Agricoltore custode ambiente territorio

Riconosciuto il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio per effetto della legge 24/2024 adottata dal Parlamento italiano


Il ruolo dell’agricoltore custode ambiente territorio era stato fortemente evidenziato dalle Istituzioni europee già  in occasione dell’adozione della riforma della  PAC per il periodo 2013-2020.

Già in tale contesto, infatti, si parlava di sostenibilità, focalizzando l’attenzione sulle prestazioni ambientali dell’agricoltura e considerando particolarmente rilevanti quelle utili a contrastare i cambiamenti climatici ed a mitigarne gli effetti (ad esempio, lo sviluppo di una maggiore resilienza del territorio ai disastri provocati da allagamenti, incendi e siccità).

All’agricoltore veniva così riconosciuto il suo naturale ruolo di “sentinella del territorio“.

In tale contesto si colloca adesso la legge 28 febbraio 2024, n.24, recante le Disposizioni per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura.

Effetti della legge 24/2024.

Le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali avranno modo di promuovere la figura dell’agricoltore custode ambiente territorio nei seguenti modi:

    • attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltore
    • realizzare opere finalizzate allo svolgimento delle attivita’ caratterizzanti detto ruolo dell’agricoltore (infra specificate) e per la protezione dei coltivi e degli allevamenti.
    • riconoscimento di specifici criteri di premialita’, inclusivi della riduzione dei
      tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Quali sono le attività agricole che consentono di beneficiare del riconoscimento?

Si tratta delle seguenti:

a) manutenzione del territorio attraverso attivita’ di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonche’ cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversita’ atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversita’ rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varieta’ colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all’abbandono delle attivita’ agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversita’ attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varieta’ a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.

Quali soggetti possono ottenere il riconoscimento di Agricoltore custode ambiente territorio?

Beneficiari del riconoscimento sono gli imprenditori agricoli (singoli o associati), che esercitano l’attivita’ agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, nonche’ le societa’ cooperative del settore agricolo e forestale.

Dunque, tali soggetto possono vedere riconsciuto il loro ruolo sociale e beneficiare delle relative agevolazioni, a condizione che esercitino una o più delle attività appena citate.

 

 

 

sanzioni produzione commercio vino

Il sistema sanzionatorio nel Testo Unico Vino (sanzioni produzione commercio vino).


In caso di illeciti nella produzione e nel commercio del vino, le sanzioni sono stabilite nel Testo Unico Vino (sanzioni produzione commercio vino), e precisamente nel suo Titolo VII.

Quale tipo di sanzioni prevede il Testo Unico Vino?

Trattasi di sanzioni aventi natura amministrativa.

Attenzione: il Testo Univo Vino non esaurisce tutte le norme sanzionatorie applicabili a tale materia, poiché si deve quanto meno tenere anche conto delle norme penali applicabili a tale settore.

Le norme penali non sono contenute nel Testo Unico Vino

Pertanto, per avere un’idea più completa del sistema sanzionatorio che presidia la produzione ed il commercio del vino, si deve fra l’altro considerare:

    • le regole penali connesse alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (le norme “sopravvissute” della legge 283/1962, come in ultimo disposto dalla legge 71/2021, in particolare artt. 5, 8 e 9)

Il nostro webinar.

Come si intuirà da quanto appena detto, il quadro sanzionatorio è dunque molto complesso, articolandosi tra sanzioni penali e sanzioni amministrative.

Come si coordina tutto quanto?

E’ possibile appellarsi al principio di ne bis in idem, qualora la medesima condotta venga sanzionata sul piano amministrativo e su quello penale?

In cosa consiste l’istitituto della diffida e quello del ravvedimento operoso?

Come difendersi?

Ecco i temi che trattiamo nel nostro seminario.


