Materiali moltiplicazione vite

Materiali moltiplicazione vite: adottato il nuovo D. lgs. 2 febbraio 2021, n.16.


Due apposite direttive dell’Unione Europea avevano rispettivamente fissato i requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (Materiali moltiplicazione vite):

 

Esse fra l’altro avevano disposto che:

    • ogni Stato membro istituisca un apposito Registro nazionale delle varietà di viti, nel quale elencare le varietà i cui materiali di moltiplicazione sono ammessi al commercio)
    • i caratteri e le condizioni minime per l’esame delle varietà di viti.

In ottemperanza, in Italia un apposito regolamento ministeriale in Italia aveva istituito il Registro nazionale delle varietà di vite, che raccoglie quanto deciso al riguardo dalle singole Regioni.

In merito è stato successivamente adottato:

Per dare attuazione a quanto previsto da questi due ultimi provvedimento, è stato dunque ora adottatro il d. lgs. 2 febbraio 2021, n.16, che riforma la materia e raccoglie tutte le norme sulla produzione e commercializzazione dei materiali moltiplicazione vite in un testo unico, così prevedendo:

    • alcuni principi di carattere generale
    • nuove disposizioni sul Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite
    • norme su controlli e certificazioni
    • le sanzioni.

Successivamente, il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato i modelli per iscrizione di una varietà e/o di un clone al Registro nazionale delle varietà di vite (RNVV), come previsto dal DM 30 settembre 2021, n. 489243 (recante le modalità di presentazione e contenuti della domanda di iscrizione di varietà e cloni di vite al Registro nazionale, di cui agli articoli 13 e 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16).


Analogamente:


Esistono però significativi limiti all’uso di ibridi / incroci nella vinificazione, riconducibili essenzialmente alle norma in materia di OGM, che si applicano anche alle varietà ottenute mediante tecniche non implicanti trasgenesi.

Consorzi tutela attivita erga omnes

Consorzi tutela attivita erga omnes: condizioni, competenze, contributi, controlli.


Non avendo natura obbligatoria, i consorzi di tutela svolgono – in via di principio – un’attività che coinvolge i soli produttori aderenti per libera scelta.

Tuttavia, quando i consorzi raggiungono un significativo livello di partecipazione (almeno il 40% dei viticoltori ed almeno il 66%, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni), il Testo Unico Vino li autorizza a svolgere pure la cosiddetta attività “erga omnes” (art.41, comma 4, della legge 238/2016), che si esplica cioè a vantaggio anche dei produttori non aderenti (Consorzi tutela attivita erga omnes).

La materia è poi specificamente disciplinata nel relativo regolamento attuativo.

Rientra in tale attività (Consorzi tutela attivita erga omnes):

    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni;
    • organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
    • agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell’IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
    • esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
    • svolgere azioni di vigilanza da effettuare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l’ICQRF e in raccordo con le Regioni.

Bisogna peraltro aggiungere che il regolamento ministeriale sulle procedure nazionali per l’esame delle domande di protezione in favore di DOP e IGP nonché per le modifiche dei relativi disciplinari (attualmente ancora il DM 12 novembre 2012) attribuisce ai Consorzi di tutela particolari funzioni in materia.

A fronte di ciò, anche i produttori non aderenti sono tenuti a versare un contributo economico al consorzio, ritenuto conforme ai principi fissati dal diritto UE in materia di organizzazioni professionali tra imprenditori agricoli (sentenza Corte UE del 30/5/2013 nel caso Doux Elevage).

Per garantire trasparenza, i contributi in questione devono essere riportati in appositi conti separati nel bilancio del consorzio. Inoltre il consorzio deve consentire anche ai produttori non soci di visionare la seguente documentazione:

    • bilanci (preventivi e consuntivi) e relative delibere assembleari di approvazione;
    • delibere del Consiglio di amministrazione sull’attività “erga omnes” e relativa relazione annuale;
    • programmi e rendicontazione sulle azioni di promozione;
    • programma di vigilanza concordato con l’ICQRF per i controlli nelle fasi successive all’avvenuta certificazione dei vini tutelati.

Disciplinari produzione DOP IGP

I disciplinari rappresentano l’elemento centrale e caratterizzante degli alimenti e dei vini a denominazione d’origine ed indicazione geografica (Disciplinari produzione DOP IGP).


I disciplinari produzione DOP IGP rappresentano il cardine delle regole in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette, per quanto concerne sia i vini, sia gli alimenti.

Quanto ai vini, il rispetto dei disciplinari produzione DOP IGP implica:

    • l’individuazione della zona di produzione dell’uva e della zona di relativa vinificazione;
    • la definizione della base ampelografica e delle rese per ettaro massime ammissibili;
    • limiti alle tecniche di cantina ammesse in via generale nonché alle rese di trasformazione da uva a mosto;
    • il raggiungimento di determinati parametri qualitativi, sia dal punto di vista chimico che organolettico;
    • regole sulla presentazione del prodotto (tipologia delle bottiglie, sistemi di chiusura);
    • la presizione di eventuali menzioni tradizionali, di cui ne viene specificato il significato;
    • il controllo di ogni fase della produzione (dalla vigna al prodotto finito) da parte di organismi indipendenti (che non possono essere i consorzi di tutela), che devono offrire adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità nel loro operato nonché disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

L’esistenza dei disciplinari di produzione costituisce il presupposto per la protezione a livello comunitario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art.93 e 94 del regolamento UE 1308/2013).

