeriale) entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette.

 

In definitiva sull’obbligo di etichettatura ambientale vini.

 

A differenza di quanto avviene per l’etichettura nutrizionale e quella relativa agli ingredienti (dove esistono apposite norme per i vini, derivanti da regolamenti dell’Unione europea, che uniformano la materia), le regole sull’etichettura ambientale

      • non sono dettate specificamente per i vini, ma per la generalità degli imballaggi di tutti i prodotti
      • discendono da direttive dell’Unione Europea, che semplicemente armonizzano la materia sul suo territorio, senza però uniformarla del tutto.

Ciò posto, la scelta del legislatore italiano (così l’allegato al citato decreto ministeriale)  è quella di non creare rigidità eccessive a carico delle aziende, in quanto il principio è si quello che

“Tutti gli imballaggi (destinati a consumatori) devono essere etichettati “opportunamente”, quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci il raggiungimento dell’obiettivo di “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio” → indicazioni sulla DIFFERENZIAZIONE

ma nel perseguire tale obiettivo le aziende godono di ampia libertà

«Gli esempi (di etichettatura portati dall’Allegato) non rappresentano l’unica struttura possibile di etichettatura, ma una delle diverse soluzioni che l’azienda può impiegare, e non contemplano, altresì, tutte le informazioni volontarie possibili. Infatti ciascuna azienda ha la facoltà di comunicare con modalità grafiche e di presentazione, liberamente scelte, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti dall’art. 219 comma, 5».

Il decreto ministeriale lascia ampio spazio all’etichettaura elettronica

«in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull’imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell’Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all’utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie»

«… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio»

Attenzione: un semplice QR Code non basta

 

Applicare un semplice QR Code verosimilmente non è sufficiente: sembra corretto ritenere che esso debab essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: usami per sapere come riciclarmi”

Analogo discorso se l’etichettura elettronica contiene anche le indicazioni nutrizionali e quelle sugli ingredienti.

La guida informativa predisposta da CONAI.

Al fine di facilitare gli operatori economici, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha predisposto un’apposita guida informativa sull’etichettatura ambientale, che può offrire spunti per etichettatura ambientale vini.

 

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements

Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements


Oenological practices and geographical indications protection in main international EU agreements, published in Jus Vini, 2021, 1, p.11-52.

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Index

1. Introduction; 2. Oenological practices; 2.1 Free movement of wine inside the EU; 2.2 Non-tariff barriers in the trade with third countries; 2.2.1 WTO Agreements to overtake non-tariff barriers: SPS and TBT; 2.2.2 EU Agreements; 3. Protected designations of origin (PDOs) and protected geographical indications (PGIs); 3.1 Protection inside the EU; 3.2 Protection in third countries; 3.2.1 WTO Agreement: TRIPS; 3.3.2 EU Agreements; 3.3.3 EU adhesion to WIPO Agreement (the Lisbon System and the Geneva Act); 4. Final considerations.

Abstract. National rules on oenological practices respond to the need to protect human health and economic interests of consumers and producers. In international trade, however, such rules can turn into non-tariff barriers. The protection of DOs and GIs allows the safeguarding of an important economic and intangible heritage, at least from a European point of view. At an international level, however, this necessity clashes with antithetical economic interests, mainly attributable to the fact that in many non-European territories, various important European DOs and GIs have become common names that indicate certain types of foodstuffs or wines. In the WTO context, the mitigation of non-tariff barriers is entrusted to the SPS and TBT Agreements, while the protection of geographical indications to the TRIPS Agreement. However, their effectiveness has proven weak, especially TRIPS. Consequently, the European Union has concluded a series of international agreements with many third countries (both producers and consumers of wine) aimed at favouring trade in wine. In this way, on the one hand, a set of globally shared rules on oenological practices has been identified (thanks also to OIV action), and, on the other hand, numerous European DOs and GIs have obtained international recognition, thus allowing their concrete protection. EU international agreements have also contributed to increased awareness and consensus in the world on quality schemes related to the PDO and PGI systems. Unfortunately, in several cases, not all of the currently existing European geographical indications are recognised (only some of them), and this situation creates disparities.