 

 

 

WOJCIECHOWSKI etichettatura vino QRCode

La lettera di Janusz Wojciechowski sul QR Code in etichetta vini: nulla di nuovo sotto il sole! (Wojciechowski etichettatura vino QRCode)


Il 12 marzo 2024 Janusz Wojciechowski (membro della Direzione Agricoltura della Commissione UE), rispondendo ad alcune sollecitazioni  al riguardo, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti circa le diciture che devono essere affiancate al QR Code, apponibile sulle etichette dei vini per fornire in via elettronica i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti (Wojciechowski etichettatura vino QRCode).

Perché un QR Code?

Per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023, in etichetta devono essere indicati:

      • i valori nutrizionali
      • ed i composti enologici utilizzati nella vinificazione che, secondo il Codice enologico europeo, costituiscono “ingredienti“: di conseguenza, non sussiste l’obbligo di indicare i “coadiuvanti tecnologici“.

A chi imbottiglia è concessa la scelta tra due opzioni:

 

Perché l’intervento di Wojciechowski etichettatura vino QRCode?

Verosimilmente senza avere una visione d’insieme sul quadro giuridico della normativa europea sull’etichettura degli alimenti (i cui principi si applicano anche ai vini), molti produttori hanno predisposto e stampato le loro etichette cartacee apponendo sì il QR Code, ma senza affiancarlo da alcuna dicitura capace di far capire ai consumatori a cosa esso serve.

Il caso è scoppiato quando a fine novembre 2023 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione, portante le Linee Guida sull’etichettatura nutizionale e su quella degli ingredienti del vino, le quali stabiliscono (punto 38 nel finale):

“La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).
Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all’articolo 121 del regolamento OCM”.

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino

Di conseguenza, le etichette recanti un QR Code “muto” non sono legali, non assolvendo adeguatamente all’obbligo di portare a conoscenza i consumatori su dati nutrizionali ed ingredienti,

Da qui la richiesta di chiarimenti, nel tentativo di salvare le etichette in questione.

Salvataggio che avrebbe però pregiudicato i diritti dei consumatori.

 

In cosa consiste la risposta di Wojciechowski?

Sono stati ribaditi i principi illustrati in precedenza.

Viene infatti detto:

“The simple appearance on a label of an unidentified QR code is not sufficient; in all cases, consumers must be able to understand what type of information can be found “behind” QR codes or other electronic means”.

E’ dunque necessario che il QR Code sia affiancato da una dicitura, che spiega a cosa esso serve, e cioè che utilizzandolo è possibile accedere al supporto elettornico, ove sono pubblicati i dati nutrizionali e quelli sugli ingredienti.

Non è sufficiente una sigla ovvero una abbreviazione.

A questo punto, la questione diventa: tale dicitura in quale lingua va espressa?

Ecco la risposta:

“… the language rules applicable to this term is the same as the one currently applied to the other particulars, which should appear on the labels in one or more official languages of the Union (as stated in point 38 of the Notice). For bottles of wine exported outside the EU, labels including their language may have to be adjusted to the national law of the importing third countries”.

In buona sostanza, la dicitura è soggetta al medesimo regime linguistico applicabile agli altri dati obbligatori che devono apparire in etichetta (come disposto dall’art.121 del regolamento UE/1308/2013), fermo restando che per gli allergeni vanno usate le espressioni indicate nell’allegato I al regolamento UE/33/2019 (le quali variano invece a seconda della lingua usata nello Stato ove viene commercializzato il vino) .

… quindi niente di nuovo sotto il sole (al contrario di quanto ritenuto da altri commentatori)!

Un point c’est tout!

UN POINT C’EST TOUT! – Il lento deperimento dei vigneti e la decandenza dei terroir.


Un point c’est tout è un grido di allarme lanciato dal vivaista francese Lilian Bérillon.

I grandi vigneti stanno correndo il pericolo di ridursi drasticamente, non solo a causa del cambiamento climatico, ma anche per la carenza di un adeguato patrimonio genetico nelle viti piantate nei vigneti stessi, a causa dei metodi industriali (clonazione) con cui esse vengono prodotte.