Il contenuto dei disciplinari di produzione è però definito unicamente dai produttori di ciascun vino o alimento a denominazione di origine o indicazione geografica, che devono provvedere a redigerlo sulla base di uno schema previsto dall’Unione Europea (attenzione: si tratta di un mero schema, vuoto  cioè di contenuto: allegato I al regolamento UE 34/2019).

Di conseguenza, per capire quali sono le caratteristiche di un vino DOP o IGP, bisogna far riferimento al rispettivo disciplinare di produzione.

Quest’ultimo, comunque, rappresenta una sorta di “macro-modello”: esso infatti definisce sì “a grandi linee” le caratteristiche essenziali del vino DOP o IGP, ma non perviene al risultato (sarebbe una cosa “terribile”) di standardizzarle.

All’interno del “macro-modello”, infatti, iI disciplinare lascia un certo spazio di libertà, il quale consente di valorizzare al massimo le peculiarità di ogni singolo appezzamento all’interno del territorio di produzione nonché permette all’enologo di esprimere la propria arte.

Tale macro-modello identifica quindi “in termini tecnici” la tipicità dei vini del territorio cui il disciplinare si riferisce.

Una volta adottati, i disciplinari possono essere modificati seguendo le apposite procedure.


Disciplinari vini DOP - IGP italiani Proposte modifica disciplinari vini DOP - IGP


Disciplinari produzione DOP IGP

 

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Modificazioni 2020 Testo Unico Vino


Il cosiddetto “Testo Unico Vino” (legge 238/2016, in appresso detta T.U.V.) ha subito alcune variazione, per effetto del Decreto legge “Semplificazioni” (76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) nonché dell’antecedente Decreto “Rilancio” (34/2020, convertito a sua volta con legge 77/2020) – Modificazioni 2020 Testo Unico Vino

Fermo restando che la disciplina portata dal “Testo Unico Vino” resta sostanzialmente ferma, vediamo le principali novità così introdotte.

Innanzitutto sono riformate le regole per il riconoscimento della DOCG (art.33, comma 1, del T.U.V.), che diventano più stringenti.

In primo luogo, possono adesso elevarsi alla DOCG solo le DOC “per intero”. Infatti, è stata abolita la previsione che consentiva il passaggio alla DOCG anche alle singole “zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC”. Il che rende molto più difficile compiere operazioni simili a quelle avvenute per il Prosecco.

In secondo luogo, aumenta il requisito della rappresentatività minima dei richiedenti il passaggio di categoria.

Da un canto, esso passa dal 51% al 66% dei soggetti – sempre inteso come media – che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, i quali devono adesso costituire almeno il 66% (prima era solo il 51%) della superficie totale dei vigneti idonei alla rivendicazione della relativa denominazione.

Dall’altro, si aggiunge un nuovo requisito sull’imbottigliamento. Infatti è ora necessario che i vini della denominazione, candidata al passaggio a DOCG, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella DOC.

Insomma, vendere vini DOC sfusi diviene penalizzante a livello collettivo, nel senso che chi imbottiglia tutta la propria produzione DOC e segue un attento percorso di qualità, con l’idea di puntare anche al passaggio alla DOCG, potrebbe poi vedere sfumare i propri sforzi, qualora altri produttori della stessa DOC vendano sfusi rilevanti quantitativi dello stesso vino.

Immutato invece il requisito della notorietà: il passaggio alla DOCG resta comunque riservato ai vini “già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita”. Tuttavia, continuano a non essere codificati i criteri per determinare in concreto la sussistenza di tale indispensabile notorietà.

Altra novità concerne la menzione “superiore”, che può ora essere abbinata a “riserva” (art.31, comma 5, T.U.V.).

L’inizio del periodo vendemmiale è anticipato al 15 luglio, così da seguire le implicazioni del cambiamento climatico (art.10, comma 1, T.U.V.).

Come specificato dal MIPAAF (comunicazione del 25/7/2020), nessuna modificazione indiscriminata è stata apportata al divieto di trasferire i mosti ed i vini atti a divenire vino IG e DO fuori dalla zona di produzione e all’obbligo di ivi imbottigliare, quest’ultimo quando previsto dal relativo disciplinare (commi 7 e 7 bis dell’art.38 T.U.V.). La riforma prevede solo che – in caso di caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie oppure altre cause di forza maggiore – l’Autorità competente possa concedere apposite deroghe, di carattere meramente temporaneo.

Agli agenti vigilatori dei consorzi, incaricati di effettuare i controlli erga-omnes sui prodotti vinicoli esclusivamente dopo l’avvenuta loro immissione in commercio, non è più automaticamente attribuita la qualifica di “agente di pubblica sicurezza”. Concerderla diviene invece una mera facoltà per la pubblica autorità competente. E’ inoltre cancellata l’autorizzazione di accedere al SIAN, di cui prima beneficiavano i consorzi per detta attività di controllo (art.41, comma 5, T.U.V.).

Le norme sui sistemi di chiusura (art.46 T.U.V.) sono state abrogate. Esse imponevano che sulle chiusure dei contenitori di volume inferiore a 60 litri fosse impresso – in modo indelebile e ben visibile dall’esterno – il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.

Il  D.L “Semplificazioni” non ha però portato all’abrogazione del contrassegno fiscale di Stato sulle confezioni destinate al mercato nazionale (previsione non contenuta nel T.U. Vino).

