Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)
La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai alle porte, mancano solo più alcuni passaggi “tecnici” all’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.
I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa
.
Due i criteri principali.
Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.
Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.
Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?
.
Verranno innanzitutto uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.
Inoltre, il venturo regolamento recherà anche significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.
Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela, cui saranno attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.
Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.
Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.
Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.
A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace. Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.
Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?
.
Ad ogni modo, non si avrà un’unica definizione di indicazione geografica.
Continueranno infatti a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:
-
-
- prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
- vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
- bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )
-
Analogamente avverrà per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.
Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.
Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).
Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa dovrebbe comunque venire meno per effetto dell’armonizzazione in via di arrivo.
Poca attenzione alla sostenibilità.
.
Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.
Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.
Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.
I prossimi passi.
.
Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).
.
Dovrebbe adesso a breve seguire l’approvazione da parte del Consiglio Europeo.
Fatto ciò, si attenderà solo più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione.
Il tema sarà oggetto di un apposito incontro di studio a Vinitaly, domenica 14 aprile 2024, con inizio alle ore 13:00 presso la sala Salieri.