Ciò si ripercuote sullo stesso terroir: viti siffatte non sono in grado di conferire adeguate qualità ai vini ottenuti con le loro uve, per cui viene meno uno degli elemento essenziali affinchè un terroir possa esprimere le sue potenzialità nei relativi vini.

La perdita di patrimonio genetico nelle viti prodotte tramite clonazione

 

Così viene presentato il documentario/denuncia (realizzato nell’anno 2023 e pubblicato nel febbraio 2024) sul sito del suo autore:

“Dans un monde viticole où, depuis des décennies, la qualité du végétal n’est parfois plus qu’un détail dans l’équation globale, montrer qu’une autre voie est possible relève du parcours du combattant.

Depuis les années 1970 en effet, le monde des pépiniéristes a mis en place un système très productiviste, permettant de proposer des plants bon marchés greffés de manière industrielle.

« Débourser 1€ ou 1,3€ pour un pied de vigne est devenu la norme » rappelle Lilian Bérillon. Pourtant, derrière ces prix très accessibles, se cache une réalité pour le moins préoccupante.

Les plants de vigne clonés fournis, outre leur absence de diversité génétique (et donc leur comportement identique face aux conditions climatiques) s’avèrent généralement plus sensibles aux différentes maladies du bois.

Une partie du vignoble français (la situation est exactement la même chez nos voisins italiens ou espagnols) dépérit ainsi rapidement.

« Les taux de mortalité observés sont très conséquents dès les premières années, notamment sur les sauvignons blancs et les cabernets, parfois de l’ordre de 2% ou 3% par an » explique Lilian.

« Après une vingtaine d’années, les vignerons préfèrent souvent arracher et replanter ».

Or, ce sont aussi les vieilles vignes qui permettent d’exprimer davantage de complexité ainsi qu’une vraie identité dans les vins.

Qu’adviendra-t-il donc demain quand les vignes anciennes, plantées avant les années 1970 et la généralisation du clonage des plants, mourront ?

Et quelle viticulture souhaite-t-on porter aujourd’hui ?

C’est là que le projet de Lilian Bérillon prend tout son sens”.

 

 

Le nuove tecniche genomiche (NGT ovvero le tecniche di evoluzione assistita)

In questo dibattito si inserisce anche la “nuova frontiera”, rappresentata dalla possibilità di utilizzare la cosiddetta «forbice molecolare» ideata da Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna (insignite del Premio Nobel per la chimica nell’anno 2020) nella produzione di nuove varietà vegetali, e quindi anche ibridi di vite.

Si tratta di un rivoluzionario metodo di editing del genoma (definito «Crispr/Cas9»), che consente di modificare il DNA di piante ed animali  in modo preciso e specifico.

Tuttavia, in base all’attuale legislazione dell’Unione Europea, i vegetali ottenuti tramite il metodo «Crispr/Cas9» sono equiparati agli OGM.

Per modificare l’attuale situazione, a livello europeo è attualmente in corso una procedura legislativa: se portata a termine,  le piante (ed i prodotti da loro derivati) NGT – che potrebbero essere presenti anche in natura o venire prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali – riceverebbero un trattamento sostanzialmente analogo a quello per le piante convenzionali.

Resta da capire se ciò consentirà o meno di superare i problemi denunciati da Lilian Bérillon.

 

riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma delle norme UE sulla protezione delle indicazioni geografiche per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa)


La riforma (riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa) è ormai alle porte, mancano solo più alcuni passaggi “tecnici” all’adozione del nuovo regolamento dell’Unione Europea in materia.

I criteri ispiratori della riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa

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Due i criteri principali.

Il primo è che i prodotti di qualità rappresentano una delle maggiori risorse di cui dispone l’Unione, economiche e di identità culturale, al punto che essi sono considerati la rappresentazione più forte del «made in the UE», riconoscibile in tutto il mondo e generante crescita.

Vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, compresi quelli alimentari, sono elevati al livello di un vero e proprio patrimonio europeo, che va ulteriormente rafforzato e protetto, fermo restando che la sua creazione è avvenuta grazie alle competenze e alla determinazione dei produttori dell’Unione, i quali hanno mantenuto vive le proprie tradizioni e la diversità delle rispettive identità culturali.

Il secondo è che le indicazioni geografiche hanno la potenzialità per svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel contesto dell’economia circolare, così da contribuire – nel quadro delle politiche nazionali e regionali – a raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.

In cosa consiste la disciplina del nuovo regolamento europeo?

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Verranno innanzitutto uniformati gli aspetti procedurali in relazione al riconoscimento di nuove denominazioni di origine ed indicazioni geografiche per vini, alimenti e bevande spiritose nonché alla modificazione dei disciplinari di quelle già esistenti.

Inoltre, il venturo regolamento recherà anche significative innovazioni alla disciplina – parimenti unitaria, ma questo già in passato – sulle organizzazioni professionali ed inter-professionali dei produttori, le quali vedranno in buona sostanza accrescere i loro poteri.

Nuova linfa per l’azione dei consorzi di tutela, cui saranno attribuiti ulteriori poteri “erga omnes”, in relazione alla regolazione dell’offerta di prodotti agricoli DOP e IGP, cui si aggiungono quelli di concorrere al controllo del rispetto dei disciplinari di produzione.

Rafforzati infine gli strumenti per la protezione a livello internazionale di denominazioni ed indicazioni geografiche.

Da un canto, aumentano i poteri delle autorità di controllo per quanto concerne il commercio elettronico.

Dall’altro, migliorano le condizioni per la registrazione di DOP e IGP europee nel sistema WIPO (World Intellectual Property Organization) istituito con l’Accordo di Lisbona, come poi modificato dall’Atto di Ginevra.

A tale sistema, infatti, l’Unione Europea già partecipa da qualche anno (in base ai meccanismi indicati nel regolamento UE/1753/2019), ma sino ad ora in modo poco efficace.  Anche in questo campo, si rafforza l’azione dei consorzi.

Più nel dettaglio: cosa caratterizza la riforma denominazioni origine indicazioni geografiche europa?

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Ad ogni modo, non si avrà un’unica definizione di indicazione geografica.

Continueranno infatti a sussistere – seppure con qualche modificazione – quelle oggi esistenti rispettivamente per:

      • prodotti agricoli ed alimenti (traslate però nel nuovo regolamento, insieme alla disciplina sugli altri relativi termini di qualità, quali le specialità tradizionali tipiche ed i prodotti della montagna, giacché verrà abrogato l’attuale regolamento 1151/2012/UE),
      • vini e liquori (lasciate nel regolamento 1308/2013/UE),
      • bevande spiritose (contenute nel regolamento 787/2019/UE )

Analogamente avverrà per i disciplinari di produzione, la cui importanza viene però fortemente incrementata, giacché essi documentano – nell’interesse dei consumatori – in cosa oggettivamente consiste il valore e la qualità della corrispondente denominazione.

Attenzione: per effetto di precedenti interventi legislativi, adottati in occasione della PAC 2023-2027, i vini aromatizzati sono principalmente soggetti alla disciplina in materia di alimenti.

Fatte salve alcune specifiche regole loro dedicate (portate da quanto sopravvive del regolamento UE/251/2014, principalmente vertenti sulle relative definizioni di prodotto).

Se tale situazione potrebbe essere percepita come una sorta di anomalia, essa dovrebbe comunque venire meno per effetto dell’armonizzazione in via di arrivo.

Poca attenzione alla sostenibilità.

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Quanto alla sostenibilità, nulla cambia con riferimento al ruolo dei disciplinari di produzione rispetto a quanto già introdotto con la riforma della PAC 2023-2027.

Permane infatti a livello di mera facoltà l’indicare come la singola denominazione possa contribuire a concorrere a tale obiettivo.