Viene ribadito che gli organismi di controllo privati, previsti dai disciplinari di produzione, devono rispettare l’apposita norma UNI, con obbligo di adeguarsi alla sua versione più recente. Eliminato invece ogni riferimento alle autorità pubbliche (art.64, comma 2, T.U.V.).

A decorrere dal 1 gennaio 2021, la resa massima di uva per ettaro viene sensibilmente ridotta, da 50 tonnellate a sole 30, con facoltà al MIPAAF di concedere deroghe sino a 40 tonnellate per specifiche zone, “tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di produzione” (art.8, commi 10 e 10 bis, T.U.V.).

Infine, resta fermo l’obbligo di comunicare preventivamente la produzione di mosto cotto, ma viene abolito lo specifico termine di cinque giorni (art.12, comma 2, T.U.V.). Lo stesso dicasi per la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché per la preparazione delle bevande spiritose, quando ciò sia eseguito in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 (art.14, comma 1, T.U.V.).

pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP

Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: adesso possibile, è un importante strumento per finanziamento imprese agricole e vitivinicole


Pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP: in data 23 luglio 2020 è stato emanato dal MIPAAF il relativo decreto (Decreto sulla “Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose”).

Si tratta di una misura prevista dal decreto legge “Cura Italia” (art. 78 commi 2 – duodecies , 2 – terdecies e 2 – quaterdecies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27).

Viene quindi ammessa la possibilità di costituire in pegno prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

Il decreto del Ministero prevede inoltre che i prodotti DOP e IGP, costituiti in pegno, possono altresì essere oggetto di patto di rotatività.

Ma che cos’è il pegno?

Il pegno è un diritto reale di garanzia che può essere iscritto su beni mobili, crediti o altri diritti. L’istituto del pegno è sostanzialmente un mezzo di tutela del credito ovvero un vincolo cui viene sottoposto un bene e la cui funzione di garanzia si manifesta attraverso la creazione di un vincolo reale sul bene che ne forma l’oggetto, per consentire al creditore pignoratizio di soddisfare la sua pretesa con preferenza rispetto ai terzi in ordine al bene vincolato. Sotto tale punto di vista, il pegno di beni mobili è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore mediante la consegna della cosa o del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità.

La nuova normativasul pegno rotativo prodotti agricoli alimentari DOP IGP permette adesso un più facile accesso al credito da parte di quei produttori che maggiormente hanno accusato il colpo e sono stati messi in ginocchio dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Essa stabilisce (art.1, co.2) che i prodotti agricoli e alimentari, costituiti in pegno, possono essere oggetto di patto di rotatività. Il pegno rotativo è appunto una forma di garanzia che consente la sostituibilità e mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione della garanzia

(Art. 1, co. 3: “Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto”).

Sostanzialmente il patto di rotatività ammette la possibilità di sostituire, nel tempo, i beni oggetto di garanzia pignoratizia (si consideri, tra l’altro, anche la deteriorabilità di alcuni prodotti alimentari – non diretti all’invecchiamento – che, in assenza di rotativa, necessiterebbero di svariate pratiche per stipulare numerosi nuovi accordi di pegno su prodotti sempre consumabili e non deteriorati).

Strumento, quello del pegno, che sarà certamente utilizzato dai produttori alimentari e vitivinicoli in cambio di prestiti, al fine di ottenere liquidità pur mantenendo la proprietà e la disponibilità del prodotto impegnato.

Il decreto in commento precisa poi che la costituzione in pegno di un prodotto alimentare non può chiaramente avvenire in ogni momento ma solamente a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal decreto in tema di registri (cartacei e telematici).

Ciò, ovviamente, per garantire l’esistenza e la disponibilità del prodotto che diviene oggetto di vincolo.

Il Decreto Ministeriale non tralascia, poi, gli aspetti puramente pratici e relativi alle modalità di registrazione delle operazioni di costituzione del pegno.

Per agevolare ed uniformare la documentazione, il Ministero ha offerto (allegato n.1 al Decreto) un modello fac-simile che o soggetti interessati potranno utilizzare per costituire ed indicare in maniera formale i beni concessi in pegno.

I dati da indicre sono i seguenti: Data di costituzione, Durata, Azienda, Unità, Elem. Identificativi Mese/anno produz., Varietà, Anno, Rif. Regione produz., Partita/Lotto, Codice identificativo.

Ad eccezione dei prodotti vitivinicoli (di cui al comma 4, art.2), contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno. Dopodiché il produttore/concedente potrà procedere con l’annotazione sul registro cartaceo (registro che dovrà essere annualmente vidimato da un notaio, fatta sempre eccezione per l’ambito vitivinicolo).

Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio di oliva (ai sensi del menzionato comma n.4 dell’art.2) esistono apposite regole.

Più precisamente, il debitore può procedere all’annotazione del pegno nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), provvedendo alla comunicazione, nei confronti del creditore, dell’effettuazione di detta operazione. Comunicazione che dovrà avvenire entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può, a sua volta, chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri telematici.

Pare appena il caso ricordare che ogni operazione di cantina e/o ogni spostamento di prodotti che possa andare ad incidere sui beni oggetto di pegno, dovrà essere debitamente annotata nel registro telematico con accortezza, badando bene a dare comunicazione al creditore pignoratizio oltre che all’ente di controllo dell’operazione svolta (ovviamente sempre che si tratti di operazione cui è richiesta la comunicazione all’ente di controllo).

