Barolo Cannubi

Sono legittime, ma non obbligatorie, le indicazioni geografiche aggiuntive Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”, previste per i vini prodotti nella collina “Cannubi” della DOCG “Barolo” (Barolo Cannubi).


Con la sentenza 23395/2016 le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al contenzioso sull’estensione del territorio della zona geografica “Cannubi” della DOCG Barolo, rendendo definitvo quanto in precedenza deciso dal Consiglio di Stato.

La Cassazione conferma (come avvenuto anche nel contenzioso sull’estensione del territorio di produzione della DOCG ASTI, definito sempre dalle Sezioni Unite  mediante la sentenza 7292/2016) che il Consiglio di Stato aveva competenza giurisizionale nel decidere la materia.

Bisogna quindi  leggere la sentenza del Consiglio di Satto per capire  i motivi del contenzioso nonché le ragioni di quanto deciso in materia.

Il punto fondamentale di quest’ultima sentenza (13.2 e 14) è il seguente:

    • fermo restando che i produttori, i cui vigneti si collocano nelle zone della collina Cannubi, hanno legittima facoltà di meglio caratterizzare i loro vini apponendo in etichetta le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta
    • non sussiste invece l’obbligo per i produttori – con vigneto sito in dette più specifiche  indicazioni geografiche aggiuntive (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”) – di utilizzarle, qualora essi vogliano indicare una menzione geografica aggiuntiva per i loro vini originati da uve provenienti da tali zone, potendo essi avvalersi della mera menzione “Cannubi

Siccome il contenzioso si è originato dalla circostanza che tale uso era invece contestato dai produttori dell’area “Cannubi” considerata in senso stretto, il Consiglio di Stato ha suggerito di meglio individuare quest’ultima, eventualmente con apposite specificazioni (cosa al momento non avvenuta, richiedendosi una modificazione del disciplinare del Barolo).

La sentenza del Consiglio di Stato risulta altresì interessante, poiché consente di individuare la differenza tra “sotto-zone” di una DOC o DOCG e le sue menzioni geografiche aggiuntive (di cui al Testo Unico Vino, art.29).

La differenza consiste essenzialmente nella circostanza che il disciplinare di produzione della denominazione, cui esse afferiscono, deve prevedere condizioni di produzione più restrittive per le sotto-zone, mentre ciò non è previsto per le indicazioni geografiche aggiuntive.


Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23395/2016, 

sul ricorso 8796/2014 proposto da CANTINA M. DI M.B. & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, BO.SE. in proprio e nella qualità di legale rappresentante sia della AZIENDA AGRICOLA BO.SE. S.S. sia, insieme alla sig.ra BO.AN. – della BO. FRATELLI SERIO & BA. S.A.S., AZIENDA AGRICOLA B.G. & FIGLI S.S. DI B.M., G. ED E., in persona del sig. B.G., F.M., S.L., SC.PI.LU., TENUTA CARRETTA S.R.L., in persona del sig. G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 20, presso lo studio dell’avvocato MADDALENA FERRAIUOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CASAVECCHIA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

R.G., CERETTO S.S., C.A., A.E., C.P.E., D.G., DR.AM., PODERI EINAUDI S.R.L., COMUNE DI BAROLO;

– intimati –

CANTINE DEI MARCHESI DI BAROLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio degli avvocati DOMENICO TOMASSETTI, DUILIO CORTASSA, MARCO PROSPERETTI, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CANTINA M. DI M.B. & C. SOCIETA’ AGRICOLA S.S., elettivamente domiciliata e difesa come sopra;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

BO.SE. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della BO. FRATELLI S. E BA. S.P.A. e dell’AZIENDA AGRICOLA BO.SE. S.S., AZIENDA AGRICOLA B.G. & FIGLI S.S. DI B.M., F.M., S.L., SC.PI.LU., TENUTA CARRETTA S.R.L., MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, COMUNE DI BAROLO, R.G. in proprio e nella qualità di titolare dell’AZIENDA AGRICOLA R.G., DR.AM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4883/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

uditi gli avvocati Maddalena FERRAIUOLO, Marco CASAVECCHIA, Domenico TOMASSETTI, Duilio CORTASSA, CORSINI Isabella dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Ta Cantina M. di M.B. & C. Società Agricola s.s. e altri undici proprietari e conduttori di terreni in Barolo, Cuneo, nella zona vinicola “(OMISSIS)”, impugnarono davanti al Tribunale amministrativo regionale del Tazio il D.M. 30 settembre 2010, recante le modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (OMISSIS), nella parte in cui aveva consentito che la detta denominazione potesse essere seguita da menzioni geografiche aggiuntive.