Sotto questo aspetto, l’attuale riforma manca purtroppo di coraggio.

I prossimi passi.

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Dopo avere concordato a livello politico il testo del futuro regolamento in questione (cosa avvenuta l’11 dicembre 2023, documento AGRI_LA(2023)012101_EN, recante il testo legislativo concordato), il 28 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha formalmente espresso la sua approvazione (documento P9_TA(2024)0101).

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Dovrebbe adesso a breve seguire l’approvazione da parte del Consiglio Europeo.

Fatto ciò, si attenderà solo più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione.

Il tema sarà oggetto di un apposito incontro di studio a Vinitaly, domenica 14 aprile 2024, con inizio alle ore 13:00 presso la sala Salieri.

Etichettatura vini 2024 webinar

Etichettatura vini 2024 webinar


Contenuto del webinar sui nuovi requisiti per etichettatura vini

 

Come etichettare correttamente i vini, indicando i nuovi dati richiesti dalla legislazione dell’Unione Europea (Webinar etichettatura vini 2024)

Illustriamo la nuova disciplina sull’etichettaura dei vini, per quanto concerne le informazioni su:

Spieghiamo altresì come fornire (è una facoltà per le imprese) dette informazioni mediante supporti elettronici, cui rinviare con un codice ottico (QR Code o altro) correttamente stampato.

 


Fonti normative citate nel webinar

 

Per una approfondimento sulle fonti normative citate nel webina, rimandiamo alle apposite pagine del nostro sito:

 



 

 

 

Etichetta elettronica vini

Etichetta elettronica vini: le nuove indicazioni obbligatorie su ingredienti, valore nutrizionale e smaltimento contenitori.


Il 1 febbraio 2024, ore 18:00, presso Ascheri Academy terremo un webinar su etichetta elettronica vini, e cioè come etichettare correttamente un vino, usando QR Code o altri codici ottici,  in relazione ai nuovi dati obbligatori:

Trattasi di nuovi adempimenti previsti dalle norme europee.

 

Perché altre norme europee?

Da un canto, tutto ciò può sembrare inutile burocrazia.

Dall’altro, però, va ricordato che l’esistenza della legislazione europea è proprio ciò che consente la libera circolazione dei prodotti all’interno della stessa Unione, con vantaggio per tutti.

In altre parole, se tali norme non esistessero, i vini italiani dovrebbero pagare dazi e sottostare ad altre restrizioni al momento di entrare negli altri Stati dell’Unione e viceversa.

Ad esempio, anzichè essere etichettati sulla base di norme comuni (decise di comune accordo tra gli Stati in sede europea), l’etichettura dovrebbe avvenire seguendo quanto previsto dalla legge di ciascuno Stato ove avviene l’importazione (il che equivarebbe a conoscere e poi rispettare il contenuto di 27 legislazioni diverse …., i costi aumenterebbero vertiginosamente!).

Infine, se i produttori possono magari dolersi di tale normativa, i consumatori forse ne traggono vantaggio …

 

Come partecipare?

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione.


 

 

 

denominazioni origine vini inadeguate

Secondo il presidente del Comitato vini DOC (Attilio Scienza), l’attuale disciplina sulle denominazioni di origine è inadeguata.


Denominazioni origine vini inadeguate?

Approccio attuale.

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Le fondamenta di tutto quanto sino ad oggi sostenuto in tema di denominazioni di origine (puntualmente supportato dall’intera disciplina del diritto vitivinicolo europeo ed italiano), è riconducibile all’idea che esse rappresentano una indicazione di qualità dei vini, espressa in termini oggettivi nel loro disciplinare, il quale ne individua la rispettiva tipicità

La critica.