Anche l’estinzione del rapporto obbligatorio tra concedente e creditore pignoratizio necessità di annotazione sul registro. Invero, la constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno dovrà avvenire mediante annotazione sul registro artaceo o telematico.

Soccida

Soccida: contratto  associativo per allevamento del bestiame.


IL CONTRATTO DI SOCCIDA

La soccida è un contratto di tipo associativo relativo all’allevamento del bestiame. Si sostanza, appunto, nell’accordo associativo tra due soggetti: il soccidante, ovvero il soggetto che conferisce il bestiame e ne è proprietario, e il soccidario, ossia il soggetto che si occupa fattivamente dell’attività di allevamento.

La soccida è disciplinata dall’art.2170 c.c. il quale così recita: “Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto”.

Esistono tre tipi di soccida:

      • semplice (art.2171 c.c.),
      • parziaria (art.2182 c.c.)
      • di conferimento di pascolo (art.2186 c.c.).

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.


Soccida semplice

Disciplinata dall’artt.2171 cc. e seguenti, si sostanza nel conferimento di bestiame esclusivamente da parte del soccidante (che ai sensi dell’art.2173 c.c. ha anche la direzione dell’impresa e deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento), mentre il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, adottando la diligenza del buon allevatore.

Il soccidario esercita l’attività con il lavoro proprio e della propria famiglia. Il carattere famigliare del lavoro assume rilevanza all’interno della fattispecie poiché la scelta dei prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta con consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.

Al momento del conferimento dei capi di bestiame, le parti contrattuali (soccidante e soccidario) dovranno effettuare una stima degli animali redigendo apposito verbale in cui vengono riportate la qualità, il numero, il peso e le altre caratteristiche degli animali oggetto id conferimento.

A differenza del contratto di affitto di fondi rustici, il contratto di soccida semplice non ha una durata predeterminata (minima o massima) prevista per legge. Le parti, pertanto, possono liberamente determinarla secondo il loro libero apprezzamento e necessità. Tuttavia, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida si considererà avere la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta il contratto si intende rinnovato di anno in anno.


Soccida parziaria

La soccida parziaria ha come sua base la soccida semplice, con la differenza che nella soccida semplice l’unico soggetto che conferisce il bestiame è il soccidante, nella soccida parziaria entrambe le parti conferiscono il bestiame, e ne divengono comproprietari in proporzione del rispettivo conferimento. In merito all’apporto del lavoro, la soccida parziaria (del pari di quella semplice) attribuisce al solo soccidario l’obbligo di conferire il lavoro necessario per l’allevamento.


Soccida con conferimento di pascolo

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. Tale rapporto contrattuale viene definito come “soccida con conferimento di pascolo” e trova la sua definizione all’art.2186 c.c.. In tale fattispecie contrattuale la direzione dell’impresa spetta al soccidario e non già al soccidante al quale spetta invece il controllo della gestione. Al soccidario compete anche l’onere di apporto del lavoro necessario.

Due, quindi, sono gli elementi caratterizzanti: il primo è che il bestiame viene conferito dal soccidario; il secondo, che il terreno per il pascolo viene conferito dal soccidante.

Da ciò discende che al soccidario viene riservato il potere direttivo dell’impresa, mentre al soccidante un potere di mero controllo della gestione.

Da un punto di vista applicativo, la legge n.756/1964, che ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e di contratti atipici, non si applica ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

La Legge n.11/1971 ha invece stabilito la trasformazione in affitto dei contratti di soccida con conferimento di pascolo, a semplice richiesta del soccidario.

L’art.25 della Legge 3 maggio 1982 n.203, (introducendo i criteri fondamentali della conversione) ha esteso l’onere di conversione in contratti di affitto anche dei contratti di soccida con conferimento di pascolo e a quelli di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

Le uniche deroghe possibili sono quelle previste in via generale dall’art. 29: “La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall’articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti: a) quando, all’atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all’allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni; b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all’attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo”.

In ogni caso, il successivo articolo 45 della legge in commento, nel suo secondo comma, ha specificato il divieto di stipula di contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e di soccida. Per cui la soccida risulta un tipo di contratto agrario oggi ammesso e applicato, perlomeno nella sua forma di soccida semplice.


Modello contratto soccida


Contratto soccida modello

Modello per concedere in soccida un allevamento di bestiame (contratto soccida modello)

 


CONTRATTO DI SOCCIDA

TRA

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidante”;

da una parte

E

Il signor __________ (c.f. _________________), nato a __________ il ____________, residente in __________,Via ______________, nella sua qualità di legale rappresentante della _______________ ( P.iva _____________) con sede in ____________________, e con indirizzo PEC __________________________ nel prosieguo anche denominato “soccidario

dall’altra parte

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l’allevamento di ___________________. (es. bovini / suini da ingrasso, ecc.).

L’allevamento condotto si sviluppa in ___ cicli della durata media di _____ giorni/mesi. La facoltà dopo il 1° ciclo di rescindere o proseguire tale contratto, spetta solo ed unicamente alla parte soccidante.

I capi di bestiame da immettere per ogni ciclo sono pari a n.______. Il primo ciclo di allevamento avrà inizio il ________________.