I ricorrenti ritenevano infatti ingiustificata l’estensione della menzione “(OMISSIS)” anche a zone di produzione che (OMISSIS) non sono, chiamandosi, ad esempio, “(OMISSIS)” oppure “(OMISSIS)”, e non invece, rispettivamente, “(OMISSIS) o (OMISSIS)” oppure “(OMISSIS) o (OMISSIS)”.

Nel giudizio intervennero, per l’accoglimento del ricorso, il Comune di Barolo e R.G., e per il suo rigetto la società Cantine dei Marchesi di Barolo.

Il giudice amministrativo accolse la domanda sul rilievo che le denominazioni geografiche individuate dal decreto ministeriale confondevano le denominazioni assegnate alle diverse zone, comportando confusione per il consumatore, e quindi violando la ratio della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Il Consiglio di Stato, adito in appello dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ricostruito il quadro normative di riferimento, segnatamente con riguardo alla disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive nella legislazione nazionale, dettata prima dalla L. 10 febbraio 1992, n. 164, e successivamente dal D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 15, e chiarita la funzione dell’indicazione geografica aggiuntiva, ha accolto il gravame: “considerato che l’obiettivo primario” della normativa comunitaria e nazionale “è quello di evitare confusioni fra i consumatori e che lo scopo della contestata previsione del d.m. impugnato era proprio quello di evitare la confusione che si sarebbe potuta creare costringendo alcuni produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, ad utilizzare (necessariamente) nell’etichetta una indicazione geografica aggiuntiva ((OMISSIS)), laddove avrebbe potuto alimentare confusione fra gli operatori e (soprattutto) nei consumatori”, il giudice d’appello ha reputato che il d.m. impugnato non poteva ritenersi emanato in carenza di istruttoria o fosse illogico, come ritenuto dal TAR. Nei confronti della decisione hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un complesso motivo, illustrato con successiva memoria, la Cantina M. di M.B. & C. Società Agricola s.s., Serio BO., l’Azienda Agricola BO.SE. s.s., BO. Fratelli Serio & Ba. s.a.s., la Azienda Agricola B.G. & Figli s.s. di B.M., G. ed E., F.M., S.L., Sc.Pi.Lu., e la Tenuta Carretta s.r.l.

Resistono con controricorso, illustrato con memoria, il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Cantina dei Marchesi di Barolo spa, che propone ricorso incidentale condizionato.

I ricorrenti principali resistono al ricorso incidentale con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso principale viene denunciata “violazione delle norme sulla giurisdizione (art. 111 Cost., art. 362 c.p.c., D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, artt. 7, 91, 110 e ss.), eccesso di potere giurisdizionale”. I ricorrenti lamentano che il giudice d’appello abbia superato i limiti della generale giurisdizione di legittimità, estendendo la propria giurisdizione al merito della vicenda, sostituendosi alle valutazioni proprie dell’amministrazione, effettuando una comparazione tra l’interesse commerciale di un singolo soggetto e l’interesse pubblico alla corretta denominazione dei prodotti, e quindi alla corrispondenza di questa con i luoghi da essa indicati; deducono poi diniego di giurisdizione lamentando che avverso il decreto sarebbe stata dedotta anche una questione procedurale, vale a dire la mancanza dell’impulso dei produttori interessati per la modifica del disciplinare, che era stata dichiarata assorbita dal TAR ma poi non esaminata dal Consiglio di Stato, che pure, accogliendo l’impugnazione, aveva rigettato il ricorso di primo grado e confermato il decreto ministeriale opposto.

Con il ricorso incidentale condizionato la Cantine Marchesi di Barolo censura la sentenza impugnata per avere, confermando sul punto la sentenza del TAR, affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, contestata in primo grado ed in appello.