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Invece, a parere di Attilio Scienza, attuale presidente del Comitato vini DOC (questi i punti a nosto parere maggiormente salieti del discorso, il cui riassunto più esteso è reperibile a questo link, da cui è tratto quanto qui riportiamo):

“La grande reputazione nell’antica Grecia del vino della Tracia, conosciuto come il vino di Dioniso non era legata alla vocazione per la viticoltura di quel territorio, peraltro freddo, ma ai commerci di ambra e stagno sicuramente più importanti del vino ed a un popolo di commercianti navigatori, i Focesi, che organizzavano anche la comunicazione di questo vino. … 

… In passato un vino non era famoso per le sue caratteristiche organolettiche interessanti, ma per la possibilità di essere venduto. Non a caso le grandi denominazioni nascono dove ci sono strade e porti, non per la bontà del suolo, del clima o per la capacità del produttore.

Questa è l’ambiguità del terroir di cui siamo ancora vittime – ha proseguito Scienza – nessuna denominazione attuale, né nostra né francese ha questi elementi ...

… Oggi una Doc è mito o realtà ?

Da qui dobbiamo partire per capire cosa significa oggi la vocazione.

La qualità si può fare dappertutto, è diventato un prerequisito. L’eccellenza, che vuol dire “spingere fuori”, è a latere della qualità data dal terroir e si sostanzia nei valori etici ed estetici, nel valore/onestà di chi produce e nella capacità di capirlo da parte di chi consuma.

Questo rappresenta il salto di qualità che dobbiamo dare ai contenuti di un terroir.

Le strategie per tornare ai valori orginari della vocazione del terroir sono l’autenticità, intesa come capacità di interpretare il territorio con un vino, e non è facile per nessuno.

In passato i terroir avevano un solo vino e così dovrebbe tornare ad essere: fare un solo vino e farlo bene. Oggi ci sono doc in cui si fanno 10-20 vini: solo uno è autentico gli altri servono ad allargare l’offerta per coprire tutte le occasioni di consumo. …

 

Qualche considerazione “a caldo”

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Quanto osserva Attilio Scienza rappresenta uno spunto di riflessione tanto  interessante quanto onesto , ma costituisce altresì un inquietante indizio che tutti i discorsi “filosofici” sulla tipicità dei vini e sulla loro qualità legata al territorio, che costituisce la loro denominazione protetta, siano oggi in realtà piuttosto vuoti nella loro sostanza.

Come dice Attilio Scienza, se la qualità “si può fare dappertutto” e se quella “data dal terroir si sostanzia nei valori etici ed estetici”, cosa differenzia allora un vino a denominazione (che rispetta tali criteri) con quello prodotto da una cantina che effettivamente osserva rigorosi parametri ESG (i quali non sono certo quelli attualmente previsti dal disciplinare italiano sulla sostenibilità, specie per quanto concerne gli aspetti sociali e di governance)?

Ancora: è allora più corretto l’approccio giuridico seguito negli Stati Uniti (modificato solo per effetto di un apposito accordo internazionale con l’Unione Europea), secondo cui le denominazioni vanno protette solo quando sia in concreto appurata la conoscenza della loro notorietà in capo ai consumatori?

In altre parole: se i consumatori non sono in grado di capire/percepire la qualità di un territorio, riconducibile ai criteri proposti da Attilio Scienza, che senso ha proteggerla da usurpazioni?

Infine: la protezione per le denominazioni di origine va quindi riconosciuta solo ai territori che effettivamente rispettano rigorosi ciriteri etici, da un canto, e tutelano in modo scrupoloso il territorio, dall’altro?

Se fosse così, quale sorte va allora riservata ai territori ove la biodiversità è stata seriamente pregiudicata?

 

La riforma della disciplina europea su DOP e IGP

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In tale contesto, si inserisce l’attuale riforma delle regole europee in materia di riconoscimento e tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti alimentari, vini (compresi quelli aromatizzati) e le bevande spiritose.

Raggiunto nel dicembre 2023 l’accordo in materia tra le istituzioni europee, il nuovo regolamento verrà emanato il prossimo anno.

 

 

… il dibattito è aperto!