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per un anno, pari a n.____ cicli consecutivi e così di seguito per identico periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata da una delle parti almeno _____ mesi prima della data di inizio dell’ultimo ciclo; la durata del ciclo in linea di norma è pari a quella stabilita dalla normativa fiscale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Contratto

Viene stipulato un contratto di soccida semplice, a norma degli articoli 2170 e seguenti del codice civile, ai seguenti patti e condizioni:

2) Stima Iniziale

All’inizio di ogni ciclo, la stima iniziale equivale al numero degli animali conferiti, risultanti dalle bolle e relative fatture di acquisto dei fornitori o di trasferimento degli altri allevamenti. Da detti documenti si potrà desumere il numero, la razza, la qualità ed il peso. Resta ovviamente inteso che gli animali resteranno nella titolarità del soccidante e che la stima ed il conferimento non trasferiscono la proprietà degli animali dal soccidante al soccidario.

3) Luogo dell’allevamento

L’allevamento viene esercitato in n. __ capannone/i

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) , Via …………………….

– di proprietà nr. 1 sito in …………………. (Prov.____) – Via …………………….

4) Direzione dell’allevamento

Come previsto dall’art. 2173 del Codice Civile, spetta alla parte soccidante la direzione dell’allevamento da esercitare secondo le regole della buona tecnica che lo governa.

La soccidante si avvale, per tutta la durata del contratto, della collaborazione dei propri Tecnici, i quali devono avere libero accesso ai luoghi di allevamento, al fine di verificare e garantire in ogni momento la regolare conduzione della gestione in soccida.

In particolare la parte soccidante può:

I) subordinare la scelta dei prestatori di lavoro, da parte dei soccidari, per le esigenze dell’allevamento;

II) ispezionare tramite servizi tecnico-veterinari, prima dell’inizio del 1° ciclo di produzione, i locali messi a disposizione e destinati all’allevamento, al fine di accertare che gli stessi siano completamente rispondenti alle prestazioni tecniche e sanitarie;

III) rilasciare per iscritto regolare nulla osta alla idoneità dei locali;

IV) controllare tramite il servizio tecnico-veterinario che le attrezzature, le mangiatoie, gli abbeveratoi, gli impianti di riscaldamento ed ogni altro mezzo destinato alla conduzione dell’allevamento siano perfettamente idonei;

V) rilasciare per iscritto regolare nulla osta analogo a quello previsto per i locali dopo il parere favorevole del servizio tecnico;

VI) sospendere i termini dell’accordo sino a quando il soccidario non provveda a garantire l’idoneità dei locali e delle attrezzature dal punto di vista funzionale, igienico o sanitario;

5) Obblighi del soccidante

Il soccidante provvederà a fornire e a garantire:

a) gli animali da immettere in allevamento secondo le modalità di consegna dallo stesso stabilite;

b) i mangimi e i medicinali prescritti dal servizio tecnico veterinario incaricato dal medesimo soccidante;

c) l’assistenza tecnico-veterinaria necessaria al miglior andamento dell’allevamento;

d) il trasporto e la consegna degli animali, mangimi e dei medicinali all’allevamento. La parte soccidante provvederà a dare tempestiva comunicazione qualora, per causa di forza maggiore non fosse in grado di provvedere o garantire la fornitura e/o consegna dei prodotti suindicati. In tale caso, l’approvvigionamento resterà a carico della parte soccidaria con onere di rimborso.

e) l’eventuale documentazione richiesta dalle norme di legge per la detenzione dei mangimi “medicati”;

f) la tenuta del registro di carico e scarico degli animali allevati di cui all’art. 18 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

6) Obblighi del soccidario

La parte soccidaria è tenuta, per la conduzione dell’allevamento, a tenere, sotto la propria responsabilità, ed a mettere a disposizione:

a) i locali sistemati e attrezzati secondo le direttive del servizio tecnico veterinario incaricato dal soccidante;

b) il personale necessario allo svolgimento della attività di allevamento;

c) predisporre le operazioni ordinarie e straordinarie all’allevamento;

d) l’energia elettrica, il combustibile e l’acqua potabile. A mettere a disposizione, inoltre, tutto quanto necessario per una buona conduzione dell’allevamento;

e) provvedere allo smaltimento delle deiezioni provenienti dall’allevamento e, a tale proposito, il soccidario è obbligato a richiedere ed ottenere le prescritte autorizzazioni amministrative dalle autorità competenti in materia sanitaria. Inoltre, è a carico del soccidario la preparazione, pulizia, disinfezione e disinfestazione degli ambienti, delle attrezzature e la loro constante manutenzione, onde mantenere sempre tutto in perfetta condizione di efficienza e funzionalità;

f) la somministrazione dell’acqua, la pulizia e la disinfezione degli abbeveratoi con le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

g) la somministrazione dei mangimi nelle dosi e con gli accorgimenti previsti e consigliati dal servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante. E’ fatto assoluto divieto, salvo diversa espressa autorizzazione del soccidante, di somministrare alimenti diversi a quello forniti dal soccidante;

h) il funzionamento degli apparecchi di riscaldamento, la loro manutenzione e tutti i controlli necessari al buon andamento dell’allevamento secondo le modalità prescritte dal servizio tecnico-veterinario e in conformità delle norme antincendio e antinfortunio vigenti.

i) La vaccinazione ordinaria, prevista per la tipologia di animali conferiti, con le modalità e tempi indicati dal servizio tecnico-veterinario, ovvero le vaccinazioni per ogni altra malattia di cui si ravvisasse la necessità ricorrere secondo il giudizio del servizio tecnico-veterinario incaricato dal soccidante;