Con riguardo alla prima doglianza del ricorso principale il Collegio osserva che la valutazione della portata della nozione dell’indicazione geografica aggiuntiva, quale è dato rilevare dal decreto ministeriale impugnato, è condotta dal Consiglio di Stato alla stregua della ricostruzione normativa operata, ed i richiami a fattispecie concrete hanno valore esemplificativo, anche con riguardo alle modalità di emersione della specifica problematica.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso; tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza” (Cass., sez. un., 9 novembre 2011, n. 23302; 15 marzo 1999, n. 137).

Con la seconda doglianza i ricorrenti denunciano a ben vedere un’omessa pronuncia. In proposito questa Corte ha affermato che “il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il quale si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni, può integrare motivo inerente alla giurisdizione, denunciatile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., solo se il rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, non quando si prospettino come omissioni dell’esercizio del potere giurisdizionale errori “in iudicando” o “in procedendo” (Cass. sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1853); “il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta” (Cass., sez. un. 8 febbraio 2013, n. 3037).

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono, infine, i presupposti per dare atto, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016



CONSIGLIO DI STATO, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), sentenza del 3 ottobre 2013, n.4883

sul ricorso numero di registro generale 7244 del 2012, proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante p.t., Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s, sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, in persona del legale rappresentante p.t., Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Michelina Fontana, Luciano Sandrone, Pietro Luigi Scarzello, Tenuta Carretta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Maddalena Ferraiuolo e Marco Casavecchia, con domicilio eletto presso Maddalena Ferraiuolo in Roma, via dei Gracchi n. 20;
– Comune di Barolo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

nei confronti di

Cantine dei Marchesi di Barolo S.p.a., appellante incidentale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Tomassetti, Marco Prosperetti e Duilio Cortassa, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;

e con l’intervento di

Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare n. 14.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, resa tra le parti, concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio, con appello incidentale, di Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., in persona del legale rappresentante p.t., Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s, sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, in persona del legale rappresentante p.t., Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Michelina Fontana, Luciano Sandrone, Pietro Luigi Scarzello, Tenuta Carretta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

Vista la costituzione in giudizio, con appello incidentale, di Cantine dei Marchesi di Barolo S.p.a.;

Vista la costituzione in giudizio del Comune di Barolo e di Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2013 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Maddalena Ferraiuolo, Mario Sanino, Marco Prosperetti, Duilio Cortassa, Gabriele Pafundi e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La Cantina Mascarello di Mascarello Bartolo & C. Società Agricola s.s., il sig. Serio Borgogno, in proprio e quale legale rappresentante sia della Borgogno Fratelli Serio & Battista s.a.s. sia della Azienda Agricola Borgogno Serio s.s., l’Azienda Agricola Brezza Giacomo & Figli s.s. di Brezza Marco, Giacomo ed Enzo, il sig. Pier Ettore Camerano, il sig. Amabile Drocco, titolare dell’impresa Cascina Adelaide di Amabile Drocco, il sig. Guido Damilano, titolare dell’Azienda Agricola Damilano Guido, Poderi Einaudi s.r.l., la sig.ra Michelina Fontana, il sig. Luciano Sandrone, il sig. Pietro Luigi Scarzello, la Tenuta Carretta s.r.l., proprietari o conduttori di terreni siti in Barolo (Cn), nella zona vinicola “Cannubi”, avevano impugnato davanti al T.A.R. per il Lazio il D.M. 30 settembre 2010, recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, nella parte in cui, al punto 8 dell’allegato, aveva consentito che la denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Barolo” e “Barolo riserva” poteva essere seguita dalle menzioni geografiche aggiuntive di “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi”, ritenendo ingiustificata l’estensione della menzione “Cannubi” anche alle zone di produzione che “Cannubi” non sono, chiamandosi “Boschis” (o Monghisolfo), “Muscatel”, “San Lorenzo” e “Valletta”.

1.1.- Nel giudizio erano intervenuti per l’accoglimento del ricorso anche il Comune di Barolo e Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe, mentre all’accoglimento del ricorso si era opposta la società Cantine dei Marchesi di Barolo.

2.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, con sentenza della Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, ha accolto il ricorso.