 

Linee Guida Commissione UE Etichettatura vini

Linee Guida Commissione UE etichettatura vini: come etichettare correttamente i dati nutrizionali e gli ingredienti dei vini


Mediante un‘apposita comunicazione, pubblicata a fine novembre 2023, sono state fornite le Linee Guida Commissione UE etichettatura vini.

A cosa servono

Le Linee Guida forniscono alcuni importanti chiarimenti sulle principali questioni relative ai nuovi requisiti previsti dalla legislazione dell’Unione Europea.

Esse  impongono di integrare le etichette esistenti (per le quali restano ferme tutte le previsioni sin’ora esistenti) con le indicaizoni relative ai dati nutirzionali e quelli sugli ingredienti.

Quali sono i vini interessati dai nuovi requisiti.

Tutti i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023.

Su come individuarli, le stesse Linee guida forniscono importanti indicazioni.

Le nuove  indicazioni sono obbligatorie?

Si, rientrano tra quelle che devono obbligatoriamente comparire sulle etichettte, in loro mancanza i prodotti non possono essere commercializzati.

Quale valore hanno le Linee guida?

Rappresentano un’interpretazione autentica della normativa unionale emanata dalla Commissione in materia di etichettatura dei vini (regolamento UE/33/2019).

Le Linee guida trattano l’etichettatura elettronica?

Certamente, è un tema centrale.

Particolare attenzione viene dedicata a:

      • QR Code (come va applicato, quali caratteristiche deve avere,  …) che i produttori hanno facoltà di apporre sull’etichetta per rinviare al supporto elettronico criportante i dati nutrizionali completi e gli ingredienti utilizzati.
      • dati che devono sempre essere presenti sull’etichetta cartacea (valore energetico ed indicazione degli allergeni), anche se viene utilizzato il QR Code.

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino

Il MASAF ha emanato una circolare in materia?

Si, la circolare 656765 del 28/11/2023.

Tuttavia le Linee guida emanate dalla Commissione UE :

      • sono molto più dettagliate
      • hanno valore decisamente superiore rispetto a quanto indicato nella circolare ministeriale.

 

Trattano anche l’etichettatura ambientale?

No, la materia è regolata da una direttiva unionale, per cui sono gli Stati membri a disciplinare la materia attuando la direttiva stessa.

Quindi bisgona fare riferimento alla normativa nazionale.



Webinar sui nuovi requisiti per etichettatura vini

 

In questo nostro  webinar,  illustriamo la nuova disciplina sull’etichettaura dei vini, per quanto concerne le informazioni su ingredienti + valori nutrizionali e quelle relative alla raccolta differenziata di contenitori e tappi.

 

 

 


 

 

 

 

QR Code etichetta vini

Etichettatura elettronica dei vini: non basta apporre un semplice QR Code sulla bottiglia (QR Code etichetta vini)!


Il QR Code etichetta vini: sull’etichetta cartacea, deve essere scritto a cosa il QR Code serve, per rinviare in modo adeguato all‘etichettatura elettronica, ove sono contenuti i dati completi relativi alle indicazioni nutrizionali ed agli ingredienti, come obbligatorio per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023.

Attenzione:  anche se viene utilizzato il QR Code o altro mezzo, per rinviare al supporto elettronico contenente i dati nutrizionali e gli ingredienti, sull’etichetta cartacea vanno comunque sempre indicati:

      • il valore energetico
      • gli allergeni

Come realizzare l’etichettatura elettronica per i vini

 

Le specifiche tecniche, fissate dalle norme dell’Unione Europea, sono attualmente molto modeste, poiché esse (trattando il tema della etichetta indicazioni nutrizionali ingredienti vini, comma 5 dell’art.119 del Reg. UE/1308/2013) si limitano a stabilire che:

a) non devono essere raccolti o tracciati i dati degli utenti (vietati quindi i cookies!!);

b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing → quindi non è vietato fornire – in modo separato – anche le informazioni commerciali o di marketing

A parte ciò, quindi, NESSUNA previsione normativa su come vada realizzato:

      • il rinvio (esempio: “QR Code”) al mezzo elettronico che fornisce i dati nutrizionali completie l’elenco ingredienti
      • il mezzo elettronico stesso contente detti dati

Perché non è sufficiente apporre un semplice QR Code

 

Tuttavia, applicare un semplice QR Code verosimilmente non basta: sembra corretto ritenere che esso debba essere accompagnato da qualche sintetica indicazione sulla sua finalità.