Vi impegnerete altresì a:

l) Prestare la massima collaborazione affinché gli incaricati della parte soccidante possano, in qualsiasi momento, effettuare i debiti controlli, nonché prelevare dall’allevamento i capi necessari per gli accertamenti diagnostici;

m) Consegnare i capi di cui si dovesse rendere necessario l’abbattimento, sia per ragioni sanitarie, sia perché ritenuti inidonei al proseguimento del processo produttivo o alla convivenza con gli altri soggetti;

n) Custodire ed a disporre con la diligenza del “buon allevatore” i beni forniti, con assunzione di tutte le responsabilità civili e penali per ogni caso di sottrazione, cattiva conservazione o incuria, e con espressa rinuncia a qualsiasi diritto di ritenzione dei capi per nessun motivo.

Il soccidario, infine, dovrà osservare obbligatoriamente le seguenti disposizioni:

o) Prendere in cura e custodire gli animali destinati all’allevamento e tutto il materiale ricevuto, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 53 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633;

p) Registrare tutti gli animali deceduti, dandone tempestiva comunicazione al servizio tecnico-veterinario indicato ed incaricato dal soccidante, e tenendo la carcassa a loro disposizione per eventuali controlli. Le attestazioni di mortalità possono risultare dai seguenti documenti che essere tempestivamente inoltrati alla soccidante:

I) certificati di mortalità rilasciati dal servizio tecnico competente in materia;

Il) documenti rilasciati da ditte autorizzate al ritiro delle carcasse;

III) Provvedere, a propria cura, allo smaltimento delle carcasse degli animali morti, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

q) Adempiere alle norme stabilite dai Decreti Legge n. 54 del 30/12/92 e n° 146 del 26/03/2001, e D.L. n. 53 del 28/02/2004, che fanno esplicito riferimento alle norme riferite al “benessere degli animali”.

r) comunicare tempestivamente al nostro apposito ufficio sotto pena del risarcimento di ogni e qualsiasi danno che il ritardo nella comunicazione potesse provocare, ogni fatto che possa alterare l’ordinaria conduzione dell’allevamento;

s) Le consegne di animali, mangimi, medicinali, disinfettanti e materiali in genere verranno effettuate presso l’allevamento nelle normali ore di lavoro; qualora però ciò fosse impossibile per nostre ragioni interne, provvederete a prendere in consegna ed a sistemare tali materiali in qualsiasi ora. Naturalmente le consegne fuori orario Vi verranno comunicate tempestivamente e preventivamente concordate;

t) Non far visitare e comunque vietare l’accesso di estranei nei locali di allevamento.

u) Entro 15 giorni dall’immissione degli animali trasmettere la polizza assicurativa contro i danni del furto e asfissia relativa ai capi consegnati; trascorso tale termine il soccidante comunicherà il mancato recapito della polizza e provvederà ad essa addebitando il relativo costo al soccidario. Per il periodo intercorrente tra la mancata trasmissione dell’assicurazione al soccidante e la stipula da parte dello stesso dell’assicurazione, saranno addebitati al soccidario tutti i danni provocati dal perimento (morte, asfissia, furto) del bestiame valutati sulla base del corrente prezzo di mercato.

v) Si precisa che, relativamente ai prodotti indispensabili per l’espletamento dell’attività di allevamento zootecnico (medicamenti, detergenti, disinfettanti ecc.) forniti dal Soccidante, premesso che gli stessi sono consegnati in contenitori tali da rientrare, una volta svuotati, nei regolamenti dettati dal Decreto Legislativo 22/97 (decreto Ronchi) e suoi successivi Decreti Legislativi applicativi, si conviene tra le parti che tutto quanto dettato dalle normative vigenti in materia di rispetto eco-ambientale sia da imputare, e come oneri finanziari, e come adempimenti anche sanzionatori, al soccidario detentore.

7) Modalità di carico del bestiame

Gli animali, giunti al termine del loro ciclo produttivo, verranno caricati e pesati presso la pesa _______________(Comunale, aziendale del soccidante, aziendale del soccidante, ecc.). Il carico del bestiame dovrà essere preannunciato dal soccidante con almeno ______ ore/giorni di anticipo.

8) Stima degli animali allevati

La stima degli animali allevati, al termine di ogni ciclo viene desunta dalle bolle di vendita o di trasferimento e relative fatture, così pure l’ammontare della carne prodotta.

9) Ripartizione degli accrescimenti

Gli accrescimenti e quindi gli utili saranno determinati con il seguente criterio in seguito alla stima iniziale indicata nel presente contratto al punto 2) e alla quantità finale della carne prodotta come risulterà dalle bolle di vendita a fine ciclo.

Tenuto conto del lavoro svolto, della entità dei mangimi conferiti sia dal soccidante che dal soccidario, delle spese dagli stessi sostenute, dalla razza di animali allevati, dal periodo di allevamento, dall’andamento climatico, dal tipo di alimentazione, al soccidario spetterà una quota di animali pari ad una percentuale del 11% variabile della carne prodotta. In base alle variabili ivi previste la predetta percentuale può oscillare di 2 punti in più o in meno. Gli animali che risulteranno danneggiati durante il carico saranno esclusi dal conteggio totale della carne prodotta.