Dopo aver ricordato l’iter procedimentale che aveva portato all’emanazione dell’impugnato D.M. 30 settembre 2010, con il quale era stata approvata la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo”, e del successivo D.M. 26 novembre 2010, nella parte contestata meramente confermativo, il T.A.R. ha, preliminarmente, respinto alcune eccezioni in rito formulate dalla Cantine dei Marchesi di Barolo ed ha poi ritenuto fondato, nel merito, il primo motivo del ricorso, «con cui sono stati dedotti il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed il vizio di violazione di legge in quanto le denominazioni individuate dal provvedimento impugnato, oltre a non considerare quanto constatato dal Comune e dai privati, confonderebbero le denominazioni assegnate alle diverse zone, comportando confusione per il consumatore e, quindi, violando la ratio della normativa comunitaria e nazionale in materia».

2.1.- In particolare, dopo aver ricordato che la menzione geografica aggiuntiva ha lo scopo di esaltare maggiormente il legame tra il prodotto ed il territorio e, conseguentemente, ha la funzione di indicare in etichetta informazioni più chiare per il consumatore, il T.A.R. ha ritenuto che sussisteva una «sostanziale differenza tra il Barolo prodotto nell’area “Cannubi” tout court e quello prodotto con uve cresciute sulla stessa collina, ma nelle diverse sottozone “Boschis”, “Muscatel”, “San Lorenzo” o “Valletta”», tenuto conto che «accanto alla storicità delle denominazioni, è riconosciuto un fattore di differenza, definito “effetto suolo”, sebbene lo stesso sia poi ritenuto non significativo».

Il T.A.R. ha quindi concluso sostenendo che «gli elementi probatori forniti dai ricorrenti e dall’interventore ad adiuvandum siano prevalenti su quelli forniti dalle controparti ed idonei a dimostrare la carenza di istruttoria dell’azione amministrativa e la conseguente violazione della ratio della normativa in materia. D’altra parte, ove le sottozone fossero qualitativamente identiche, ha aggiunto il T.A.R., «non sarebbe dato comprendere l’interesse a potersi fregiare della menzione aggiuntiva “Cannubi” tout court, che nulla aggiungerebbe in termini di pregio del prodotto rispetto alle altre menzioni aggiuntive della collina Cannubi, mentre … l’eventuale pregiudizio derivante dalla indicazione “Muscatel” fuoriesce dal thema decidendum del … giudizio e potrebbe essere, ove del caso, neutralizzato attraverso la modifica del nome della specifica sottozona».

3.- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, con appello incidentale, la società Cantine dei Marchesi di Barolo hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

All’appello si oppongono la Cantina Mascarello e gli altri proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino ricorrenti nel giudizio di primo grado, nonché il Comune di Barolo e Giuseppe Rinaldi, in proprio e quale titolare dell’Azienda Agricola Rinaldi Giuseppe.

4.- Prima di passare all’esame della questione centrale sollevata con il presente ricorso, devono essere respinte le questioni sollevate sulla giurisdizione del giudice amministrativo dalla appellante incidentale Cantine dei Marchesi di Barolo.

Come ha già ampiamente chiarito il T.A.R. per il Lazio, con motivazioni condivisibili, si deve ritenere che sulla questione sussista la giurisdizione del giudice amministrativo essendo stato impugnato un atto di natura amministrativa del quale è stata lamentata l’illegittimità da proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino che nei confronti di tale atto hanno una posizione di interesse legittimo.

Né la sentenza del T.A.R. per il Lazio può ritenersi affetta dal vizio di eccesso di giurisdizione, per gli effetti prodotti dalla decisione sulla etichettatura e sulla commercializzazione del vino, essendosi il giudice di primo grado limitato a verificare la legittimità dell’azione dell’Amministrazione.

5.- Nel merito, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la società Cantine dei Marchesi di Barolo hanno, in primo luogo, sostenuto che la decisione del T.A.R. è stata determinata da un erroneo riferimento alla normativa dettata per la disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive.

5.1.- In proposito, il T.A.R. per il Lazio, dopo aver sommariamente ricordato le varie fasi del procedimento che si era concluso con l’emanazione del D.M. impugnato, ha richiamato le diverse disposizioni regolanti la materia.

Innanzitutto l’art. 30 del d.lgs. n. 30 del 2005, modificato dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 131 del 2010, secondo cui, «salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica».