Esempio: “usami per conoscere gli ingredienti ed i valori nutrizionali“.

Analogo discorso se l’etichettatura elettronica contiene anche le indicazioni ambientali, e cioè quelle per differenziare in modo adeguato i rifiuti (tappo, bottiglia, fermagli, etc..) che vengono in essere una volta consumato il prodotto.

Esempio:usami per sapere come riciclarmi”.

 

QR Code etichetta vini

Ecco un altro esempio, relativo ad un QR Code su una bottiglia di birra, apposto sì per finalità differenti da quelle qui in esame, ma comunque facilmente individuabili grazie a quanto scritto al di sopra (“santè ed alcool“).

 

In altre parole, il consumatore deve capire che il QR Code serve per consentigli di accedere alle informazioni:

      • nutizionali
      • sugli ingredienti.
      • ambientali

 

Ciò nel rispetto dei principi generali sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento UE/1169/2011, art.3, comma 1), secondo cui:

“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

Altrimenti il consumatore potrebbe ritenere che il QR code serva semplicemente a chi lavora alla cassa dei negozi per prezzare il prodotto!!

In tal senso vanno proprio le Linee Guida dalla Commissione UE sull’etichettatura nutizionale e su quella degli ingredienti del vino, pubblicate a fine novembre 2023.

Al riguardo, stabiliscono appunto le Linee Guida (punto 38 nel finale):

La presentazione di un codice QR dovrebbe pertanto essere chiara per i consumatori per quanto riguarda il suo contenuto, ossia le informazioni obbligatorie presentate per via elettronica. Termini o simboli generici (come una «i») non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi di questa disposizione. Se le informazioni fornite per via elettronica (identificate, ad esempio, da un codice QR) riguardano l’elenco degli ingredienti, è necessario utilizzare un’intestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, come avviene attualmente per le etichette cartacee utilizzate per altri alimenti (ossia contenenti la parola «ingredienti»).
Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 119 del regolamento OCM, vale a dire le norme definite lex specialis all’articolo 121 del regolamento OCM

Linee Guida Commissione UE etichettatura vino


La “pezza” posta dal MASAF

Sembra che molti produttori  abbiano però stampato le proprie etichette in violazione dei principi anzidetti, senza cioè essersi posti il problema della (palese?) carenza di chiarezza dell’informazione così veicolata ai consumatori.

Per cercare di rimediare alla situazione, mediante il DM 0675460 del 7 dicembre 2023 il MASAF ha allora stabilito  (violando il diritto dell’Unione Europea)  che:

“a decorrere dal giorno 8 dicembre 2023 , è consentito etichettare e commercializzare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “I” accanto al QR Code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale.

La deroga … è limitata ad un periodo di tre mesi decorrente dall’dicembre 2023, fino allì8 marzo 2024 e solo per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio mazionale

Attenzione dunque: i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati destinati alla commercializzazione negli altri Stati membri dell’Unione Europea NON possono essere etichettati come dispone la deroga in questione.

Se ciò avvenisse, ben potrebbero le autorità amministrative degli altri Stati membri:

      • bloccare la circolazione dei prodotti etichettati in modo non conforme alla normativa europea
      • sanzionare i responsabili dell’operazione.

Vi è poi da capire come sia materilmente possibile modificare lecitamente – per il solo mercato italiano –  le etichette  erroneamente già stampate.

Magari scrivendo a mano il termine “I” vicino a QR code con inchiosto indelebile?.