In caso di chiusura di zona per regolamento di polizia veterinaria (D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche) si precisa che i dati tecnici risultanti dalla chiusura del ciclo di allevamento dovranno essere accettati dal soccidario, e di conseguenza anche la quantificazione del compenso, con la relativa ripartizione degli animali attribuiti a fine ciclo.

I soccidari hanno facoltà di chiedere la monetizzazione degli animali loro spettanti. In tal caso per il compenso in denaro liquidato dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, senza assoggettamento ad IVA, trattandosi di quota che spetta a titolo di assegnazione (Ris. Ministeriale n. 504929 del 7/12/1973 – circolare ministeriale n. 32 del 27/04/1973 – risoluzione ministeriale n. 502890 del 03/01/1974 – risoluzione ministeriale n. 381861 del 28/05/1987)

Il pagamento dovrà essere eseguito alla fine di ogni trimestre.

10) Trasferimenti dei diritti sul bestiame in corso di allevamento

Qualora nel corso del contratto la proprietà del bestiame dato a soccida venga comunque trasferita ad altri, il contratto non si scioglie ed i debiti e crediti derivanti dalla soccida passano dal soccidante all’acquirente in proporzione alla quota acquistata salva, per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante.

La parte soccidaria, qualora il trasferimento riguardi la totalità o la maggior parte del bestiame, potrà recedere dal contatto con effetto dalla fine del ciclo in corso.

11) Inadempimenti

Gli obblighi richiamati nel presente contratto debbono ritenersi di carattere essenziale e pertanto anche l’inosservanza di uno di essi determina la risoluzione ipso iure dell’accordo, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della parte inadempiente.

12) Trattamento tributario

Il presente accordo è regolato ai fini dell’imposizione diretta dagli artt. 29 e 78 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917; e ai fini della registrazione dal D.P.R. 26/07/1986 n. 131. Ai soli fini fiscali si precisa che il/i capannone/i nella quale si svolge l’attività di allevamento insiste su un terreno sito nel comune di ____________ , Via ________.

13) Trattamento Previdenziale

Il soccidario, con la firma del presente accordo, garantisce il soccidante sul corretto pagamento della contribuzione previdenziale per sé, familiari e propri dipendenti, presso gli istituti competenti (INPS e INAIL) nonché sulla corretta iscrizione ai suddetti enti, sollevando fin da ora il soccidante da ogni responsabilità in merito. A riprova di quanto dichiarato, esibisce e allega copia del bollettino di pagamento, relativo all’ultimo periodo contributivo versato. Il soccidario garantisce inoltre tale iscrizione per la durata di validità del presente contratto. In ogni caso, ove gli Enti Previdenziali chiedessero il pagamento dei contributi al soccidante, quest’ultimo, avrà il diritto di compensare le somme corrisposte con i compensi spettanti al Soccidario, in virtù del presente contratto.

14) Foro competente

In caso di controversia, la parte che intende proporre domanda giudiziale è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio onde addivenire al rituale tentativo di conciliazione. Esperito negativamente il predetto tentativo di conciliazione, il Foro competente per ogni eventuale azione giudiziale sarà esclusivamente quello di ____________.

15) Comunicazioni e notificazioni

Per ogni comunicazione e notificazione relativa al presente contratto ed ai rapporti da esso nascenti, le parti dichiarano di eleggere domicilio:

      • quanto al “soccidante” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo);

      • quanto al “soccidario” presso il domicilio/residenza indicato in epigrafe (oppure specificare altro indirizzo).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE  ……………………………………………………..

IL SOCCIDARIO  …………………………………………………………

 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutti gli articoli del presente contratto ed in particolare gli artt. ___________________.

Luogo e data ______________

IL SOCCIDANTE …………………………………………………………….

IL SOCCIDARIO ……………………………………………………………..

Consulenza aziende agricole vitivinicole

Specializzazione ed interdisciplinarità,  il nostro punto di forza per la consulenza aziende agricole vitivinicole.


Consulenza aziende agricole vitivinicole: sia sul diritto vitivincolo, sia sulle altre materia di loro interesse (diritto agrario, contratti commerciali, ….)

Assistiamo tutte le aziende che operano nel settore agricolo, qualsiasi forma esse rivestano (quindi anche le società commerciali).

Il diritto vitivinicolo è una materia molto complessa, che trova le sue fonti non solo in normative nazionali ma anche e soprattutto in regolamenti comunitari e nei trattati internazionali.  Il diritto vitivinicolo si occupa di ogni aspetto giuridico del settore vitivinicolo, dalla produzione e commercializzazione del vino sino ai protocolli produttivi ed alle etichettature. Si tratta, pertanto, di una materia multidisciplinare il cui studio necessità anche di competenze in ambito amministrativo, civile e penale.

Nostro lavoro è dare assistenza professionale, stragiudiziale e giudiziale, sul diritto vitivinicolo e gli altri temi importanti per le imprese del settore (consulenza aziende agricole vitivinicole). Nell’ambito di questa nostra attività, ci avvaliamo  della collaborazione di altri professionisti, che vantano esperienza pluriennale nel campo delle analisi, delle pratiche tecniche e quant’altro necessario per sostenere al meglio i nostri clienti.

Il nostro approccio al lavoro di consulenza aziende agricole vitivinicole è quello della specializzazione accompagnato dall’interdisciplinarietà.