Anche l’art. 118 bis del Reg. CE 22.10.2007 n. 1234/2007, come ricordato dal T.A.R., stabilisce che le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche ed alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo sono basate sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori nonché sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati e sulla promozione della produzione di prodotti di qualità consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

5.2.- La disciplina delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive nella legislazione nazionale è stata dettata prima dalla legge n. 164 del 10 febbraio 1992 e, successivamente, dal d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

5.3.- In particolare, l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 61 del 2010 prevede che «soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate».

Anche l’art. 4, comma 3, della legge n. 164 del 1992 prevedeva che «nell’ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purché vengano associate alla relativa denominazione di origine…».

5.4.- Il comma 3 dell’art. 4 del d. lgs. n. 61 del 2010 stabilisce poi che «i nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP» e il successivo comma 4 prevede che «la possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa».

L’art. 7, comma 1 della legge n. 164 del 1992, a sua volta, prevedeva che «le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di ampia dimensione viticola designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto».

5.5.- Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si deve anche precisare che, sebbene il D.M. impugnato sia stato emanato quando già era entrato in vigore il d. lgs. n. 61 del 2010, gran parte del procedimento che ha portato all’emanazione del D.M. si è svolto nella vigenza della legge n. 164 del 1992.

Peraltro, ai fini della presente decisione non appaiono rilevanti le modifiche apportate dal nuovo decreto legislativo alle precedenti disposizioni regolanti la materia.

In particolare non appare rilevante (per quanto sarà meglio chiarito in seguito) la circostanza che per l’identificazione di una menzione geografica aggiuntiva, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge n. 164 del 1992, non occorreva che questa corrispondesse necessariamente ad una circoscrizione amministrativa predefinita, ma risultava comunque necessario un preciso collegamento con il territorio di riferimento.

6.- In ogni caso, sulla base delle suindicate disposizioni, i concetti di sottozona e di indicazioni geografiche tipiche devono essere tenuti distinti, in quanto le sottozone, oltre ad essere caratterizzate da determinate peculiarità, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e devono essere più rigidamente disciplinate. Mentre possono essere utilizzati nomi geografici tipici aggiuntivi per contraddistinguere i vini derivanti da determinate aree di produzione anche in assenza di una particolare e più rigida regolamentazione contenuta nel disciplinare.

7.- L’indicazione geografica aggiuntiva ha quindi la funzione (più limitata) di indicare con più esattezza il luogo di produzione e consente una più precisa qualificazione del prodotto. Anche l’individuazione di sottozone determina, come si è detto, una più precisa indicazione del luogo di produzione, ma, a differenza dell’indicazione geografica aggiuntiva, per le sottozone il disciplinare di produzione prevede anche una diversa modalità produttiva che determina (anche per questo) una più precisa caratterizzazione del prodotto.

8.- E’ del tutto ovvio che una differenza qualitativa (più o meno marcata) può esservi anche fra vini prodotti nella stessa zona o sottozona (o con una stessa indicazione geografica aggiuntiva), potendo ogni vino distinguersi per le sue caratteristiche al sapore o all’olfatto.

9.- Ciò premesso, nella fattispecie, la questione in esame riguarda l’individuazione, nell’allegato all’impugnato D.M., di alcune indicazioni geografiche aggiuntive (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”), previste per i vini prodotti nella collina “Cannubi”, e ciò al fine di consentire ai produttori di meglio precisare la provenienza delle uve utilizzate ed ai consumatori di conoscere con maggiore precisione dove sono raccolte le uve utilizzate per il vino.

Non risulta invece, a rigore, corretto l’uso per la suddetta classificazione del termine di sottozone, così come disciplinato nella suindicata normativa, considerato che il disciplinare di produzione del vino Barolo, oggetto del D.M. impugnato, non prevede differenze fra le produzioni nelle diverse aree in questione.

10.- Sulla base di tali premesse, la Sezione ritiene che le conclusioni raggiunte dal T.A.R., partendo dalla considerazione che ad indicazione geografica aggiuntiva corrisponde un vino diverso, anche sotto il profilo degli effetti legali, non possono essere condivise, come è stato sostenuto dagli appellanti.

11.- Nella specie la questione oggetto del ricorso è sorta perché l’utilizzo dell’indicazione geografica aggiuntiva “Cannubi Muscatel” per i vini prodotti in quella specifica area della collina dei Cannubi, secondo la società Cantine dei Marchesi di Barolo, che produce vino in prevalenza da vigneti collocati nella zona Muscatel della collina dei Cannubi, anziché costituire una indicazione ulteriore, a vantaggio del produttore e del consumatore, avrebbe potuto determinare gravi danni per il produttore e, al tempo stesso, confusione per il consumatore a causa del richiamo al termine Muscatel, che, nel gergo comune, è associato al vino moscato che ha caratteristiche notoriamente molto diverse da quelle proprie del vino barolo.

La società Cantine dei Marchesi di Barolo, che ha pacificamente utilizzato, fino alla determinazione in questione, il nome Cannubi per indicare la provenienza dalla collina Cannubi del suo barolo (per la verità in alcun casi, in passato, anche con l’aggiunta del toponimo Muscatel), ha, infatti, evidenziato agli organismi competenti che avrebbe potuto subire grave danno se fosse stata costretta ad utilizzare anche il termine Muscatel, in ragione della confusione che tale nome avrebbe potuto ingenerare negli acquirenti.

12.- In effetti, il problema posto dalla Cantine dei Marchesi di Barolo non poteva ritenersi irrilevante: perché mentre un esperto di vini non avrebbe difficoltà a comprendere le diverse tipologie di vino, la gran massa di consumatori (meno esperta) facilmente potrebbe essere indotta a ritenere che con l’indicazione aggiuntiva “muscatel” il vino prodotto potrebbe appartenere alla categoria dei moscati o comunque avere caratteristiche assimilabili a quella tipologia.

Anche il reg. CEE 3201/90, richiamato nei suoi atti dalla Cantine dei Marchesi di Barolo, aveva previsto, quali sinonimi delle varietà di vino moscato, i nomi “moscatello”, “muscat” e “muskateller”. Sempre l’appellante Cantine dei Marchesi di Barolo ricorda che Muscatel richiama il nome latino del vitigno moscato “Muscatellum”, ed ha una forte somiglianza fonetica con “Muscadelle”, una varietà di uva bianca coltivata nelle regioni francesi Bordeax e Bergerac, per la produzione di vini bianchi, sia dolci che secchi.

E’ quindi evidente l’esigenza della società Cantine dei Marchesi di Barolo di non essere costretta ad utilizzare una denominazione geografica aggiuntiva, che, senza indicare una diversa tipologia di produzione, può determinare una possibile confusione con i vini moscati, laddove hanno evidentemente diverse regole di produzione e tutt’altro mercato.

13.- Considerato che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come anche il T.A.R. ha riconosciuto nella sua decisione, può esercitare in materia poteri discrezionali (che ovviamente sono sindacabili davanti al giudice della legittimità per errori di fatto o per illogicità), ritiene la Sezione che non possa ritenersi viziata la determinazione impugnata che, a seguito delle valutazioni compiute dal Comitato Nazionale Vini (da ultimo nelle riunioni del 6 e 7 luglio 2010) e tenuto conto che non erano state individuate anche differenze nel disciplinare di produzione, ha ritenuto che, senza impedire agli altri produttori di poter aggiungere l’indicazione geografica aggiuntiva più specifica (fra quelle individuate), poteva essere tuttavia consentito (alla Marchesi di Barolo ed agli altri soggetti eventualmente interessati) di utilizzare (come avevano sostanzialmente sempre fatto) il più generico nome Cannubi (in alternativa al nome Cannubi Muscatel), e quindi di utilizzare, a secondo dei casi, le indicazioni geografiche aggiuntive “Cannubi Boschis o Cannubi”, “Cannubi Muscatel o Cannubi”, “Cannubi San Lorenzo o Cannubi” e “Cannubi Valletta o Cannubi.

13.1.- Tale determinazione risulta, secondo questa Sezione, ragionevole ed esente da quei vizi che erano stati denunciati nel giudizio di primo grado e che il T.A.R. ha ritenuto meritevoli di considerazione.