Ci accomuna la passione per il vino.  Un prodotto che non è solo il frutto della terra, ma cultura, territorio e storia.

Abbiamo fra l’altro collaborato a questi due eventi formativi, organizzati presso l’Università di Torino, Dipartimento di Management:

Il nostro approccio professionale è quello di affontare ogno caso previa una sua discussione franca ed approfondita, prospettando – qualora si tratti di un conflutto – il negoziato come via preferenziale per risolvere la situazione, ogni volta che ciò sia concretamente possibile.

Disaminiamo insieme ai nostri clileti i rapporti costi/benefici, prima di accettare qualunque caso.


Siamo disponibili per consulenze in VIDEOCONFERENZA


Consulenza aziende agricole vitivinicole

 



Pratiche sleali settore agricolo

Pratiche sleali settore agricolo: la direttiva dell’Unione Europea e la sua  attuazione in Italia.


La direttiva europea sulle pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola ed alimentare (direttiva UE/633/2019, applicabile ovviamente anche al settore vitivinicolo), prevede come termine di  recepimento da parte degli Stati membri la data del 10 maggio 2021 (pratiche sleali settore agricolo).

La direttiva (suo art.9) consente tuttavia agli Stati, al fine di garantire un più alto livello di tutela, di   “mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva“.

Essa inoltre “lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva“.

In entrambe i casi a condizione che le norme nazionali “siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno”.


Per quanto concerne l’Italia, le pratiche sleali  nel settore agricolo erano già:

    • colpite dall’art.62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (convertito), portante la Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (ora abrogato dal  D. Lgs 8 novembre 2021, n.198, attuativo della Direttiva UE/633/2019, che ne riprende tuttavia il contenuto ampliandolo);
    • ulteriormente specificate (ai sensi del suo art. 11 bis) dal decreto ministeriale 19 ottobre 2012 e relativo allegato   (anche esso conseguentemente abrogato).

Necessariamente, la precedente normativa italiana (art.62 D.L. 1/2012 citato) concerneva solo le pratiche sleali relative a prodotti alimentari “la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana” (art.1 del menzionato decreto ministeriale).

Per contro, la direttiva colpisce le pratiche sleali “attuate da acquirenti che sono nello stesso Stato membro dell’acquirente o in uno Stato membro diverso da quello dell’acquirente, ma anche contro pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione”  (considerando 12 ed articolo 1, comma 2).

La normativa italiana in questione resta quindi applicabile al settore agricolo, ma va adeguata (come specificamente dispone la legge comunitaria per gli anni 2019-2020) alle apposite disposizioni che la direttiva UE/633/2019 prevede per il settore agricolo.


La citata direttiva UE/633/2019  ha avuto una prima parziale attuazione in Italia, consistente nei provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.

Mediante il decreto legge 9/2020 sono state comminate sanzioni a chi subordina l’ acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19, ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.


Successivamente, per dare effettivamente completa attuazione alla direttiva stessa, mediante la legge comunitaria per l’anno 2019/2020  (art. 7 della legge 22 aprile 2021, n.53, adotatta con evidente ritardo, al punto che la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia), il Parlamento ha delegato il Governo a dettare le apposite norme in materia.

I criteri di delega, fissati per attuare la direttiva UE/633/2019, sono i seguenti:

a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all’articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l’applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalita’ e reciproca corrispettivita’ delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale;
c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
e) salvaguardare la specificita’ dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui e’ socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall’applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore e’ una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche’ in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
g) confermare che l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
h) prevedere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonche’ la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonche’ i limiti di utilizzabilita’ del commercio elettronico;
i) garantire la tutela dell’anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
l) prevedere la possibilita’ di ricorrere a meccanismi di  mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento;
n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all’autorita’ nazionale di un’eventuale pratica sleale, previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorita’ nazionale di contrasto deputata all’attivita’ di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all’applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all’applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l’Ispettorato puo’ avvalersi dell’Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilita’ o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell’ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
t) prevedere che all‘accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato provveda d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
u) prevedere l’applicabilita’ della normativa risultante dall’esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Il 30 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema per il decreto sulle pratiche sleali in agricoltura, poi tradottosi nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198

La nuova disciplina italiana (D. Lgs. 198/2021, art.1, comma 2) si applica a forniture effettuate da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti e qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agroalimentari.


Come denunciare a MIPAAF una pratica sleale


Tale disciplina va altresì coordinata con:




Pratiche sleali settore agricolo Covid-19

Pratiche sleali settore agricolo Covid-19: segnalabili al MIPAAF e sanzionate.


In parziale  attuazione alla direttiva UE/2019/633 , tra le misure adotta per contrastare gli effetti ecomomici dell’epidemia Covid-19, è stata inserita la norma (decreto legge 9/2020, art.33) che consente di perseguire le pratiche sleali settore agricolo, seppure solo quelle riconducibili a tale situazione sanitaria (Pratiche sleali settore agricolo Covid-19).

Così stabilisce detta norma:

“Art. 33 Misure per il settore agricolo
1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari, in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e’ autorizzato all’apertura di apposita contabilita’ speciale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita’ di concessione dei mutui.
4. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 ne’ indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione e’ determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e’ incaricato della vigilanza e dell’irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All’accertamento delle medesime violazioni l’Ispettorato provvede d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
6. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede ai sensi dell’articolo 36″.

Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica  pratichesleali@politicheagricole.it