Il vantaggio per i produttori (e per i consumatori) determinato dall’indicazione geografica aggiuntiva non poteva, infatti, causare anche un danno (per alcuni produttori e per gran parte dei consumatori) per la possibile confusione determinata dall’utilizzo di un nome che avrebbe potuto ingenerare confusione (per la circostanza invero del tutto particolare che una delle aree della collina Cannubi è individuata con il nome Muscatel).

13.2.- Con la soluzione adottata è stata invece garantita l’esigenza di gran parte dei produttori che si collocano nelle zone della collina Cannubi di meglio caratterizzare, anche con l’indicazione geografica aggiuntiva, il loro vino senza peraltro costringere tutti i produttori di quell’area ad utilizzare necessariamente le nuove indicazioni geografica aggiuntive.

14.- Non può sottacersi che anche la soluzione adottata può non essere del tutto soddisfacente perché, mentre consente ai produttori dell’area definita Cannubi tout court (cioè di quell’area da cui ha poi preso evidentemente nome l’intera collina) e ai produttori delle altre aree suindicate (“Cannubi Boschis”, “Cannubi Muscatel”, “Cannubi San Lorenzo” e “Cannubi Valletta”) di veder evidenziata la provenienza del loro prodotto, consente anche a produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, di utilizzare il nome Cannubi (ritenuto evidentemente di maggior pregio), pur producendo prevalentemente in altre zone della collina.

Ma il problema, invero, determinato da circostanze del tutto particolari, può essere risolto, in una proporzionata comparazione degli interessi, non costringendo i produttori nell’area Muscatel ad utilizzare necessariamente tale nome aggiuntivo, come sostenuto dai ricorrenti in primo grado, ma con altre modalità che lo stesso Consorzio di Tutela potrebbe meglio individuare, consentendo, ad esempio, ai produttori dell’area definita Cannubi in senso stretto di utilizzare una ulteriore più specifica indicazione, ovvero prevedendo per chi, come le Cantine Marchesi di Barolo non produce, in prevalenza, nell’area Cannubi in senso stretto, di utilizzare una denominazione più generica (come “Collina dei Cannubi”).

14.1.- Inoltre, la possibilità di non utilizzare necessariamente una delle nuove indicazioni geografiche aggiuntive potrebbe essere limitata alle sole aziende che producono il loro vino nell’area individuata col nome Muscatel, per i quali si è posto uno specifico problema di confusione per i consumatori, che non sembra porsi per coloro che producono in altre aree della stessa collina alle quali sono stati assegnate le altre indicazioni geografiche tipiche prima richiamate.

15.- Non si ritiene abbia invece rilievo ai fini della soluzione della controversia la questione (che era stata pure sollevata) riguardante l’effettiva denominazione dei luoghi e la loro storicità che risulta comunque accertata, sia pure con qualche contrasto, dai competenti organismi all’esito di una complessa istruttoria.

16.- Per tutte le ragioni esposte, considerato che l’obiettivo primario delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali è quello di evitare confusione fra i consumatori e che lo scopo della contestata previsione del D.M. impugnato era proprio quello di evitare la confusione che si sarebbe potuta creare costringendo alcuni produttori, come le Cantine Marchesi di Barolo, ad utilizzare (necessariamente) nell’etichetta una indicazione geografica aggiuntiva (Muscatel), laddove avrebbe potuto alimentare confusione fra gli operatori e (soprattutto) nei consumatori, la Sezione ritiene che il D.M. impugnato non possa ritenersi emanato in carenza di istruttoria, come ritenuto dal T.A.R., né tantomeno possa ritenersi illogico.

17.- Né si ravvisano, nel procedimento seguito per l’emanazione del D.M. 30 settembre 2010, recante la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barolo” (né del successivo D.M. 26 novembre 2010, sul punto controverso meramente confermativo) i vizi procedimentali riproposti in appello dagli originari ricorrenti.

18.- In conclusione, l’appello deve essere accolto, con la conseguente riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012.

Deve essere invece respinto l’appello incidentale proposto dalla Cantina Mascarello e dagli altri proprietari dei terreni, conduttori e produttori di vino ricorrenti nel giudizio di primo grado.

Le spese di giudizio, considerata la particolarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della appellata sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione II Ter, n. 5033 del 4 giugno 2012, respinge il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2013